L.R. Marche 7/2014
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dallalto da predisporre negli edifici per lesecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nelle Marche, gli obblighi progettuali e documentali per prevenire le cadute dall’alto nei lavori sulle coperture di nuovi edifici e di specifici interventi su edifici esistenti. Prevede elaborato tecnico della copertura, regole applicative demandate a regolamento, sanzioni per l’attività edilizia libera e formazione/informazione. Si applica ai lavori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.
Misure di prevenzione contro le cadute dall’alto nelle coperture degli edifici
Misure di prevenzione contro le cadute dall’alto nelle coperture edilizie
La legge regionale delle Marche disciplina le misure di prevenzione e protezione da predisporre in sede di progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, per garantire in sicurezza l’accesso, il transito e l’esecuzione di lavori in quota sulle coperture. La disciplina si coordina con la normativa statale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con la tutela dei beni culturali.
Ambito di applicazione
La legge si applica a una serie di interventi edilizi che coinvolgono le coperture, e in particolare:
- nuove costruzioni;
- manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti il rifacimento, anche parziale, del manto di copertura e richieda l’accesso alla copertura;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che interessino le coperture con interventi strutturali;
- installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici quando riguardino le coperture.
Sono esclusi gli interventi che ricadono in casi specificamente individuati, tra cui coperture con altezza alla linea di gronda non superiore a 3 metri o comunque lavorabili senza accesso in copertura, interventi di restauro/ristrutturazione senza opere strutturali sulla copertura, coperture già dotate di adeguati dispositivi di protezione collettiva e opere temporanee destinate a essere rimosse entro 90 giorni.
Definizione di copertura
Ai fini della legge, la copertura è la parte superiore dell’involucro edilizio destinata a proteggere l’edificio dagli agenti atmosferici, costituita da struttura portante e manto di copertura.
Misure di prevenzione e documento tecnico della copertura
I progetti relativi agli interventi soggetti alla legge devono prevedere misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto, nel rispetto della normativa sui beni culturali. Tra queste rientrano in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, idonei a consentire accesso, transito e lavoro in quota in condizioni di sicurezza.
I progetti devono inoltre essere corredati da un elaborato tecnico della copertura, contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e ogni altra informazione utile alla prevenzione del rischio di caduta. Tale elaborato:
- integra il fascicolo previsto dal d.lgs. 81/2008, quando questo debba essere redatto;
- altrimenti costituisce documento autonomo;
- va aggiornato se intervengono modifiche strutturali dell’edificio o delle misure di protezione;
- deve essere messo a disposizione di chi svolge successivamente lavori in quota sulla copertura;
- in caso di trasferimento dell’immobile, va consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.
Le opere e i manufatti essenziali del sistema di protezione, realizzati nella misura strettamente necessaria per la sicurezza dei lavori in copertura, non rilevano ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie su volume, superficie utile e altezza massima.
Effetti sul titolo edilizio
L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico della copertura comporta l’inefficacia della CILA o della SCIA presentata oppure l’improcedibilità della domanda di titolo abilitativo edilizio. Per l’attività edilizia libera, la mancata redazione dell’elaborato comporta anche una sanzione amministrativa pecuniaria.
Formazione, informazione e monitoraggio
La Regione promuove attività formative, anche tramite accordi con soggetti competenti, affidandone la realizzazione all’ASUR per lavoratori e soggetti incaricati della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. La Giunta regionale definisce gli standard formativi e le modalità di raccolta e comunicazione dei dati sugli infortuni per caduta dall’alto.
Sono inoltre previste iniziative regionali di informazione e comunicazione, anche tramite campagne di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Sanzioni
Per la mancata redazione dell’elaborato tecnico nella attività edilizia libera si applica una sanzione da 258 euro a 1.200 euro, oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale. Le sanzioni sono irrogate dall’ASUR secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative, che ne introita anche i proventi e li destina in parte alla formazione e informazione.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sull’attuazione della legge, con dati su controlli, esiti e sanzioni, andamento degli infortuni, attività formative e informative, notifiche preliminari dei cantieri e criticità applicative.
Attuazione e regime transitorio
La Giunta regionale è tenuta ad adottare il regolamento attuativo, sentita la commissione competente, con individuazione delle prescrizioni tecniche e della documentazione richiesta. La legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. Per quanto non disciplinato, resta ferma la normativa statale del Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 81/2008.
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