Provvedimento del 23/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina ambito, modalità, termini ed effetti della definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, per imposte sui redditi, IVA, IRAP e altre imposte collegate, oltre all’IVA all’importazione. Stabilisce chi può accedervi, come presentare le dichiarazioni e come effettuare i versamenti entro il 31 maggio 2019, nonché gli effetti in caso di perfezionamento o mancato perfezionamento.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione ex art. 1 DL 119/2018
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Il provvedimento attua l’articolo 1 del DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e disciplina la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018. Esso chiarisce l’ambito oggettivo e temporale dell’agevolazione, le modalità di presentazione delle dichiarazioni, i termini di versamento e gli effetti del perfezionamento o del mancato perfezionamento della procedura.
Ambito oggettivo della definizione
La definizione agevolata può riguardare, per ciascun periodo d’imposta, le violazioni constatate in PVC ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative a:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- imposta sul valore degli immobili all’estero;
- imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
- IVA.
Se il PVC riguarda più periodi d’imposta, è possibile definire integralmente anche un solo periodo. La definizione riguarda le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate al tributo, con esclusione delle violazioni relative a tributi diversi da quelli richiamati dalla norma e delle violazioni formali; per queste ultime opera la disciplina dell’articolo 9 del decreto.
Soggetti che possono accedere e casi di esclusione
Può avvalersi della definizione:
- il contribuente che presenta la dichiarazione relativa al periodo oggetto del PVC;
- il contribuente che non ha presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta interessato, fermo restando che la dichiarazione originaria resta omessa;
- il contribuente cui siano state contestate indebite compensazioni di crediti agevolativi;
- il contribuente nei cui confronti, dopo il 24 ottobre 2018, siano state svolte attività di controllo sulle medesime violazioni, come avviso di accertamento, invito al contraddittorio, questionari o inviti ai sensi delle norme richiamate, purché tali procedimenti non siano già conclusi con altra definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato.
Non costituiscono causa di preclusione:
- l’istanza di accertamento con adesione;
- le memorie difensive ex articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000;
- il ravvedimento parziale perfezionato.
Non può invece accedere alla definizione il contribuente che abbia già ricevuto, entro il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento, un atto di recupero o un invito al contraddittorio avente ad oggetto le violazioni constatate.
Ambito temporale e proroga dei termini di accertamento
La definizione si applica ai periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, erano ancora in corso i termini per l’attività di accertamento di cui agli articoli 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, considerando anche l’eventuale raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del DL n. 78/2009.
Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, i termini di decadenza dell’attività di accertamento sono prorogati di due anni ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del decreto, con riferimento ai tributi oggetto delle violazioni definibili.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La definizione si realizza mediante la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta oggetto di definizione, o di più dichiarazioni ove sia prevista la presentazione autonoma.
Nella dichiarazione vanno indicati esclusivamente:
- i maggiori imponibili;
- le maggiori imposte;
- gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel PVC.
La medesima modalità si applica anche in caso di omessa dichiarazione originaria. Nel frontespizio della dichiarazione va barrata la casella “CORRETTIVA NEI TERMINI”, anche se la dichiarazione originaria era stata omessa.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 maggio 2019.
Per la definizione non è possibile utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già utilizzate nella dichiarazione originaria, a scomputo dei maggiori imponibili. Per le società in trasparenza o che abbiano esercitato le opzioni degli articoli 115 o 116 del TUIR, la società deve presentare la propria dichiarazione e fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto; i soci possono poi presentare entro il 31 maggio 2019 la dichiarazione per definire il maggior reddito imputato per trasparenza.
Modalità e termini di versamento
La definizione si perfeziona con:
- la presentazione della dichiarazione;
- il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato,
- in unica soluzione oppure con il pagamento della prima rata, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2019.
Il versamento può essere effettuato:
- in unica soluzione;
- fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sono gravate dagli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento si applica l’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.
È esclusa la compensazione ex articolo 17 del DLgs n. 241/1997. Il pagamento va effettuato con modello F24, secondo le istruzioni di successiva risoluzione.
Definizione agevolata per l’IVA all’importazione
Sono definibili anche le violazioni in materia di IVA all’importazione contenute in PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018.
In questo caso il contribuente deve:
- presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o via PEC, all’Ufficio delle dogane competente;
- versare l’imposta in un’unica soluzione, senza interessi né sanzioni.
Il pagamento avviene in dogana con le ordinarie modalità di pagamento previste. L’Ufficio rilascia ricevuta Modello A 22 con la dicitura “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata 2018 - processi verbali di constatazione”.
Anche per l’IVA all’importazione la definizione si perfeziona entro il 31 maggio 2019 con presentazione della dichiarazione e versamento. È ammesso l’accesso anche in presenza di un atto di accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018, purché il procedimento non sia già stato definito o deciso con sentenza passata in giudicato; non precludono l’accesso neppure le memorie difensive presentate.
Effetti della dichiarazione e della definizione
La dichiarazione presentata produce gli effetti della definizione solo se la procedura si perfeziona nei modi e nei termini previsti.
Una volta perfezionata, la definizione prevale sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018 sulle stesse violazioni, anche se non impugnate e con termine di impugnazione scaduto. Se invece la definizione non si perfeziona, gli atti di accertamento restano efficaci.
In caso di mancato perfezionamento:
- la dichiarazione non produce effetti di definizione;
- l’ufficio procede con l’ordinaria attività di accertamento;
- quanto eventualmente già versato è scomputato solo ai fini della maggiore imposta dovuta;
- sanzioni e interessi sono calcolati sulla maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate, al lordo degli importi versati per la definizione.
Assistenza degli uffici
Gli uffici devono fornire l’assistenza richiesta dal contribuente per consentire un corretto accesso alla definizione agevolata.
Motivazioni e precisazioni interpretative
Nella parte motivazionale il provvedimento chiarisce che la definizione riguarda le violazioni sostanziali collegate al tributo e non include quelle formali né quelle relative a tributi diversi da quelli espressamente richiamati, come l’imposta di registro. Precisa inoltre che la definizione delle violazioni formali è rimessa al successivo articolo 9 del decreto.
Viene ribadito che sono escluse le violazioni relative alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea. Il provvedimento spiega anche la logica della definizione per periodo d’imposta e la possibilità per i soci di regolarizzare il reddito di partecipazione sulla base del prospetto rilasciato dalla società.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- DLgs 8 novembre 1990, n. 374;
- DLgs 19 giugno 1997, n. 218;
- DLgs 9 luglio 1997, n. 241;
- DLgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- DLgs 18 dicembre 1997, n. 462;
- DLgs 18 dicembre 1997, n. 472;
- DLgs 28 settembre 1998, n. 360;
- DL 2 marzo 2012, n. 16;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- DL 1° luglio 2009, n. 78;
- legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- decisione 2014/335/UE, Euratom;
- DL 23 ottobre 2018, n. 119.
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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