L.R. Molise 9/2019
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise istituisce una Commissione consiliare temporanea per gli affari comunitari, con funzioni di esame, raccordo e indirizzo sui temi europei e sui programmi cofinanziati UE. Dura due anni e comunque fino all’insediamento delle nuove commissioni dopo il regolamento interno adeguato allo Statuto. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari
Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari
La legge regionale del Molise istituisce una Commissione consiliare temporanea dedicata agli affari comunitari, in attesa dell’adozione del regolamento interno dell’Assemblea regionale adeguato allo Statuto. Il provvedimento disciplina composizione, funzioni, durata e copertura finanziaria dell’organo.
Finalità e compiti
La Commissione svolge un ruolo di raccordo tra Consiglio regionale e Giunta regionale in materia europea e comunitaria. In particolare:
- esamina preliminarmente il disegno di legge regionale europea, gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea e gli altri atti per i quali la legge regionale n. 2/2016 richiede deliberazione del Consiglio;
- relaziona periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie regionali;
- propone l’atto di indirizzo con cui l’Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l’impugnazione di un atto normativo europeo;
- propone al Consiglio le osservazioni e gli indirizzi previsti dalla legge regionale n. 2/2016;
- esprime parere sulle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo consiliare in materia di regimi di aiuti, nonché sulle proposte finalizzate ad adeguare l’ordinamento regionale alle norme europee e ai vincoli comunitari;
- garantisce il raccordo informativo tra Consiglio e Giunta sulle attività regionali e sulla partecipazione a progetti e programmi UE;
- riferisce al Consiglio sulle comunicazioni della Giunta rese ai sensi della legge regionale n. 2/2016;
- sulla base delle informazioni ricevute dalla Giunta, propone atti di indirizzo per gli adeguamenti dell’ordinamento regionale ritenuti necessari;
- presenta al Consiglio la relazione prevista dalla legge regionale n. 2/2016.
Composizione e organizzazione
La Commissione è composta da sei consiglieri regionali:
- quattro indicati dai gruppi di maggioranza;
- due indicati dai gruppi di minoranza.
Nella prima seduta elegge al proprio interno Presidente, Vicepresidente e Segretario, che formano l’Ufficio di presidenza. Al Presidente non spetta alcuna indennità aggiuntiva né l’unità organizzativa prevista dalla normativa regionale richiamata.
Strumenti operativi
Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può:
- avvalersi di esperti qualificati per tempo limitato e per oggetto determinato;
- promuovere incontri e scambi di informazioni con soggetti istituzionali e organismi analoghi di altre istituzioni;
- indire seminari e convegni;
- svolgere incontri con rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, dell’Università e delle associazioni di cittadini impegnate nella cooperazione internazionale;
- porre in essere ogni altra iniziativa utile all’assolvimento dei suoi compiti.
Può inoltre avvalersi del supporto delle strutture organizzative della Giunta regionale competenti in materia di affari comunitari. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano lo Statuto regionale e il regolamento interno dell’Assemblea regionale.
Durata e regime temporale
La Commissione dura in carica due anni e, in ogni caso, fino alla costituzione delle commissioni consiliari conseguente all’entrata in vigore del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale adeguato allo Statuto. La disciplina ha quindi natura transitoria e vale fino all’assetto organizzativo successivo.
Aspetti finanziari
L’istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Le attività sono svolte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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