L.R. Liguria 29/1994
Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria la protezione della fauna selvatica omeoterma, la pianificazione faunistico-venatoria, gli ambiti e comprensori di caccia, le modalità, specie e periodi del prelievo, la gestione degli ungulati, i controlli, la vigilanza, i finanziamenti e le sanzioni. Il testo consolidato contiene disposizioni vigenti e regimi applicabili alle singole stagioni venatorie, con termini e periodi specifici.
Tutela della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Liguria
Tutela della fauna selvatica e attività venatoria in Liguria
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione Liguria, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la gestione degli habitat e il prelievo venatorio secondo criteri di programmazione razionale, compatibilmente con le esigenze ecologiche, agricole, economiche e ricreative e con la normativa statale ed europea.
Finalità e funzioni regionali
La Regione mantiene o adegua le popolazioni faunistiche a livelli coerenti con le caratteristiche ecologiche del territorio e assicura la protezione di fauna, uova, nidi e ambienti naturali. Promuove studi, indagini, attività didattiche e divulgative, nonché la formazione e riqualificazione dei cacciatori, anche tramite ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA).
La Giunta regionale trasmette annualmente ai Ministeri competenti una relazione sulle misure adottate e sui relativi effetti. La Regione esercita funzioni di programmazione, pianificazione, orientamento, controllo e, nei casi previsti, intervento sostitutivo. Lungo le rotte migratorie individuate dall’ISPRA istituisce zone di protezione, con particolare riguardo all’avifauna acquatica.
Pianificazione faunistico-venatoria e destinazione del territorio
Il territorio agro-silvo-pastorale comprende terreni agricoli, incolti, foreste, zone umide, spiagge, corsi d’acqua, laghi e altre aree idonee alla coltivazione, all’allevamento o alla silvicoltura, con esclusione delle zone urbane.
La pianificazione deve destinare:
- dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale alla protezione e produzione della fauna selvatica, comprendendo le aree comunque interdette alla caccia;
- fino al 15 per cento a centri privati di riproduzione e caccia riservata a gestione privata;
- la restante parte agli ATC;
- nella zona faunistica delle Alpi, dal 10 al 20 per cento alla protezione e produzione della fauna e fino al 15 per cento a centri privati, allevamenti e zone per addestramento, allenamento e gare cinofile.
Il piano faunistico-venatorio regionale è articolato per comprensori omogenei, tiene conto delle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali e del documento orientativo ISPRA, ed è soggetto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa statale. È approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, ha durata quinquennale e rimane in vigore fino all’approvazione del piano successivo. Può essere aggiornato durante il periodo di validità con le medesime procedure.
Il piano individua il territorio cacciabile, la zona delle Alpi, il numero massimo degli appostamenti fissi e le zone di protezione. La Regione provvede alla perimetrazione, alla pubblicazione della cartografia e alla tabellazione delle aree; l’attività venatoria negli ATC è possibile soltanto dopo la perimetrazione delle zone previste dal piano.
Fondi chiusi e tutela dei terreni agricoli
Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia sul proprio fondo deve presentare alla Regione una richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio. La richiesta deve essere esaminata entro sessanta giorni; il piano è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni entro quindici giorni dalla sua esecutività.
La caccia vagante è vietata sui terreni in attualità di coltivazione, inclusi coltivazioni erbacee dalla semina al raccolto, prati nei periodi di falciatura, frutteti, colture floricole e orticole specializzate, vigneti e oliveti specializzati fino al raccolto. È inoltre vietata nei fondi destinati al pascolo o all’allevamento brado e semibrado quando siano delimitati e vi sia effettiva presenza di bestiame con carico non inferiore a 20 quintali per ettaro, previa comunicazione alla Regione e apposita tabellazione.
Zone di protezione, ripopolamento e riproduzione
Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna, al miglioramento degli habitat, alla riproduzione delle specie stanziali e alla sosta delle specie migratorie. In esse è vietata ogni forma di caccia. La gestione spetta alla Regione, che può stipulare convenzioni con associazioni agricole, ambientaliste, venatorie e organismi degli ATC o CA.
