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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 15585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di accertamento I.V.A. relativo al 2011, emesso per una presunta errata dichiarazione doganale: la C.T.R. aveva ritenuto che il contribuente avesse operato in rappresentanza diretta (e non indiretta) e che l'errore nella dichiarazione doganale fosse emendabile, escludendo la responsabilità solidale del spedizioniere con la società importatrice. L'Agenzia deduceva violazione di norme comunitarie e nazionali sulla dichiarazione doganale e sulla procedura di correzione nonché omesso esame di prove che avrebbero dimostrato l'assenza dell'errore denunciato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (riconducibile a una rinnovata valutazione di merito) e, per sopravvenuta carenza di interesse, ha ritenuto non assorbibili i primi due motivi. Di conseguenza ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e ha condannato l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore di (XXXXX), liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2454/1993, art. 199

    Norma regolamentare sul contenuto e la forma delle dichiarazioni doganali; la Corte di merito è stata censurata dall'Agenzia per aver ritenuto emendabile l'errore nella dichiarazione ai sensi della disciplina doganale.

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992, art. 201

    Definizioni e regole generali del codice doganale comunitario; citato dall'Agenzia per sostenere l'erroneità dell'interpretazione del giudice di merito sulla rappresentanza.

  • Decreto Legislativo n. 374/1990, art. 8

    Norma nazionale richiamata in relazione agli obblighi e responsabilità in ambito doganale; l'Agenzia sosteneva la violazione da parte del giudice di merito nella valutazione dell'emendabilità dell'errore.

  • Decreto Legislativo n. 374/1990, art. 11, comma 1

    Prevede la procedura per la correzione delle dichiarazioni doganali; l'Agenzia censurava la CTR per non aver valutato l'assenza dell'uso di tale procedura laddove necessario.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme sul motivo di cassazione per violazione di legge (n. 3) e per vizi della motivazione/omesso esame (n. 5); la Corte ha applicato la giurisprudenza che limita il sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e sulla necessità di motivazione minima ex art. 111 Cost.

  • Art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e motivazione; richiamato per precisare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito.

  • Sentenza CGUE, causa C-97/19

    Giurisprudenza comunitaria richiamata per completezza in tema di emendabilità di dichiarazioni doganali e rilevanza delle questioni di diritto comunitario rispetto alla materia trattata.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito salvo i casi di palese carenza o vizio della motivazione; nel ricorso per cassazione bisogna puntare a errori di diritto o a vizi formali della motivazione, non a una diversa valutazione delle prove.
  • La qualificazione della rappresentanza (diretta o indiretta) è determinante per la responsabilità dell'operatore doganale: se il giudice di merito accerta la rappresentanza diretta, può escludersi la responsabilità solidale con l'importatore.
  • Le dichiarazioni doganali che il giudice di merito qualifica come 'dichiarazioni di scienza' affette da vizio della volontà possono essere considerate emendabili; tuttavia le possibilità di emendamento dipendono dall'assetto normativo nazionale e comunitario e dalla prova dell'effettivo errore.
  • Se la procedura di correzione prevista (es. D.Lgs. n. 374/1990 art. 11) non viene seguita dall'amministrazione o non è rilevante a fronte di un accertamento del giudice di merito, i rilievi procedurali dell'amministrazione possono diventare privi di interesse.
  • Per il contribuente è cruciale documentare in modo chiaro la natura della rappresentanza e la circostanza dell'errore materiale nella compilazione della dichiarazione doganale per ottenere l'esclusione della responsabilità solidale.
  • In controversie doganali con profili comunitari, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ma l'esito dipende dalla corretta inferenza normativa operata dal giudice di merito e dalla possibilità di impugnare specifici profili di diritto in Cassazione.

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