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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1089/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lakatosz, destinatario di un mandato di arresto per reati di truffa e sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 19/08/2024 che aveva rigettato la sua richiesta (di concessione di un provvedimento connesso alla situazione di necessità/beneficio). Il motivo processuale rilevante è che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dal ricorrente, non essendo sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, conformemente alla modifica normativa introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e alla pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2017). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata trasmessa alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    La legge ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione in materia penale prevedendo che il ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello, Rv. 272010)

    La pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale, sotto pena di inammissibilità.

  • Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione della Corte (adempimenti procedurali a seguito della declaratoria).

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione in materia penale non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione professionale comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (sanzione pecuniaria), come nella pronuncia esaminata.
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione verificare sempre la correttezza della sottoscrizione, la procura e l'iscrizione del difensore nell'albo speciale; in caso di urgenza o detenzione cautelare rivolgersi tempestivamente a un "cassazionista" o al difensore che possa iscriversi e sottoscrivere validamente il ricorso.
  • La giurisprudenza di legittimità è rigorosa sul requisito formale della sottoscrizione: errori formali di questo tipo non vengono di regola sanati e determinano l'estinzione del rimedio.
  • Se il ricorso è stato depositato personalmente, valutare immediatamente con un avvocato i possibili rimedi (ad es. eventuali termini residui per un nuovo ricorso sottoscritto da difensore idoneo), tenendo conto dei termini e delle condizioni di ammissibilità.

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