Le catture nelle oasi possono essere autorizzate per ricerca scientifica, esigenze sanitarie o ripopolamento, previo coinvolgimento dell’ISPRA quando previsto. La Regione può adottare interventi di riequilibrio faunistico.
Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione naturale, all’irradiamento della fauna e alla cattura per successive immissioni. Hanno la durata del piano faunistico-venatorio, salvo rinnovo, e sono soggette a divieto integrale di caccia. Le prove cinofile possono essere autorizzate senza sparo né abbattimento, con esclusione del periodo dal 15 aprile al 15 luglio.
I centri pubblici di riproduzione, preferibilmente realizzati su terreni pubblici, sono gestiti dalla Regione e destinati esclusivamente al ripopolamento. I centri privati, organizzati come aziende agricole, sono autorizzati dalla Regione, soggetti a disciplinare e sottoposti a vigilanza; è esclusa l’utilizzazione venatoria, salvo il prelievo degli animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare e dei dipendenti nei limiti di legge.
Addestramento dei cani e aziende venatorie
Le zone per addestramento, allenamento dei cani e gare cinofile possono essere transitorie o permanenti. Nelle zone transitorie sono vietati abbattimento e allevamento e la durata non può superare trenta giorni; tali zone possono essere autorizzate anche se non previste dal piano.
Nelle zone permanenti può essere consentito l’abbattimento di selvaggina allevata appartenente a specie cacciabili. Le prove su selvaggina naturale richiedono autorizzazione regionale e intesa con l’Ente nazionale della cinofilia italiana; nelle aree protette sono necessarie le intese con gli enti gestori e resta fermo il divieto di sparo.
La Regione può autorizzare nel mese di marzo l’allenamento dei cani su beccaccia e cinghiale esclusivamente nelle zone individuate. Può inoltre disciplinare i recinti per l’addestramento dei cani da seguito al cinghiale.
Le aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, devono perseguire finalità naturalistiche e adottare programmi di conservazione e ripristino ambientale; non possono immettere o liberare fauna dopo il 31 agosto. Le aziende agrituristico-venatorie possono immettere e abbattere fauna allevata per tutta la stagione venatoria. Le autorizzazioni durano cinque anni e sono rinnovabili.
ATC, comprensori alpini e accesso dei cacciatori
Gli ATC e i CA sono strutture associative private incaricate di attuare il piano faunistico-venatorio e di organizzare la gestione faunistica e venatoria. I relativi organi comprendono Comitato di gestione, Presidente, Collegio dei revisori e Assemblea degli iscritti.
Il Comitato di gestione dura al massimo cinque anni e continua a operare fino all’insediamento del nuovo organo. La composizione assicura la rappresentanza di cacciatori, organizzazioni agricole, associazioni ambientaliste ed esperti designati dalla Regione. In caso di gravi inadempienze o irregolarità, la Regione può sciogliere gli organi e nominare un Commissario.
Gli organismi:
- effettuano la ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche;
- programmano gli interventi annuali di miglioramento degli habitat;
- gestiscono ripopolamenti e attività venatorie;
- organizzano il recupero degli animali feriti;
- possono delimitare aree di rispetto temporanee;
- attribuiscono incentivi ai proprietari e conduttori per interventi ambientali e di prevenzione dei danni.
Le attività di gestione sono programmate dal 1° febbraio al 31 gennaio; il programma annuale deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 settembre dell’anno precedente e il rendiconto tecnico entro il 30 aprile di ogni anno.
La Giunta regionale determina gli indici di densità venatoria e comunica annualmente il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ATC o CA. Il cacciatore ha diritto di accesso all’ambito o comprensorio di residenza anagrafica o di domicilio per pubblico servizio. In caso di esubero, i cacciatori sono assegnati ad altri ambiti, prioritariamente secondo le richieste e il relativo ordine cronologico; in caso di ulteriore esubero sono destinati d’ufficio i cacciatori di minore età.
