LEGGE 25 luglio 2000, n. 209
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina l'annullamento totale o parziale dei crediti italiani verso Paesi in via di sviluppo (in particolare beneficiari IDA e potenziali HIPC), prevedendo cancellazioni, rinegoziazioni e conversioni a fini sociali e di sviluppo, subordinati a condizioni (rispetto diritti umani, riduzione della povertà). L'attuazione avviene tramite accordi intergovernativi e decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni; prevede rapporti annuali al Parlamento e norme per casi di catastrofi/initiative internazionali.
Annullamento e ristrutturazione del debito estero verso Paesi poveri (HIPC)
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