Sentenza del 14/01/2022 n. 1046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia fiscale riguardava la qualificazione delle somme ricevute dalla contribuente a seguito di una transazione che ha posto fine a una lite societaria: l'Ufficio le aveva considerate corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare (rientranti in D.P.R. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. l)), mentre la contribuente sosteneva che si trattava della rinuncia al diritto di opzione/cessione di diritti di partecipazione (quindi, alternativamente, restituzione di capitale esente o reddito diverso soggetto a tassazione separata al 12,5%). L'Avvocatura dello Stato ha impugnato la decisione della CTR che aveva dato ragione in parte alla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ha confermato la qualificazione della somma come corrispettivo per la rinuncia al diritto di opzione/cessione di diritti di partecipazione, ritenendo che la transazione fosse diretta a risolvere la lesione del diritto societario e che la misura del compenso fosse commisurata alla partecipazione societaria (segno che si trattava della rinuncia al diritto di opzione e non di un generico obbligo di fare o non fare). L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite in favore della contribuente, liquidate in favore della stessa nelle somme indicate in sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. l)
Richiamata dalla parte erariale come base per qualificare le somme come corrispettivo per assunzione di obblighi di fare, non fare o tollerare; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione non fosse congrua nel caso concreto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. c)-bis (redditi diversi)
Riferimento alla categoria dei redditi diversi per la cessione di partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano una percentuale di diritti di voto o partecipazione al capitale; la Corte, richiamando la circolare 52/E, ha ritenuto applicabile tale categoria alla rinuncia al diritto di opzione.
Circolare Ministero Economia e Finanze - Agenzia Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E, punto 2.2.5
La circolare trae nell'ambito dei redditi diversi (art. 67) la cessione di partecipazioni/titoli/diritti che rappresentano percentuali di diritti di voto o di partecipazione, e include la rinuncia al diritto di opzione quale fattispecie assimilabile a cessione di diritti di partecipazione; la Corte la considera coerente con la qualificazione adottata dalla CTR.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente somme ricevute in sede di transazione occorre valutare la causa concreta dell'accordo (substance over form): se la somma corrisponde alla rinuncia o cessione di diritti societari (es. diritto di opzione), è configurabile come corrispettivo per cessione di diritti di partecipazione e ricade nelle categorie dei redditi diversi previste dall'art. 67 TUIR.
- La proporzionalità della somma rispetto alla partecipazione societaria è un elemento probatorio importante: se il compenso è commisurato alla quota di partecipazione, ciò supporta la qualificazione come cessione/ rinuncia a diritti societari piuttosto che come corrispettivo per obblighi generici di fare o non fare.
- L'Amministrazione finanziaria può ricondurre negozi atipici a fattispecie tipiche, ma non può, senza fondamento, usare la transazione come mezzo per mutare surrettiziamente il regime fiscale imposto dalla legge: bisogna sempre scrutinare la ratio e la natura dei diritti oggetto della transazione.
- Nelle transazioni societarie che risolvono liti su diritti sociali conviene documentare chiaramente la causa della rinuncia/cessione (atto di querela, oggetto della lite, criteri di quantificazione) per sostenere la qualificazione fiscale prescelta e, se opportuno, valutare un interpello preventivo.
- In presenza di dubbi tra qualificazione come corrispettivo per obblighi di fare/non fare (art. 67 lett. l)) e come cessione di diritti di partecipazione (art. 67 lett. c)-bis), la valutazione deve fondarsi sugli effettivi diritti rinunciati e sulla funzione della transazione: se l'accordo ripristina o trasferisce diritti societari la qualificazione come cessione prevale.
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