I posti residui sono assegnati secondo priorità a proprietari o conduttori di terreni, iscritti da almeno un biennio, residenti nella provincia o nella Regione, lavoratori principali in Liguria e, infine, residenti in altre Regioni. Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 1° al 31 luglio; le conferme di partecipazione e le domande di prima iscrizione sono presentate dal 1° al 31 maggio. Gli organismi dichiarano i posti disponibili entro il 20 giugno, ricevono le domande entro il 20 luglio e predispongono la graduatoria entro il 30 settembre.
La mobilità per la selvaggina migratoria consente ai cacciatori liguri di esercitare l’attività in altri ATC o CA regionali per un massimo di venti giornate, dal 1° ottobre alla chiusura della stagione, previo pagamento di una quota aggiuntiva. L’accesso è regolato dagli organismi di gestione e dalle procedure autorizzative previste.
Il cacciatore iscritto può ospitare, dal 1° ottobre, un altro cacciatore per dieci giornate, nel limite complessivo del 5 per cento dei cacciatori ammessi nell’anno precedente. L’invito deve essere annotato in modo indelebile sul tesserino e, nella giornata interessata, il cacciatore ospite non può esercitare altra forma di caccia.
Forme di caccia e appostamenti
L’attività venatoria può essere esercitata in via esclusiva:
- in forma vagante nella zona delle Alpi;
- da appostamento fisso;
- nelle altre forme consentite negli ATC.
La scelta è indicata nel tesserino venatorio e deriva, rispettivamente, dall’iscrizione al CA, dall’autorizzazione regionale all’appostamento fisso o dall’iscrizione all’ATC.
Gli appostamenti fissi sono costruiti in muratura o altra materia solida e destinati all’uso per almeno una stagione. L’autorizzazione regionale dura cinque anni, richiede planimetria, mappale catastale, consenso scritto del proprietario o conduttore e conformità urbanistico-edilizia. Prima della realizzazione devono essere acquisiti i titoli edilizi e le eventuali autorizzazioni per aree vincolate.
Non possono essere costruiti nuovi appostamenti a meno di 200 metri dai confini delle zone interdette alla caccia o da altro appostamento fisso, salvo consenso del titolare. In mancanza di consenso, si valuta la posizione giuridica del richiedente secondo una priorità che privilegia proprietario o conduttore, locatario e soggetto autorizzato.
Gli appostamenti temporanei, compresi i cosiddetti palchi per la caccia tradizionale al colombaccio, non devono modificare il sito e devono essere rimossi quando viene meno il consenso del proprietario o conduttore. Sono compatibili con la destinazione agricola e, se privi di volumi chiusi, costituiscono attività edilizia libera nel rispetto della disciplina paesaggistica.
Richiami vivi e falconeria
È vietata la detenzione e l’uso di richiami vivi privi di anello inamovibile numerato rilasciato dalla Regione. Gli anelli hanno validità massima di dieci anni dalla data del primo inanellamento. La Regione tiene il Registro regionale dei detentori e i detentori dispongono di un registro personale.
I richiami privi di anello sono liberati dal personale di vigilanza. Gli anelli possono essere sostituiti per motivi di benessere animale, deterioramento, esigenze terapeutiche o uniformazione del sistema identificativo, sulla base di richiesta motivata e documentata.
Per i richiami di cattura sono previsti i seguenti limiti:
- massimo dieci esemplari per specie e quaranta complessivi per la caccia da appostamento fisso;
- massimo dieci esemplari complessivi per l’appostamento temporaneo;
- i limiti non si applicano ai richiami nati in cattività.
È vietata la vendita degli uccelli di cattura utilizzabili come richiami; è ammessa la cessione dei richiami catturati negli impianti regionali. La sostituzione è subordinata alla consegna del richiamo morto, alla certificazione veterinaria o ad altri motivi comprovati.
