Regolamento (UE) 2026/2262
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2262 del Consiglio, del 9 ottobre 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito del riesame dell’elenco previsto dal regolamento (UE) 2023/2147, il Consiglio aggiorna integralmente le voci relative a tre persone fisiche. Le nuove motivazioni descrivono i rispettivi legami con le Forze armate sudanesi (SAF), le Forze di supporto rapido (RSF) e le attività che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, includendo per una persona responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani e ostacoli all’assistenza umanitaria.
Aggiorna le motivazioni e le informazioni identificative relative a tre persone fisiche inserite nell’elenco delle misure restrittive dell’UE sul Sudan.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147, sostituendo le voci 1, 5 e 11 della rubrica «A. Persone fisiche». Le modifiche riguardano Mirghani Idriss Suleiman, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed e Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal. L’atto si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 9 ottobre 2026. Non introduce un nuovo regime di misure restrittive né modifica altre voci dell’elenco.
Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione al Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2262 dà attuazione al regolamento (UE) 2023/2147, relativo alle misure restrittive connesse alle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Dopo aver riesaminato l’elenco dell’allegato I, il Consiglio aggiorna le informazioni e le motivazioni riferite a tre persone fisiche.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la sostituzione, secondo l’allegato del regolamento di esecuzione, delle voci 1, 5 e 11 della rubrica «A. Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147. Le date originarie di inserimento riportate nelle voci restano, rispettivamente, il 24 giugno 2024 per Mirghani Idriss Suleiman e Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, e il 18 luglio 2025 per Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal.
Mirghani Idriss Suleiman
Suleiman è indicato come cittadino sudanese e tenente generale delle Forze armate sudanesi (Sudanese Armed Forces – SAF). La voce aggiornata riporta che è direttore generale del Defence Industries System (DIS), capo della Sudanese Army Production Agency e, dal 2026, assistente per gli affari dell’industria militare nelle SAF. Sono indicati come associati il generale Abdel-fattah Al Burhan e le entità DIS, SMT Engineering e SAF.
Le motivazioni descrivono il DIS come la maggiore società sudanese nel settore della difesa, con circa 2 000 000 000 USD di entrate generate attraverso centinaia di filiali operanti in diversi settori dell’economia sudanese. La società produce armi leggere e convenzionali, munizioni e veicoli militari per le SAF. Suleiman, in qualità di direttore generale, avrebbe effettuato numerosi viaggi con Al Burhan dall’inizio della guerra, presumibilmente per rafforzare le capacità delle SAF di combattere le RSF a Khartoum, nel Darfur e nel Kordofan. Il Consiglio conclude che egli sostiene azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed
La voce identifica Mohamed come cittadino sudanese, direttore della al-Khaleej Bank, azionista di maggioranza della Shield Protective Solutions Co. Ltd. e direttore finanziario delle RSF. Riporta il passaporto n. B CH 4930920 e l’associazione con Musa Hamdan Dagalo Musa, fratello del leader delle RSF Mohamed Hamdan Dagalo, oltre che con la al-Khaleej Bank e la Shield Protective Solutions Co. Ltd.
Secondo le motivazioni, Mohamed è un ex alto funzionario della Banca centrale sudanese distaccato dal 2017 presso le RSF come direttore finanziario, con il compito di contribuire alla gestione di una rete di società ed enti strumentali. La voce richiama una relazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle sanzioni nel Darfur, che riferiva di un ex alto funzionario della Banca centrale residente a Dubai e divenuto consulente finanziario delle RSF senza identificarlo nominativamente; secondo la voce, informazioni diffuse da media e gruppi di riflessione riconducono tale identità a Mohamed.
Le motivazioni aggiungono che oltre il 60% delle azioni della al-Khaleej Bank è detenuto da società associate alla famiglia di Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti). Musa Hamdan Dagalo Musa, fratello di Hemedti e azionista della Shield Protective Solutions Co. Ltd., detiene più del 14% della partecipazione azionaria nella banca. Nel 2026 Mohamed sarebbe stato identificato come parte di una rete legata alla leadership delle RSF che ha accumulato un vasto portafoglio immobiliare a Dubai, nell’ambito di un «complesso paramilitare industriale» in espansione in Africa e Medio Oriente; la voce menziona l’acquisto di un appartamento di alta gamma nel Burj Khalifa. Il Consiglio ritiene che, in quanto direttore finanziario delle RSF, Mohamed partecipi direttamente o indirettamente alle azioni o politiche che minacciano pace, stabilità o sicurezza del Sudan, le sostenga o ne tragga vantaggio.
Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal
La voce aggiornata riporta l’alias Abu Aqla KEIKEL e qualifica Kaikal come leader e comandante delle Forze scudo del Sudan, gruppo armato affiliato alle SAF. Secondo le motivazioni, Kaikal ha prestato servizio nelle RSF nello Stato di Gezira fino alla diserzione verso le SAF nell’ottobre 2024; dal 2025 guida le Forze scudo del Sudan, che combattono al fianco delle SAF.
La voce riferisce che il 12 dicembre 2025 Kaikal è apparso in un video nel quale minacciava i civili che cercavano di fuggire da El Obeid, nel Kordofan settentrionale, città allora sotto assedio delle RSF, avvertendoli che sarebbero stati abbattuti. Le Forze scudo del Sudan avrebbero avuto un ruolo rilevante nei combattimenti nello Stato di Gezira e nel distretto dell’East Nile, nell’area di Khartoum; il 10 gennaio 2025 avrebbero deliberatamente preso di mira civili e loro beni. Il Consiglio considera Kaikal responsabile di azioni e politiche che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Sudan, nonché di aver diretto atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani e di aver ostacolato la fornitura e la distribuzione di assistenza umanitaria o l’accesso alla stessa in Sudan.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 9 ottobre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 ottobre 2026. Ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 10 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Sostituzione delle voci nell’elenco
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. Sono sostituite le voci 1, 5 e 11 della rubrica «A. Persone fisiche», mantenendo le date d’inserimento nell’elenco rispettivamente del 24 giugno 2024, del 24 giugno 2024 e del 18 luglio 2025.
Mirghani Idriss Suleiman
La voce aggiornata identifica Suleiman come cittadino sudanese, tenente generale delle SAF, direttore generale del Defence Industries System (DIS) e assistente per gli affari dell’industria militare nelle SAF, incarico attribuitogli nel 2026. È associato al generale Abdel-fattah Al Burhan e alle entità DIS, SMT Engineering e SAF. Le motivazioni indicano che il DIS, descritto come la maggiore società sudanese della difesa, genera circa 2 miliardi di USD di entrate tramite centinaia di filiali e produce armi, munizioni e veicoli militari per le SAF. Si riferisce inoltre che Suleiman ha effettuato numerosi viaggi con Al Burhan dall’inizio della guerra, presumibilmente per rafforzare la capacità delle SAF di combattere le RSF. La motivazione conclude che Suleiman sostiene azioni o politiche che minacciano pace, stabilità o sicurezza del Sudan.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed
La voce aggiornata riporta la cittadinanza sudanese, il sesso maschile, il passaporto n. B CH 4930920 e le funzioni di direttore della al-Khaleej Bank, azionista di maggioranza della Shield Protective Solutions Co. Ltd. e direttore finanziario delle RSF. È associato a Musa Hamdan Dagalo Musa, fratello del leader delle RSF Mohamed Hamdan Dagalo, e alle due società indicate. Le motivazioni riferiscono che, già alto funzionario della Banca centrale sudanese, è stato distaccato dal 2017 presso le RSF e contribuisce alla gestione di una rete di società ed enti strumentali. Richiamano una relazione del gruppo di esperti ONU sulle sanzioni nel Darfur e informazioni secondo cui oltre il 60% delle azioni della al-Khaleej Bank è detenuto da società associate alla famiglia di Hemedti; Musa Hamdan Dagalo Musa detiene inoltre più del 14% della banca ed è azionista della Shield Protective Solutions Co. Ltd. La voce menziona anche l’identificazione, nel 2026, di Mohamed in una rete legata alla leadership delle RSF e l’acquisto di un appartamento di alta gamma nel Burj Khalifa a Dubai. La conclusione è che, quale direttore finanziario delle RSF, partecipa alle azioni o politiche che minacciano pace, stabilità o sicurezza del Sudan, le sostiene o ne trae vantaggio.
Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal
La voce aggiornata include l’alias Abu Aqla KEIKEL e lo identifica come cittadino sudanese, leader e comandante delle Forze scudo del Sudan, milizia affiliata alle SAF. Le motivazioni riferiscono che ha prestato servizio nelle RSF nello Stato di Gezira fino alla diserzione verso le SAF nell’ottobre 2024 e che dal 2025 comanda le Forze scudo del Sudan. Sono descritti un video del 12 dicembre 2025, nel quale avrebbe minacciato i civili in fuga da El Obeid, nel Kordofan settentrionale, e un attacco del 10 gennaio 2025 in cui le Forze scudo del Sudan avrebbero deliberatamente preso di mira civili e beni. La motivazione lo considera responsabile di azioni e politiche che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Sudan, nonché di aver diretto atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani e di aver ostacolato la fornitura, la distribuzione o l’accesso all’assistenza umanitaria.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 10 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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