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Messaggio

Messaggio numero 02 del 05-05-2010 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il passaggio all’ENPALS del rilascio del certificato E101 per i lavoratori obbligatoriamente iscritti, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004. Sono indicate le istruzioni operative per imprese e sedi territoriali, i casi in cui il formulario si usa, gli adempimenti richiesti, i controlli della sede e i riferimenti normativi del regolamento di base e di attuazione.

Rilascio del formulario E101 da parte dell’ENPALS per la legislazione applicabile ai lavoratori distaccati dal 1° maggio 2010

Rilascio del formulario E101 da parte dell’ENPALS

Il documento comunica che, dal 1° maggio 2010, il rilascio del certificato della legislazione applicabile, denominato formulario E101, per i lavoratori obbligatoriamente iscritti all’ENPALS, non è più effettuato dall’INPS ma direttamente dall’ENPALS. La finalità del certificato è attestare che, in presenza dei presupposti previsti dal diritto europeo, il lavoratore che svolge temporaneamente attività in un altro Stato membro può continuare a versare i contributi all’ente di appartenenza in deroga al principio di territorialità.

Quadro normativo di riferimento

Il messaggio si colloca nell’ambito dell’entrata in applicazione, dal 1° maggio 2010, del Regolamento (CE) n. 883/2004, che ha riformato il previgente Regolamento n. 1408/1971 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il riferimento principale è il Titolo II del Regolamento n. 883/2004, in particolare gli articoli 11-16, integrato dai Regolamenti di attuazione n. 987 e n. 988 del 16 settembre 2009. Viene precisato che il rilascio dell’E101 da parte dell’ENPALS riguarda solo le ipotesi disciplinate dal Regolamento n. 883/2004.

Ambito soggettivo e casi esclusi

L’ambito soggettivo di applicazione del Regolamento n. 883/2004 riguarda i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 2. Restano invece fuori dal perimetro di competenza ENPALS, e continuano a essere trattate dalle competenti Sedi provinciali INPS, le prestazioni di lavoro rese in Paesi extracomunitari con i quali esistano accordi bilaterali in materia.

Istruzioni operative per la compilazione del formulario

In attesa dei nuovi formulari comunitari, denominati A1, le imprese richiedenti e le sedi territoriali devono utilizzare il modello E101 disponibile sul portale ENPALS. Il formulario va compilato come segue:

  • sezioni 1-4: a cura dell’impresa richiedente;
  • sezioni 5-6: a cura della Sede ENPALS territorialmente competente.

Adempimenti dell’impresa richiedente

L’impresa deve presentare il formulario compilato nelle sezioni 1-4 in duplice esemplare. Una copia resta all’impresa e una va consegnata al lavoratore distaccato una volta rilasciato il certificato.

Nella compilazione, l’impresa deve inserire tutte le informazioni richieste dal modulo, seguendo le istruzioni riportate nelle pagine 3 e 4 del formulario. Inoltre, deve considerare che il Regolamento (CE) n. 883/2004 fissa in 24 mesi la durata massima del periodo di distacco nello Stato membro di occupazione.

L’impresa deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, assumendosi espressamente la responsabilità per eventuali dichiarazioni false o mendaci. Tale dichiarazione deve illustrare in modo puntuale le circostanze di fatto che consentono l’applicazione della legislazione italiana anziché di quella dello Stato membro di occupazione.

Per il distacco del lavoratore subordinato, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento n. 883/2004, devono essere indicati almeno:

  • gli estremi del contratto di lavoro subordinato;
  • le esigenze produttive o organizzative che richiedono l’invio all’estero;
  • la persistenza del legame organico tra datore di lavoro e lavoratore per tutto il periodo di distacco;
  • la garanzia che la responsabilità per gli adempimenti relativi al lavoratore distaccato resta in capo al datore di lavoro distaccante;
  • ogni altra informazione utile.

Nella dichiarazione devono inoltre emergere le circostanze da cui risulta che il datore di lavoro esercita abitualmente la propria attività nello Stato membro di invio e non in quello di occupazione. L’impresa è anche tenuta a comunicare eventuali mutamenti delle situazioni di fatto che intervengano durante il distacco e a continuare ad assolvere gli obblighi informativi, amministrativi e contributivi secondo la normativa vigente.