Per la caccia con falconiformi è istituito un registro regionale. Il richiedente deve dimostrare la provenienza legittima dei falchi e presentare la documentazione prevista dalla normativa vigente. La caccia con falconiformi è consentita negli stessi luoghi, per le stesse specie, modalità e giornate previste per i cani da ferma.
Specie cacciabili, calendario e giornate di caccia
Le specie e i periodi ordinari di caccia sono stabiliti dalla legge e dal calendario venatorio regionale. In sintesi:
- quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico e minilepre: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
- cesena, tordi, fagiano, anatidi, rallidi, beccaccino, colombaccio, beccaccia, corvidi, volpe e altre specie indicate: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- coturnice, lepre bianca, pernice bianca, fagiano di monte e cervo: dal 1° ottobre al 30 novembre;
- cinghiale: dal 1° ottobre al 31 gennaio, salvo le modalità della caccia di selezione;
- capriolo, daino e camoscio: secondo i periodi specifici stabiliti per sesso e classe d’età.
La Regione può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini relativi a specie determinate, acquisendo preventivamente il parere espresso dell’ISPRA e uniformandosi a esso. Il calendario venatorio ha validità annuale ed è approvato dalla Giunta regionale sentiti la Commissione faunistico-venatoria, la Commissione consiliare competente e l’ISPRA.
In caso di sospensione giudiziale del calendario durante la stagione, la Giunta deve approvare un nuovo calendario entro dieci giorni. Nel periodo privo di efficacia del calendario si applicano la legge regionale, la legge statale sulla fauna selvatica e le altre disposizioni vigenti.
La caccia è consentita per non più di tre giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con sospensione il martedì e il venerdì. La caccia si svolge normalmente da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto; la caccia di selezione agli ungulati può protrarsi fino a un’ora dopo il tramonto. Il calendario stabilisce specie, periodi, giornate, carnieri e orari.
L’addestramento dei cani fuori dalle zone dedicate è consentito dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi martedì e venerdì, salvo restrizioni regionali. È vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino; la beccaccia è cacciabile esclusivamente in forma vagante con cane da ferma o da cerca.
Ungulati e cinghiale
La caccia agli ungulati è subordinata a piani numerici di prelievo basati sui censimenti delle popolazioni e sulle indicazioni dell’ISPRA. Le modalità sono definite da regolamenti regionali.
Il contingente massimo dei cinghiali abbattibili non può superare il 90 per cento delle presenze rilevate in via induttiva, salvo gli ATC e CA interessati da zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, per i quali non è previsto tale contingente.
La caccia collettiva al cinghiale richiede squadre con almeno un componente formato sulla corretta organizzazione del prelievo e sui rilevamenti. Ogni abbattimento deve essere annotato sul tesserino e comunicato alla Regione entro due giorni lavorativi, indicando sesso, classe d’età e località. Quando il contingente è raggiunto, la Regione chiude la caccia nell’ATC o CA interessato.
La caccia di selezione richiede un attestato di idoneità tecnica regionale, conseguito mediante corso ed esame; restano validi gli attestati rilasciati dalle Province. Capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio possono essere cacciati esclusivamente in forma selettiva, individualmente alla cerca o all’aspetto, senza cani, con arma a canna rigata munita di cannocchiale o con arco. Ogni capo deve essere controllato da un tecnico entro 72 ore.
I periodi di selezione sono differenziati per specie, sesso e classe d’età. Per il cinghiale la caccia di selezione è prevista tutto l’anno; per le altre specie i periodi vanno, secondo i casi, dal 1° giugno o dal 1° agosto fino al 15 marzo.
Il recupero dei capi feriti avviene con cani da traccia abilitati e conduttori autorizzati. In specifiche situazioni, il recupero e l’abbattimento possono essere effettuati anche fuori dagli orari e dai giorni ordinari, previa comunicazione agli ATC o CA e alla polizia regionale; negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie è necessaria l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda.
Controllo della fauna selvatica
La Regione può limitare o vietare temporaneamente la caccia per esigenze di conservazione, tutela della salute, emergenze climatico-ambientali o rischi sanitari.
