R.R. TAA 9/2025
Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 “Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di attuazione della l.r. 3/2018 su tutela e promozione delle minoranze cimbra, mòchena e ladina. Definisce beneficiari, spese ammissibili, procedure per contributi a iniziative, funzionamento e investimenti, oltre a collaborazioni, iniziative dirette, controlli, transitorio e abrogazioni. Si applica alle domande successive all’entrata in vigore; per alcune domande dal 1° gennaio 2025 è prevista regolarizzazione.
Regolamento di esecuzione sui contributi regionali per le minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina del Trentino-Alto Adige/Südtirol
Regolamento di esecuzione per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Il regolamento attua la legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 sulla tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e definisce strumenti di sostegno finanziario, collaborazione e iniziative dirette.
Ambito di applicazione e modalità di intervento
La Regione interviene, in coordinamento con le Province autonome di Trento e Bolzano e nel rispetto di sussidiarietà e autonomia dei gruppi linguistici, per valorizzare le minoranze linguistiche riconosciute e la diversità linguistica e culturale del territorio. L’attuazione avviene tramite:
- concessione di contributi;
- collaborazione con altri soggetti;
- iniziative dirette ideate dalla Regione o proposte dalle Province autonome.
Sono finanziabili iniziative e progetti che promuovono aspetti linguistici, culturali, storici e artistici delle minoranze, rafforzano il legame con il territorio e il senso di appartenenza. Sono inoltre previsti contributi per spese di funzionamento di enti non pubblici con attività esclusiva o prevalente nel settore e per interventi su strutture, immobili e beni mobili funzionali alla tutela e allo sviluppo delle comunità minoritarie.
Contributi per iniziative e progetti: soggetti ammessi, domanda e spese
Possono chiedere il contributo associazioni, comitati, cooperative, enti pubblici, federazioni e fondazioni senza fine di lucro, con sede legale o operativa in Regione e attività continuativa da almeno un anno nel territorio. Il requisito annuale non vale per gli enti pubblici; per i comitati costituiti per iniziative di tutela e promozione basta una anzianità di sei mesi.
Le domande vanno presentate entro il 15 ottobre per iniziative da svolgere nell’anno di riferimento e comunque prima dell’avvio dell’attività. La domanda va presentata su modulistica regionale e corredata, di regola, da:
- relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
- relazione sull’iniziativa o progetto;
- piano finanziario con spese e entrate previste;
- atto costitutivo e statuto, se non già disponibili o consultabili in registri ufficiali;
- ultimo rendiconto approvato. Gli enti pubblici presentano solo relazione del progetto e piano finanziario. I richiedenti assumono l’impegno a scegliere prestatori e operatori economici secondo efficienza, efficacia ed economicità.
La spesa ammessa comprende solo costi direttamente riferibili all’iniziativa o progetto, documentabili e sostenuti durante la realizzazione. Non sono ammesse, tra le altre, liberalità, IVA detraibile, spese bancarie, interessi passivi, disavanzi di anni precedenti, interessi di mora, sanzioni, contenziosi, imposte sul reddito, spese non inerenti o non documentate, né alcune spese di funzionamento e compensi a dipendenti, soci o amministratori oltre i limiti previsti. È possibile riconoscere forfetariamente spese ordinarie di funzionamento fino al 20% della spesa ammessa, spese di personale dipendente fino al 30% e compensi a soci/amministratori fino al 30%, con regole specifiche. Tali riconoscimenti non sono compatibili, nello stesso anno solare, con il contributo per spese di funzionamento e con il sostegno finanziario di cui all’art. 33.
Il volontariato è valorizzato con importo convenzionale di 20 euro l’ora, aggiornabile, fino a 25.000 euro e nel limite del 25% della spesa ammessa; per la liquidazione è richiesta dichiarazione nominativa delle ore svolte e dell’assenza di altre agevolazioni per la medesima attività.
Valutazione, concessione, anticipi e liquidazione dei contributi per iniziative e progetti
Le domande sono valutate secondo qualità, dimensione ed effetti dell’iniziativa in termini di tutela e promozione della minoranza. La Giunta regionale decide sulla base della proposta dell’ufficio competente e del parere obbligatorio non vincolante del Comitato tecnico. Il contributo può coprire al massimo l’80% della spesa ammessa e comunque non superare il disavanzo tra spesa ammessa al netto del volontariato e entrate di terzi.
È possibile chiedere un anticipo contestualmente alla domanda, pari al 60% dell’importo concesso, anche con eventuale fideiussione. L’anticipo è erogato solo dopo la presentazione della richiesta di liquidazione del saldo di eventuali iniziative dell’anno precedente. In caso di rinuncia o revoca, l’anticipo va restituito entro 60 giorni con interessi legali.
