Salta al contenuto
Legge

LEGGE 8 agosto 2024, n. 121

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Normativa italiana24G00139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dall’anno scolastico e formativo 2024/2025 la filiera tecnologico-professionale, integrando percorsi quadriennali sperimentali, IeFP, IFTS e ITS Academy e favorendo accordi territoriali e campus. Prevede accesso agli ITS Academy e all’esame di Stato per specifici diplomati IeFP, una struttura tecnica e un comitato di monitoraggio, nonché un fondo per i campus con stanziamenti dal 2024 al 2027 e candidature entro il 31 marzo 2025.

Istituzione e promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

Filiera formativa tecnologico-professionale

La legge istituisce, a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024/2025, una filiera volta a raccordare istruzione, formazione professionale e sistema produttivo, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”. La disciplina è inserita nell’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144/2022.

Ambito e percorsi formativi

La filiera comprende:

  • i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
  • i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) previsti dal capo III del decreto legislativo n. 226/2005;
  • i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Le regioni possono aderire alla filiera mediante accordi, assicurando la programmazione dei percorsi e definendone le modalità attuative, nell’ambito delle risorse già disponibili e ferme le competenze statali in materia di istruzione. I percorsi quadriennali sperimentali devono garantire le competenze del profilo educativo, culturale e professionale e le conoscenze e abilità dell’indirizzo di studi. Restano ferme le regole sull’esame di Stato e sul rilascio dei titoli, salvo le deroghe espressamente previste. L’attuazione avviene senza modificare le dotazioni organiche del percorso quinquennale e senza determinare esuberi di personale.

Accordi territoriali e campus

Regioni e uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con ITS Academy, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici o privati, per integrare e ampliare l’offerta formativa in funzione delle esigenze territoriali. Gli accordi possono istituire reti denominate “campus”, anche collegate ai poli tecnico-professionali ove presenti, e stabilire modalità di integrazione dell’offerta formativa, anche in raccordo con campus multiregionali e multisettoriali.

Un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, deve definire i criteri per gli accordi, l’adesione e l’avvio delle reti, l’integrazione dell’offerta, il monitoraggio e la valutazione, nonché il numero massimo di istituzioni coinvolgibili nella sperimentazione o negli accordi rispetto a quelle attive in ciascuna regione. Il decreto disciplina anche i raccordi con università e istituzioni AFAM, nel rispetto delle disposizioni richiamate per ITS Academy e accesso universitario. Deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Organizzazione e contenuti didattici

Le sperimentazioni e gli accordi, ove attivati, prevedono l’adeguamento e l’ampliamento dell’offerta, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, tenendo conto delle esigenze territoriali e delle risorse disponibili. Sono inoltre previsti la promozione dei passaggi tra percorsi, anche mediante orientamento individualizzato, e il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, a metodologie innovative e all’utilizzo in rete delle risorse professionali, logistiche e strumentali.

La disciplina consente inoltre:

  • contratti di prestazione d’opera con soggetti delle imprese e delle professioni per insegnamento, formazione e addestramento laboratoriale e nell’ambito dei PCTO;
  • la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, anche per favorire l’inserimento lavorativo e, per gli studenti con disabilità, l’accesso ai servizi di collocamento mirato;
  • l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera (CLIL) e compresenze con conversatori di lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri pubblici;
  • accordi di partenariato per la coprogettazione formativa, i PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza e i contratti di apprendistato previsti dagli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015;
  • la valorizzazione delle opere dell’ingegno e dei prodotti tutelati dal diritto d’autore o dalla proprietà industriale, nonché il trasferimento tecnologico alle imprese.

Accesso agli ITS Academy ed esame di Stato

In deroga ai requisiti ordinari di accesso agli ITS Academy, possono accedervi gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi IeFP regionali, purché ricorrano entrambe le condizioni seguenti:

  • le istituzioni formative regionali che erogano tali percorsi abbiano aderito alla filiera;
  • i percorsi siano validati mediante un sistema di valutazione dell’offerta formativa basato sugli esiti delle rilevazioni INVALSI. Il sistema è istituito con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata.

Chi ha concluso i percorsi quadriennali IeFP così validati può sostenere l’esame di Stato presso un istituto professionale statale o paritario individuato dall’ufficio scolastico regionale competente, senza l’esame preliminare ordinariamente previsto e senza la previa frequenza dell’apposito corso annuale. In prima applicazione, tali deroghe possono riguardare i percorsi quadriennali già attivati nel progetto nazionale di sperimentazione per l’anno scolastico 2024/2025.

Struttura tecnica ministeriale

Dal 1° gennaio 2024 è istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito una Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale. Essa promuove le sinergie tra filiera e settori imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; contribuisce a migliorare e ampliare la progettazione dei percorsi, l’orientamento professionale, i PCTO e l’accesso alle imprese; favorisce inoltre la progressiva adesione del sistema IeFP al sistema nazionale di valutazione coordinato dall’INVALSI.

La struttura è diretta da un coordinatore con incarico dirigenziale generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. Vi sono assegnati un dirigente di livello non generale e personale ministeriale, oltre a un massimo di otto esperti oppure personale scolastico del contingente previsto dalla legge. Per gli esperti è previsto un limite complessivo annuo lordo di 400.000 euro e un limite individuale annuo lordo di 50.000 euro. La struttura opera in raccordo con il dipartimento competente; nelle more della riorganizzazione ministeriale, organizzazione, funzionamento e uffici utilizzabili sono definiti con decreto ministeriale.

Per la struttura sono autorizzate spese pari a 735.972 euro per il 2024, 752.363 euro per il 2025 e 825.119 euro annui dal 2026, coperte mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente secondo le modalità indicate dalla legge.

Monitoraggio nazionale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro istituisce presso la Struttura tecnica il Comitato di monitoraggio nazionale. Il Comitato è presieduto dal coordinatore della struttura e comprende rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell’INVALSI e dell’INDIRE.

Sulla base del monitoraggio, il Comitato può proporre l’aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali, tenendo conto dei mutamenti del sistema delle imprese e delle esigenze dei territori. La partecipazione non dà diritto a compensi, indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti; l’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fondo per i campus e finanziamenti

È istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito il Fondo per la promozione dei campus, destinato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e al contributo statale per l’avvio degli interventi infrastrutturali. La dotazione prevista è di 10 milioni di euro per il 2024, 5 milioni per il 2025, 20 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.

Le candidature per gli interventi devono essere presentate entro il 31 marzo 2025 e riguardare accordi istitutivi di campus ai quali partecipino ITS Academy, università o istituzioni AFAM e altri soggetti privati finanziatori. Devono inoltre indicare la disponibilità dell’area interessata. La valutazione è affidata a una commissione paritetica composta da tre membri designati dal Ministro dell’istruzione e del merito e tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; ai componenti non spettano compensi o rimborsi. Le risorse sono assegnate dal Ministero alle regioni. La legge dispone la copertura degli oneri indicati per il 2024 e il 2025-2026 mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.