Adempimenti della Sede territoriale ENPALS

La Sede ENPALS competente deve compilare le sezioni 5 e 6 del formulario E101. A tal fine effettua verifiche sulle informazioni fornite dall’istante e sulle risultanze disponibili negli archivi informatici dell’Ente, sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, e controlla anche le informazioni presenti presso i Centri per l’impiego competenti.

Sulla base dell’istruttoria, la Sede:

  • compila il campo 5.1, barrando la casella dell’articolo del Regolamento (CE) n. 883/2004 applicabile;
  • completa la sezione 6 con i dati identificativi della Sede;
  • rilascia il formulario al richiedente.

Per i lavoratori diretti in Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia o Islanda, il formulario deve essere presentato in triplice esemplare, poiché la Sede deve trasmetterne un originale anche all’istituzione competente del Paese di invio indicata nelle istruzioni del modello.

Le sedi devono inoltre verificare che, per il periodo di distacco, risultino regolarmente assolti gli obblighi amministrativi e il versamento dei contributi.

Riferimenti agli articoli del Regolamento (CE) n. 883/2004

Il documento riporta gli estratti del Titolo II del Regolamento n. 883/2004.

Articolo 11 - norme generali

Il regolamento stabilisce che le persone cui si applica sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. In via generale:

  • chi svolge attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetto alla legislazione di quello Stato;
  • il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione da cui dipende;
  • chi riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 65 è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;
  • chi è chiamato alle armi o al servizio civile è soggetto alla legislazione di tale Stato;
  • gli altri soggetti sono soggetti alla legislazione dello Stato di residenza, salvo altre disposizioni del regolamento.

Viene anche disciplinata l’attività a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, con la precisazione che, in determinate ipotesi, si applica la legislazione dello Stato membro della sede o del domicilio del datore di lavoro pagatore della retribuzione.

Articolo 12 - distacco e attività autonoma temporanea

La persona subordinata distaccata in un altro Stato membro resta soggetta alla legislazione del primo Stato se:

  • il datore di lavoro esercita abitualmente la propria attività nel primo Stato;
  • la durata prevedibile del lavoro non supera 24 mesi;
  • il lavoratore non è inviato in sostituzione di un’altra persona.

Per il lavoratore autonomo, chi si reca temporaneamente in un altro Stato membro a svolgere un’attività affine rimane soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile non superi 24 mesi.

Articolo 13 - attività in due o più Stati membri

Sono indicate le regole per chi esercita abitualmente attività in due o più Stati membri:

  • per il lavoro subordinato, la legislazione applicabile è, in linea generale, quella dello Stato di residenza se vi è svolta una parte sostanziale dell’attività oppure se il soggetto dipende da più datori di lavoro stabiliti in Stati diversi; in mancanza, si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro;
  • per l’attività autonoma, si applica la legislazione dello Stato di residenza se vi è svolta una parte sostanziale dell’attività, altrimenti quella dello Stato in cui si trova il centro di interessi;
  • per chi svolge insieme attività subordinata e autonoma, prevale la legislazione dello Stato in cui è svolta l’attività subordinata;
  • per i pubblici dipendenti che svolgono anche altre attività in Stati diversi, si applica la legislazione dello Stato dell’amministrazione di appartenenza.

Il regolamento precisa inoltre che i soggetti interessati sono trattati come se svolgessero tutte le attività e percepissero tutte le retribuzioni nello Stato membro individuato.

Articolo 14 - assicurazione volontaria o facoltativa continuata

La disciplina degli articoli 11-13 non si applica, salvo casi particolari, all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata. Sono specificate le condizioni di esclusione del cumulo tra assicurazione obbligatoria e volontaria e le eccezioni in materia di prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Articolo 15 - agenti contrattuali delle Comunità europee

Gli agenti contrattuali possono scegliere una sola volta, con effetto dalla data di inizio del servizio, tra la legislazione dello Stato membro di occupazione, quella dello Stato membro di ultima soggezione o quella dello Stato di cittadinanza, con esclusione delle norme sugli assegni familiari.

Articolo 16 - eccezioni

Due o più Stati membri, o le rispettive autorità competenti o organismi designati, possono prevedere eccezioni agli articoli 11-15 nell’interesse di determinate persone o categorie. Inoltre, chi percepisce pensioni ed è residente in un altro Stato membro può, su richiesta, essere esentato dalla legislazione di residenza se non vi è assoggettamento per attività lavorativa.

