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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 1 maggio 1970, n. 192

Determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

Normativa italiana070U0192Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge fissa nuovi termini massimi della custodia preventiva nel processo penale, distinguendo tra istruzione formale, sommaria e procedimenti del pretore. Prevede scarcerazione al superamento dei termini, sospensioni per perizia psichiatrica, possibilità di imporre obblighi sostitutivi e divieto di nuovo mandato per il medesimo fatto. Dispone anche regole transitorie per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (1 maggio 1970).

Limiti massimi della custodia preventiva

Limiti massimi della custodia preventiva

Il provvedimento interviene sulla disciplina processuale penale per fissare termini massimi della custodia preventiva e disciplinare le conseguenze del loro superamento. Introduce inoltre regole transitorie per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

Durata massima nella fase istruttoria

Quando si procede con istruzione formale, la custodia preventiva non può eccedere:

  • sei mesi nei casi di mandato di cattura facoltativo, se il delitto è punito con reclusione superiore nel massimo a quattro anni;
  • tre mesi nei casi di mandato di cattura facoltativo, se la pena prevista è minore;
  • due anni nei casi di mandato di cattura obbligatorio, se il delitto è punito con reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o con l’ergastolo;
  • un anno nei casi di mandato di cattura obbligatorio, se la pena prevista è minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la custodia preventiva supera quaranta giorni senza che il pubblico ministero abbia chiesto il decreto di citazione a giudizio o la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore per il passaggio all’istruzione formale.

Procedimenti davanti al pretore e scarcerazione per decorrenza dei termini

Nei procedimenti di competenza del pretore, se la custodia preventiva supera trenta giorni senza che sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l’imputato deve essere scarcerato.

È inoltre prevista la scarcerazione dell’imputato se:

  • la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti;
  • non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la custodia preventiva complessiva supera il doppio dei termini indicati per la fase istruttoria.

Effetti della scarcerazione e nuove misure

Con l’ordinanza di scarcerazione, sia nella fase istruttoria sia nel giudizio, può essere imposto all’imputato uno o più degli obblighi previsti dall’art. 282 del codice di procedura penale.

Se l’imputato viola tali obblighi o appare prossimo alla fuga, il giudice emette un nuovo mandato di cattura; da tale momento i termini di custodia preventiva decorrono nuovamente.

L’imputato scarcerato per decorrenza dei termini non può essere sottoposto a nuovo mandato, ordine di cattura o arresto per lo stesso fatto.

Sospensione dei termini

I termini della custodia preventiva restano sospesi per il periodo in cui l’imputato è sottoposto a osservazione per perizia psichiatrica.

Scarcerazione dopo condanna

Con la sentenza di condanna a pena detentiva, anche se impugnabile, la scarcerazione non può essere ordinata salvo che siano già decorsi i termini massimi previsti per la custodia preventiva, da calcolare in relazione alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.

Se la pena è dichiarata integralmente già scontata per effetto della custodia preventiva, l’imputato deve essere immediatamente scarcerato.

Regime transitorio

Per i procedimenti in corso, i termini di custodia preventiva relativi alla fase del giudizio e ai vari gradi del giudizio decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè dal 1 maggio 1970.

La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini ordinari previsti, salvo che per alcuni delitti gravi indicati espressamente, per i quali il limite è elevato al doppio dei termini stessi. I delitti richiamati sono quelli previsti dagli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628 ultimo comma, 629 ultimo comma e 630 del codice penale.

Decorrenza del decreto

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno.

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