Cassazione Civile, Ordinanza n. 01455/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
Una società, già socia di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato un avviso di accertamento IVA emesso esclusivamente nei confronti della società estinta, relativo all’anno 2015 e contenente recupero d’imposta e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; in appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo valido il contraddittorio svolto con l’ex liquidatore. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) l’inammissibilità/nullità dell’appello dell’Ufficio per violazione delle norme sul processo tributario e sull’art. 342 c.p.c.; 2) la nullità dell’avviso perché emesso contro una società estinta e non notificabile alla ex socia; 3) l’omesso esame della nullità per mancato contraddittorio e per mancata redazione del PVC; 4) motivazione apparente della sentenza d’appello; 5) nullità della sentenza per difetto dei requisiti dell’art. 36 d.lgs. 546/1992. La Corte ha però deciso la controversia su un profilo preliminare rilevabile d’ufficio: la carenza di legittimazione attiva della ex socia a impugnare un avviso diretto alla società. Applicando l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, ha ritenuto che, poiché la richiesta di cancellazione della società era successiva al 13 dicembre 2014, la società estinta dovesse considerarsi ancora esistente ai soli fini fiscali per cinque anni dalla richiesta di cancellazione; dunque l’atto poteva essere notificato/gestito solo dal liquidatore quale ultimo legale rappresentante e non dagli ex soci. Conseguentemente il ricorso originario era inammissibile.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso proposto dalla ex socia contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cancellata. I motivi di ricorso per cassazione sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, mentre è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che la causa non poteva essere proposta dalla parte priva di legittimazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono richiamati come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte, ma la Corte non li esamina nel merito perché assorbiti dal difetto preliminare di legittimazione.
art. 342 c.p.c.
invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello, ma la questione è stata assorbita.
artt. 53, 54, 56, 57 e 23 d.lgs. 546/1992
richiamati dalla ricorrente per contestare l’ammissibilità dell’appello in sede tributaria; non decisivi nel provvedimento finale.
art. 145 c.p.c.
dedotto in relazione alla notifica dell’atto; la Corte non affronta il motivo nel merito.
art. 2495 c.c.
la Corte richiama il principio generale secondo cui, fuori dai casi speciali, la società cancellata non può agire né essere convenuta, perché priva di capacità e di legittimazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
introduce una finzione legale di sopravvivenza della società ai fini fiscali e processuali per i rapporti tributari pendenti; in tal caso la legittimazione spetta alla società, per il tramite del liquidatore, non agli ex soci.
art. 132 c.p.c.
dedotto per lamentare motivazione apparente; non esaminato per assorbimento.
art. 36 d.lgs. 546/1992
invocato per nullità della sentenza tributaria; non esaminato per assorbimento.
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; la Corte lo applica dichiarando inammissibile l’originario ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso proposto senza legittimazione.
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo, ma non oggetto di autonoma statuizione di merito.
Massime di principio
- Quando opera l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la società cancellata dal registro imprese resta, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, soggetto legittimato ai soli fini della validità ed efficacia degli atti fiscali e del relativo contenzioso.
- In presenza della finzione legale di sopravvivenza della società per i rapporti tributari pendenti, la legittimazione processuale a ricevere e impugnare l’atto impositivo spetta alla società, per il tramite dell’ultimo liquidatore quale legale rappresentante, e non ai singoli ex soci.
- L’ex socio di una società cancellata non è legittimato ad impugnare un avviso di accertamento intestato ed emesso esclusivamente nei confronti della società, anche se la notifica gli sia stata indirizzata per un presupposto ritenuto erroneo dall’Amministrazione.
- Il difetto di legittimazione ad agire è questione preliminare, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, e rende inammissibile l’originario ricorso, con possibile cassazione senza rinvio della decisione di merito.
- L’eventuale vizio dell’atto impositivo non può essere fatto valere utilmente da chi non abbia legittimazione a impugnarlo, poiché l’annullamento attribuirebbe un vantaggio processuale a soggetto privo di titolo sostanziale e processuale.
- rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Litisconsorzio necessario","Giudicato"]}】}```}***/**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}*}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}*}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}```}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}**}】}```**}#enderror
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01371/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_civile · 22 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →