Risposta n. 301 del 4/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che le somme corrisposte a titolo di AICM non costituiscono reddito imponibile per i percipienti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tuir, indipendentemente dalla modalità di corresponsione (rendita temporanea predeterminata anziché capitale una tantum), in quanto si tratta di indennità conseguenti alla morte del lavoratore previste da regolamento aziendale
Corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte dalla Società al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa dei partner, nelle ipotesi di morte del lavoratore, a titolo di assegno integrativo caso morte erogato sotto forma di rendita mensile
Il quesito
Se le somme corrisposte a titolo di Assegno Integrativo Caso Morte (AICM) ai familiari o aventi causa, erogate come rendita mensile temporanea fino al 62° anno che il de cuius avrebbe compiuto, possano essere escluse dalla tassazione in capo ai percipienti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tuir nonostante la forma di rendita e non di indennità una tantum
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, richiamando gli articoli 51 e 6 del Tuir e la prassi, ritiene che l'indennità predeterminata derivante da regolamento aziendale e corrisposta dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa in caso di morte non concorra a formare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tuir, indipendentemente dalla modalità di erogazione (capitale o rendita), fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione e la valutazione sulla veridicità degli elementi forniti
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