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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10353/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 32400/2023, sostituendo alla pagina 2 la dicitura "n. 307/04/21" con "n. 963/04/21". Ha inoltre escluso ogni pronuncia sulle spese, richiamando la natura speciale del procedimento di correzione degli errori materiali e l'assenza di una parte vittoriosa o soccombente, oltre alla mancanza di opposizione dell'intimata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 32400/2023, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'istante ha chiesto di correggere un errore presente nella motivazione dell'ordinanza, dove era stato indicato in modo inesatto il numero della sentenza impugnata della CTR dell'Emilia-Romagna: nel provvedimento compariva "n. 307/04/21", mentre, secondo gli atti richiamati e i controricorsi, la sentenza effettivamente impugnata era la n. 963/04/21. Il ricorso non conteneva quindi censure di merito, ma mirava esclusivamente alla rettifica del dato numerico errato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; consente la rettifica del dato erroneamente riportato quando l'errore sia oggettivamente riscontrabile dagli atti.

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti di competenza della cancelleria in seguito alla correzione dell'errore materiale.

  • Cass. n. 21213/2013

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si individua una parte vittoriosa e una soccombente, sicché non vi è pronuncia sulle spese.

  • Cass. n. 14/2016

    Richiamata sul medesimo principio relativo alla natura del procedimento di correzione e all'assenza di regolazione delle spese.

  • Cass. n. 12184/2020

    Richiamata a sostegno della mancata liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali.

  • Cass. n. 12739/2024

    Richiamata anch'essa per il principio per cui, nel procedimento di correzione, non si provvede sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando la difformità tra il dato riportato e quello risultante dagli atti del processo è oggettiva e immediatamente verificabile.
  • Il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. è lo strumento appropriato per rettificare meri errori di indicazione del provvedimento impugnato, senza incidere sul contenuto decisorio della pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si determina una vera soccombenza processuale; pertanto, in assenza di opposizione, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.
  • La correzione deve limitarsi alla sostituzione della sola espressione errata con quella corretta, senza alterare il contenuto sostanziale della decisione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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