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Legge

L.R. TAA 1/2010

Nuove disposizioni in materia di segretari comunali (B.U. 4 maggio 2010, n. 18)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina segretari comunali, corsi abilitanti, esame di abilitazione e un fondo provinciale per la loro formazione e per la gestione dei segretari in disponibilità. Prevede transitori per corsi e concorsi già avviati, abroga dal 1° gennaio 2011 una previgente norma sui fondi e, per effetto di successive abrogazioni, oggi risulta in larga parte superata.

Nuove disposizioni sui segretari comunali

Nuove disposizioni in materia di segretari comunali

La legge regionale, applicabile nel territorio della Regione indicata nel titolo, interviene sulla disciplina dei segretari comunali con modifiche alla normativa regionale previgente, in particolare su disponibilità, assunzioni, formazione abilitante e finanziamento delle relative attività. Molte previsioni di dettaglio sono oggi superate da abrogazioni successive o da termini già esauriti.

Interventi sulla disciplina dei segretari comunali

Il provvedimento modifica la normativa regionale in materia di segretari comunali, incidendo su:

  • collocamento in disponibilità per sopraggiunta incompatibilità ambientale;
  • assunzione dei segretari comunali di IV classe;
  • corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale;
  • articolazione del corso e prova finale di abilitazione. Le disposizioni puntuali degli articoli di modifica non sono riportate nel testo consolidato fornito, ma l’effetto della legge è quello di aggiornare la disciplina regionale del personale segretariale.

Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità

Dal 1° gennaio 2011 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge n. 604/1962 sono versati dai Comuni, nella misura del 10% dell’importo complessivo, alla rispettiva Provincia. Le risorse sono destinate a:

  • formazione e aggiornamento professionale dei segretari, tramite i Consorzi dei Comuni;
  • copertura delle spese previste dalla disciplina regionale sui segretari in disponibilità;
  • rimborso ai Comuni delle spese sostenute per indennità risarcitorie e trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al Comune è pari all’80% delle spese nei casi previsti dalla disciplina richiamata.

Dal 1° gennaio 2012 anche i diritti di segreteria riscossi ai sensi della legge n. 93/1981 sono versati alla Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità.

Riparto di risorse e copertura finanziaria

I fondi riscossi dalla Regione sulla base della previgente normativa sui segretari comunali sono ripartiti fra le Province autonome per le finalità sopra indicate, con detrazione di quanto già impegnato, per ciascuna Provincia, entro la data di entrata in vigore della legge per attività di formazione dei segretari comunali. La legge prevede inoltre la copertura di una spesa di 2,5 milioni di euro mediante prelievo da un capitolo del bilancio regionale dell’esercizio in corso.

Formazione continua

La legge stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere l’obbligo della formazione continua dei segretari comunali, da realizzare tramite il sistema dei crediti formativi. Questa previsione risulta tuttavia successivamente abrogata.

Abrogazioni

Dal 1° gennaio 2011 è abrogato il comma 121 dell’articolo 18 della legge regionale n. 10/1998, già sostituito dalla nuova disciplina sul finanziamento delle attività dei segretari. Anche le disposizioni sull’obbligo di formazione continua e sul testo unico risultano successivamente abrogate.

Regime transitorio

Per i corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale già attivati alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti degli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, della legge regionale n. 4/1993. Per i contratti individuali di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, ma relativi a concorsi per sedi segretarili di IV classe indetti prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 3 della legge regionale n. 2/1997.

Entrata in vigore e attualità

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, gran parte delle disposizioni di dettaglio richiamate nel testo consolidato risulta oggi superata o abrogata, per cui l’atto ha rilievo soprattutto storico e transitorio.

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