La liquidazione avviene a iniziativa conclusa, su richiesta da presentare di regola entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di concessione; per gli enti con bilancio allineato a quello regionale la richiesta deve arrivare entro l’anno di riferimento, mentre per i progetti pluriennali valgono regole specifiche. Alla richiesta si allegano relazione consuntiva, documentazione di spesa quietanzata, elenco delle spese, dichiarazione sulle entrate e, se del caso, materiale illustrativo. Se la spesa effettiva è inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente; è ammessa compensazione tra voci e, per motivi qualificati, anche il pagamento per interventi parzialmente realizzati. La Giunta può derogare alla riduzione proporzionale in presenza di eventi imprevedibili e scostamenti significativi debitamente motivati.
Proroghe, progetti pluriennali e obblighi dei beneficiari
Se fatti sopravvenuti impediscono la conclusione entro l’anno di concessione, il beneficiario può chiedere proroga motivata; decide il dirigente competente, che può fissare un nuovo termine per liquidazione e rendicontazione. La mancata presentazione entro il nuovo termine comporta revoca.
I progetti pluriennali possono essere finanziati fino a tre esercizi consecutivi oppure con riferimento all’ultima annualità. Domanda, documentazione e termini seguono le regole dei progetti annuali; la rendicontazione può avvenire a ogni annualità o alla fine del progetto.
Il beneficiario deve usare il contributo solo per gli scopi concessi e indicare nella comunicazione pubblica dell’iniziativa la compartecipazione della Regione, inserendo il logo nel materiale informativo. Si applicano anche gli obblighi di pubblicità della legge n. 124/2017: pubblicazione sul sito o in nota integrativa, salvo importi complessivi inferiori a 10.000 euro; le sanzioni sono applicate con decreto dirigenziale.
Controlli, revoca e regolarità contributiva
Le dichiarazioni sostitutive sono controllate secondo la disciplina regionale vigente; i controlli a campione riguardano almeno il 5% delle procedure di liquidazione. L’amministrazione può approfondire i casi con dubbi di veridicità per incoerenze, inattendibilità o omissioni.
I beneficiari devono conservare gli originali della documentazione di spesa per il periodo previsto dalla normativa contabile. La non veridicità delle dichiarazioni comporta decadenza dal contributo, revoca di benefici già erogati e ulteriori conseguenze di legge; il recupero delle somme avviene entro 60 giorni con interessi legali, altrimenti mediante riscossione coattiva. Dal momento della richiesta di restituzione fino al rimborso integrale sono sospesi anticipi e saldi di contributi per gli anni successivi.
La revoca è disposta anche per gravi irregolarità in fase di liquidazione o per mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro il termine previsto, salvo cause di forza maggiore o impedimenti indipendenti dalla volontà del beneficiario. In sede di liquidazione è acquisito il DURC e l’ufficio competente svolge le verifiche istruttorie e contabili necessarie.
Contributi per spese di funzionamento
Le spese di funzionamento sono le spese ordinarie di gestione necessarie all’attività statutaria, tra cui personale dipendente, lavoro autonomo e occasionale non riferito a singoli progetti, e costi correnti di sede e gestione. Possono accedere i soggetti dell’art. 4, esclusi enti pubblici e comitati costituiti da meno di un anno, purché svolgano attività annuale continuativa nell’ambito delle minoranze linguistiche e dispongano di una struttura organizzativa.
Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, con relazione sull’attività programmata, elenco delle spese previste, piano finanziario, relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e ulteriore documentazione statutaria e contabile. La spesa ammessa coincide solo con le voci elencate per le spese di funzionamento.
Il contributo può arrivare al massimo al 60% della spesa ammessa e comunque non può superare il disavanzo tra spesa e altre entrate previste. La Giunta decide su proposta istruttoria dell’ufficio competente e previo parere del Comitato tecnico. La liquidazione avviene per il 50% alla concessione; per i comitati costituiti da meno di un anno l’anticipo è del 30%. Il saldo è erogato dopo rendicontazione da presentare entro il 30 settembre dell’anno successivo, con relazione sull’attività svolta, bilancio consuntivo approvato e dichiarazione di rispetto del vincolo di destinazione. Se il contributo supera il 60% della spesa sostenuta e riconosciuta, è ridotto e può essere recuperato l’anticipo con interessi; il contributo non può comunque eccedere le spese non coperte da altre risorse.
Contributi per investimenti e investimenti di modesta entità
La Regione finanzia costruzione, ristrutturazione, restauro e conservazione di strutture e impianti tecnici, nonché acquisti di beni, purché funzionali ad attività di enti, istituti e associazioni che valorizzano la diversità linguistica e culturale e il dialogo interculturale. I beni possono essere immobili, mobili, immateriali e attrezzature; per i beni mobili e attrezzature si richiede una destinazione pluriennale. L’acquisto di immobili è riservato agli enti pubblici.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno, con relazione sull’attività precedente, descrizione dettagliata dell’investimento, obiettivi, tempi e piano finanziario. Vanno allegati, di regola, atto costitutivo e statuto, documento d’identità, documentazione di spesa e approvativa, autorizzazioni e titolo giuridico che garantisca la disponibilità durevole della struttura. L’ufficio può chiedere altra documentazione utile.
