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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27712/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione lamentando che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Il difensore ha sostenuto che dall'atto di appello e dalla procura speciale si poteva agevolmente desumere l'elezione/dichiarazione di domicilio (anche in ragione di un certificato storico di residenza allegato pochi giorni prima) e ha invocato il principio di conservazione degli atti dopo la novella del d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. impone, a pena di inammissibilità, una dichiarazione o elezione di domicilio espressa e non equivoca, specificamente finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio. La mera indicazione della residenza o la produzione di un certificato storico non sono idonee a sostituire la formale dichiarazione/elezione richiesta. Tale requisito si applica anche all'imputato assente in primo grado e alla cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale

    Richiede, a pena di inammissibilità, che l'imputato assente conferisca al difensore un mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza e che sia espressamente indicata la dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica del decreto di citazione a giudizio; la norma mira a garantire la certezza dell'informazione all'imputato sul decorso del processo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33) - novella di riferimento

    La novella ha introdotto il comma 1-quater all'art. 581 c.p.p.; la giurisprudenza interpreta le modifiche come volte a limitare impugnazioni non derivanti da una scelta ponderata e personale dell'imputante e a tutelare la conoscenza del progresso processuale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato questo articolo con la condanna alle spese e all'oblazione a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma citata in relazione alla trasmissione degli atti (conclusioni del Pubblico Ministero) alla Corte; qui usata per segnalare gli atti trasmessi al Collegio.

Massime di principio

  • L'elezione o la dichiarazione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio deve essere espressa e non equivoca: la mera indicazione della residenza non è sufficiente.
  • L'onere formale introdotto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica anche quando l'impugnante è stato assente nel grado precedente e si estende alla cassazione; serve a garantire la certezza dell'informazione sull'iter processuale.
  • La procura o il mandato a impugnare, se non contengono espressa dichiarazione/elezione di domicilio per le notifiche, non suppliscono al requisito di legge.
  • La giurisprudenza tende a non applicare il principio di 'conservazione degli atti' quando dalla documentazione non risulti chiaramente la volontà espressa dell'imputato di eleggere domicilio ai fini specifici delle notifiche previste dall'art. 581, comma 1-quater.
  • In caso di impugnazione, per evitare l'inammissibilità: inserire espressamente nell'atto di impugnazione e nella procura speciale la dichiarazione/elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione; se l'imputato era assente nel primo grado, rinnovare il mandato dopo la sentenza in conformità all'art. 581, comma 1-quater.

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