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Provvedimento

Deliberazione n. 391 del 20/06/2024

Provvedimento del 20 giugno 2024

Garante Privacy391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento è una ratifica ex post dell’azione d’urgenza, senza applicazione di sanzioni pecuniarie.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 20 giugno 2024, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, soprattutto, l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di possibile c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha indicato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e ha attivato il meccanismo urgente previsto dal regolamento interno, allo scopo di evitare la diffusione del materiale segnalato.

Misure urgenti impartite alle piattaforme

Con le determinazioni nn. 276 e 277 del 14 giugno 2024, trasmesse alle società interessate nella stessa data, è stato ordinato di:

  • adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti già adottati il 14 giugno 2024. Il provvedimento ha quindi natura confermativa e presuppone l’efficacia immediata delle misure di contenimento della diffusione del materiale segnalato, senza disporre sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni oltre quelle già impartite in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza consenso. La segnalazione riguardava le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 276 e 277 del 14 giugno 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 276/2024 e 277/2024 adottati il 14 giugno 2024. Il provvedimento si limita quindi a confermare l’intervento urgente già disposto, sulla base della documentazione agli atti e delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

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