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Legge

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

Normativa italiana056U0212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regola l'affissione e la diffusione della propaganda elettorale: manifesti e giornali murali devono essere esposti solo negli spazi comunali appositamente delimitati (la giunta determina numero, distribuzione e misure); vietate iscrizioni murali abusive. Dal 30° giorno prima è vietata la propaganda luminosa fissa e il lancio di volantini; il giorno antecedente e nei giorni di voto sono vietati comizi e nuove affissioni e, nei giorni di votazione, la propaganda entro 200 m dai seggi. Le sanzioni penali originarie sono state convertite in sanzioni amministrative e alcune disposizioni sono state modificate o abrogate (L. 1993, 2007, 2013).

Regolazione affissione e propaganda elettorale

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