La valutazione è semestrale e avviene sulla base di criteri di territorialità, tipologia di intervento, tempi di realizzazione e entità del disavanzo. La spesa finanziabile coincide con quella indicata nel piano che, per destinazione, può essere oggetto di contributo; la spesa ammessa varia secondo il tipo di intervento. Il contributo non può superare l’80% del costo totale, elevabile al 90% per interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio storico-artistico certificato. Se la spesa ammessa è inferiore al costo totale per lavori pubblici, può essere coperta integralmente la spesa ammessa entro i limiti percentuali massimi. In ogni caso il contributo non può superare né il limite percentuale né il disavanzo indicato in domanda. La Giunta approva un ordine di priorità e un programma triennale dei finanziamenti; cambi di destinazione d’uso o alienazioni di strutture finanziate richiedono autorizzazione preventiva.
Per investimenti di modesta entità, l’acquisto di strumenti e divise per bande, cori e gruppi folcloristici è ammesso se parte integrante di iniziative o progetti finanziabili, fino al 30% della spesa del progetto. L’acquisto di beni strumentali all’attività statutaria, fuori da tale ipotesi, è finanziabile una sola volta per legislatura per ciascun soggetto, salvo una seconda volta per strumenti di bande musicali. Il contributo può arrivare all’80% della spesa ammessa entro il limite di 10.000 euro per domanda.
Collaborazioni, adesioni e iniziative dirette
La Regione può concedere sostegno finanziario a istituti culturali e ad altri organismi pubblici o privati che trattano tematiche di tutela e promozione dei gruppi linguistici e delle lingue minoritarie, inclusi soggetti con sede nei comuni ladini. La Giunta delibera valutando l’interesse regionale e le ricadute sulla comunità di minoranza; il sostegno riguarda l’attività istituzionale prevista dallo statuto. La liquidazione è contestuale alla concessione e questa forma di sostegno non è compatibile con contributi per spese di funzionamento o per iniziative/progetti già inseriti nella programmazione annuale.
La Regione può anche aderire a organismi, associazioni e istituti analoghi. L’adesione può comportare la quota di partecipazione o un contributo annuo; nel primo caso l’erogazione è contestuale alla concessione, nel secondo richiede bilancio di previsione approvato e documentazione dell’attività svolta nell’anno precedente.
Le iniziative dirette possono essere ideate e realizzate dalla Regione e/o dalle Province autonome, usando risorse proprie e strumenti quali accordi amministrativi, contratti pubblici, convenzioni con università, incarichi di studio e ricerca, strumenti del Terzo settore e altre forme di collaborazione di diritto privato o previste da norme di settore.
Comitato tecnico, piano programmatico e criteri di valutazione
Il Comitato tecnico esprime pareri obbligatori e non vincolanti sulle proposte dell’ufficio competente, coordina le iniziative con quelle delle Province autonome, opera per la legislatura ed è supportato dalla segreteria dell’ufficio competente. La nomina può prevedere compensi secondo la normativa vigente.
Ogni anno la Giunta regionale adotta la deliberazione attuativa prevista dalla legge regionale, nel rispetto del Programma di legislatura e degli atti programmatici annuali. La deliberazione definisce, tra l’altro, tipologie di iniziative ammissibili, ulteriori criteri di ammissibilità, modalità di valutazione, elementi dello squilibrio economico-finanziario che impediscono l’accesso ai contributi, ulteriori spese non ammissibili, criteri per gli anticipi, regole sulla documentazione di spesa e criteri specifici per la valutazione dei risultati nella relazione consuntiva.
Nella relazione consuntiva sulle iniziative promosse e sostenute nell’anno precedente, la valutazione dei risultati tiene conto degli indicatori di qualità, dimensione ed effetti già previsti per la fase di concessione.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Le nuove regole si applicano alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del regolamento. In prima applicazione, per le domande pervenute dal 1° gennaio 2025, la modulistica non conforme può essere regolarizzata su richiesta dell’ufficio competente. Per i contributi concessi prima dell’entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente, compreso il regolamento del 2005, il regolamento del 2018 e le deliberazioni annuali sul piano programmatico. Le disposizioni sulle procedure interne successive alla rendicontazione si applicano anche ai procedimenti previgenti.
Per i contributi concessi in base al nuovo regolamento non si applicano il regolamento del 2005 e la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2022, n. 137. È abrogato il regolamento del 3 ottobre 2018, n. 61, salvo i procedimenti in corso secondo il regime transitorio. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
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