L.R. Basilicata 40/2024
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 30 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 40/2024 modifica l’art. 2 della l.r. n. 30/2016, ridefinendo le competenze su accertamenti e ispezioni degli impianti termici: alla Regione per Potenza, con delega al Comune di Potenza e alla Provincia di Matera per i rispettivi territori, inclusi i comuni sopra 40.000 abitanti. Prevede inoltre la copertura/allocazione delle maggiori entrate stimate per il 2024-2026 e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della disciplina regionale sugli impianti termici in Basilicata
Modifica della disciplina sugli impianti termici in Basilicata
La legge regionale Basilicata 12 novembre 2024, n. 40 interviene sulla normativa regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, modificando la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali. Il testo consolida la disciplina dell’art. 2 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 30, e contiene una norma finanziaria per gli esercizi 2024-2026.
Ambito di applicazione e autorità competenti
La disciplina riguarda gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici previsti dall’art. 9 del DPR n. 74/2013, limitatamente al territorio della Regione Basilicata.
Le funzioni sono così distribuite:
- la Regione Basilicata provvede per il territorio della Provincia di Potenza;
- le medesime funzioni sono delegate al Comune di Potenza e alla Provincia di Matera, per i territori di rispettiva competenza;
- la delega comprende anche i comuni con più di 40.000 abitanti.
La Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune di Potenza sono espressamente qualificati come “autorità competenti”.
Profili finanziari
La legge stima maggiori entrate derivanti dalla sua attuazione per importi massimi pari a:
- euro 50.000 per l’esercizio 2024;
- euro 300.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.
Tali entrate sono iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e contestualmente accantonate sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. La Giunta regionale è incaricata di definire, con proprio atto, l’impiego delle risorse mediante iscrizione su un capitolo di spesa corrente con specifica destinazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o limiti temporali di applicazione della modifica normativa.
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