Precisazioni del Regolamento (CE) n. 987/2009

Il documento riporta anche gli articoli del Regolamento di attuazione n. 987/2009 relativi alla determinazione della legislazione applicabile.

Articolo 14 - precisazioni su distacco e attività autonome

Sono fornite definizioni operative per l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento di base:

  • il distacco può riguardare anche una persona assunta in vista del distacco, purché prima dell’inizio del rapporto fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro;
  • il datore di lavoro che esercita abitualmente la propria attività è quello che svolge normalmente attività sostanziali, non limitate alla sola gestione interna, nello Stato membro di stabilimento;
  • il lavoratore autonomo che si reca temporaneamente all’estero deve avere già svolto l’attività per un certo periodo e mantenere nello Stato di stabilimento i requisiti necessari per riprendere l’attività al ritorno;
  • l’attività “affine” va valutata in base alla natura effettiva dell’attività e non alla sua qualificazione formale nello Stato ospitante.

Per l’articolo 13, il regolamento chiarisce che esercita abitualmente attività in due o più Stati membri anche chi:

  • mantiene un’attività in uno Stato e ne svolge contemporaneamente un’altra in uno o più Stati diversi;
  • esercita continuativamente, a fasi alterne, attività non marginali in due o più Stati membri.

La nozione di “parte sostanziale” è valutata con criteri indicativi:

  • per il lavoro subordinato, orario di lavoro e/o retribuzione;
  • per il lavoro autonomo, fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito.

Una quota inferiore al 25% di tali criteri è indicativa del fatto che non vi sia una parte sostanziale delle attività nello Stato considerato. Il “centro di interessi” del lavoratore autonomo si determina tenendo conto di tutti gli elementi professionali rilevanti, inclusi sede fissa, durata e carattere abituale delle attività, numero di servizi e volontà dell’interessato. Per la valutazione si considera la situazione proiettata nei dodici mesi civili successivi.

Viene inoltre prevista una regola specifica per il lavoratore subordinato occupato in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dall’Unione e residente in uno Stato membro senza svolgervi un’attività sostanziale: in tal caso si applica la legislazione dello Stato di residenza.

Articoli 15-18 - procedure di comunicazione e domanda di deroga

Sono disciplinati gli adempimenti informativi verso le istituzioni competenti:

  • il datore di lavoro o l’interessato deve informare, se possibile preventivamente, l’istituzione competente quando l’attività è svolta in uno Stato diverso da quello competente;
  • l’istituzione rende disponibili le informazioni sulla legislazione applicabile;
  • per le persone che esercitano attività in due o più Stati membri, l’interessato informa l’istituzione del luogo di residenza, che determina inizialmente la legislazione applicabile in via provvisoria;
  • la determinazione diventa definitiva dopo due mesi, salvo contestazione o diverso accordo tra le istituzioni;
  • in caso di incertezza, la legislazione si determina di comune accordo tra le istituzioni o autorità coinvolte;
  • le richieste di deroga agli articoli 11-15 vanno presentate, se possibile preventivamente, all’autorità competente dello Stato la cui legislazione si intende applicare.

Articolo 19 - informazione agli interessati e ai datori di lavoro

L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile informa l’interessato e, se del caso, il datore di lavoro degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, fornendo assistenza per le formalità. Su richiesta, deve rilasciare un attestato che confermi la legislazione applicabile e, se del caso, la durata e le condizioni di applicazione.

Articolo 20 - cooperazione tra istituzioni

Le istituzioni interessate devono scambiarsi le informazioni necessarie per individuare la data di decorrenza della legislazione applicabile e i contributi dovuti. L’istituzione competente deve rendere disponibile l’informazione anche all’istituzione dello Stato membro cui la persona era soggetta in precedenza.

Articolo 21 - obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro stabilito fuori dallo Stato membro competente deve adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare il versamento dei contributi, come se la propria sede fosse nello Stato competente. È inoltre possibile, con accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che quest’ultimo provveda per conto del datore di lavoro al versamento dei contributi, restando fermi gli obblighi di base del datore di lavoro; l’accordo va notificato all’istituzione competente.

Chiusura del messaggio e valore sostitutivo

Il documento precisa che il messaggio annulla e sostituisce il Messaggio n. 1 del 30 aprile 2010. Viene inoltre indicata la presenza, in allegato, degli estratti normativi richiamati per agevolare la consultazione operativa.

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