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Legge

L.R. Basilicata 33/2024

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2023, N. 28 (ISTITUZIONE DEL FONDO PER GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE SGOMBERATE A SEGUITO DI DICHIARATA INAGIBILITÀ DELL’UNITÀ IMMOBILIARE, DI RESIDENZA ANAGRAFICA E DIMORA ABITUALE)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 33/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 33/2024 integra la l.r. n. 28/2023 prevedendo, per i soggetti già destinatari del Fondo per gli aiuti a famiglie e persone sgomberate per inagibilità dell’immobile di residenza/dimora, un contributo di solidarietà. I criteri di accesso ed erogazione sono demandati a un Regolamento. Le spese gravano sulle risorse già stanziate in bilancio. Entrata in vigore: 15 giorni dopo la pubblicazione.

Contributo di solidarietà per nuclei familiari e persone sgomberate in Basilicata

Contributo di solidarietà per famiglie e persone sgomberate

La legge regionale Basilicata 24 ottobre 2024, n. 33 interviene sulla disciplina del Fondo istituito dalla l.r. 4 agosto 2023, n. 28 per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare destinata a residenza anagrafica e dimora abituale. L’obiettivo è rafforzare le misure di sostegno economico immediato al tessuto sociale regionale.

Ambito soggettivo e natura del beneficio

Il nuovo intervento riguarda i nuclei familiari e le persone già comprese nel comma 1 dell’articolo 2 della l.r. n. 28/2023, cioè i destinatari del Fondo per gli aiuti connessi allo sgombero conseguente all’inagibilità dell’immobile di abitazione.

È previsto, a valere sul Fondo, un contributo di solidarietà destinato a tali soggetti. La legge non ne fissa direttamente l’importo né i dettagli operativi, ma rinvia a criteri di erogazione che devono essere stabiliti con apposito Regolamento di disciplina dell’accesso al Fondo.

Regole di coordinamento con gli altri aiuti del Fondo

Il contributo di solidarietà non è cumulabile con le spese di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. n. 28/2023. Ne deriva che il nuovo beneficio opera come misura autonoma rispetto al rimborso/spesa già previsto dalla disciplina originaria, con esclusione del cumulo tra le due forme di sostegno.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 della l.r. n. 28/2023 sono coperti con le risorse già stanziate nel bilancio regionale. La legge contiene quindi una clausola di invarianza finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio oltre le disponibilità già previste.

Entrata in vigore

La legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o limiti temporali espressi nella norma.

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