Cassazione Civile, Ordinanza n. 11313/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Una professionista medica aveva convenuto in giudizio lo Stato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, assumendo di avere frequentato, negli anni accademici 1985/86-1989/90, la scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare presso l’Università di Palermo senza ricevere alcuna remunerazione o borsa di studio. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte d’appello, accogliendo il gravame della Presidenza, aveva invece rigettato la domanda ritenendo che la specializzazione in Chirurgia vascolare non fosse compresa negli elenchi delle specializzazioni riconosciute dalle direttive e che non fosse stata provata l’equivalenza a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è censurata la decisione per erronea interpretazione delle direttive e per omessa considerazione della natura giuridica della questione, sostenendo che la specializzazione in Chirurgia vascolare rientra direttamente nell’elenco comunitario e che non era necessario provare l’equipollenza di fatto; con il secondo si è contestato l’assorbimento delle questioni sulla legittimazione passiva e si è sostenuto che erano passivamente legittimate sia la Presidenza del Consiglio sia i Ministeri convenuti, in ragione del ruolo di recepimento e attuazione della normativa europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la direttiva 75/362/CEE: la corrispondenza nominale tra la specializzazione italiana in Chirurgia vascolare e la categoria di specializzazione espressamente prevista dalla direttiva integra di per sé il fatto costitutivo del diritto alla remunerazione adeguata, senza necessità di allegare e provare l’equipollenza con corsi istituiti in altri Stati membri. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché investiva questioni rimaste assorbite e da riesaminare dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
La specializzazione espressamente coincidente sul piano nominale con la categoria elencata nella direttiva dà diritto alla remunerazione adeguata; la prova dell’equipollenza è richiesta solo quando non vi sia corrispondenza nominale diretta.
Direttiva 75/363/CEE
Richiamata insieme alle altre direttive comunitarie quale base della pretesa risarcitoria per mancata attuazione.
Direttiva 82/76/CEE
Richiamata insieme alle altre direttive comunitarie quale base della pretesa risarcitoria per mancata attuazione.
Richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte ha valorizzato solo il profilo di violazione di legge in relazione all’erronea interpretazione della direttiva.
Evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento autonomo della doglianza.
art. 111 Cost.
Evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza decisività autonoma rispetto alla censura di violazione di legge.
Evocato nel secondo motivo per contestare l’assorbimento di questioni sulla legittimazione passiva.
Richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente in tema di legittimazione passiva e disciplina della formazione specialistica.
art. 6 d.lgs. 257/1991
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla legittimazione passiva e al regime della remunerazione degli specializzandi.
Massime di principio
- Quando una direttiva europea elenca una categoria di specializzazione e la specializzazione conseguita nel contesto nazionale coincide nominalmente con tale categoria, la corrispondenza testuale è sufficiente a integrare il fatto costitutivo del diritto azionato, senza bisogno di provare ulteriori equipollenze di fatto.
- La verifica circa l’inclusione di una specializzazione negli elenchi della direttiva è una questione di diritto, poiché consiste nella sussunzione della fattispecie concreta nella previsione astratta; come tale può essere rilevata d’ufficio e dedotta anche per la prima volta in appello.
- La prova dell’equipollenza tra una specializzazione nazionale e i corsi esistenti in altri Stati membri è necessaria solo quando manchi una corrispondenza nominale diretta con la categoria contemplata dalla direttiva.
- Le censure che investono questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito possono essere dichiarate inammissibili in cassazione quando dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
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