LEGGE 1 febbraio 1989, n. 36
Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 1989 che autorizza la Marina Militare a utilizzare aerei imbarcati facenti parte organicamente della Forza Armata e dotati di capacità d'impiego specialistico. Dispone che acquisizione, immatricolazione e supporto tecnico-logistico siano curati dalle direzioni generali del Ministero della Difesa; l'Aeronautica mantiene competenze di organizzazione e controllo della difesa aerea nazionale, anche quando intervengano aerei imbarcati. Il pilotaggio è affidato prevalentemente a personale della Marina con brevetti/abilitazioni; il Capo di SMD, sentiti i Capi di SMA e di SMM, può destinare anche personale dell'Aeronautica. Studi, collaudi e scelta dei mezzi avvengono con il supporto degli organismi tecnici dell'Aeronautica e secondo le procedure d'approvvigionamento della Difesa. Un comma relativo alla rendicontazione finanziaria è stato abrogato dal D.Lgs. 15/03/2010, n.66. Nessun limite temporale di applicazione espresso.
Norme sull'impiego e acquisizione di aerei imbarcati dalla Marina Militare
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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