Il controllo selettivo della fauna è ammesso per tutelare patrimonio zootecnico, suolo, produzioni agricole e ittiche, patrimonio storico-artistico, salute pubblica e per finalità di riequilibrio faunistico. Prima dei piani di abbattimento devono essere verificati l’inefficacia dei metodi ecologici e acquisito il parere dell’ISPRA.
I piani possono essere attuati anche nei periodi di divieto e nelle aree protette, secondo le modalità ISPRA, da agenti o ausiliari di pubblica sicurezza e da soggetti formati, guardie volontarie abilitate e proprietari o conduttori autorizzati. Nelle aree protette il controllo segue il regolamento dell’area e si svolge sotto la responsabilità dell’ente gestore.
In ambito urbano sono richieste ordinanze prefettizie o sindacali e il coordinamento degli agenti di pubblica sicurezza. Il foraggiamento dei cinghiali è vietato, salvo quello previsto per specifiche operazioni di controllo, cattura, monitoraggio o prelievo selettivo secondo le condizioni regionali.
È vietato il foraggiamento urbano delle specie selvatiche individuate dalla normativa statale come pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, salvo i casi espressamente collegati alle operazioni di controllo.
Tesserino, abilitazione e condizioni di esercizio
Il tesserino venatorio regionale è rilasciato annualmente, anche in forma digitale, dalla Regione e distribuito dagli ATC, CA o associazioni venatorie riconosciute. Riporta la forma di caccia esclusiva, l’ambito o comprensorio autorizzato e le eventuali sospensioni o revoche.
Il tesserino precedente deve essere riconsegnato entro il 15 ottobre dell’anno di chiusura della stagione. È consentito un solo duplicato. All’inizio della giornata il cacciatore deve indicare tipo di caccia, giorno, mese e ATC o CA; i capi abbattuti devono essere annotati subito dopo l’abbattimento.
L’abilitazione venatoria è necessaria per la prima licenza di porto d’armi per uso caccia e per il rinnovo dopo revoca. Gli esami riguardano legislazione venatoria, zoologia applicata, riconoscimento delle specie, armi e munizioni, tutela della natura, salvaguardia agricola e pronto soccorso. Chi non supera l’esame può ripeterlo dopo tre mesi.
Nei dodici mesi successivi alla prima licenza il cacciatore deve essere accompagnato da soggetto titolare di licenza da almeno tre anni e non destinatario di sospensione o revoca. La disciplina si applica anche alla caccia con arco e falco.
Nelle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar è consentito esclusivamente munizionamento privo di piombo. Nel restante territorio regionale sono ammessi sia munizionamento con piombo sia senza piombo.
Tasse, proventi e danni da fauna
Sono soggetti a tassa regionale l’abilitazione venatoria, gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie. La tassa di abilitazione non è dovuta per l’attività esercitata esclusivamente all’estero e, per il primo anno, dai cittadini che abbiano conseguito l’abilitazione mediante esame pubblico.
I proventi delle tasse sono ripartiti come segue:
- 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute, secondo criteri in parte paritari e in parte proporzionali al numero degli iscritti;
- 15 per cento alla Regione per ricerca, studi e attività istituzionali;
- 80 per cento alla Regione per le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.
Della quota destinata alle funzioni amministrative, almeno il 25 per cento è trasferito ad ATC e CA per le attività gestionali e un’ulteriore quota è destinata alle zone di divieto e alle oasi; per gli anni 2019 e 2020 tale ulteriore quota è ridotta dal 10 al 5 per cento. Almeno il 25 per cento è destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni agricoli e il 10 per cento al soccorso e recupero della fauna selvatica.
La Regione istituisce un fondo per prevenire e risarcire i danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria o cinofila alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo. Il funzionamento del fondo è disciplinato da regolamento regionale.
Soccorso e recupero della fauna
La Giunta definisce i requisiti per le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti autorizzati possono recuperare e detenere temporaneamente gli esemplari fino alla liberazione; gli animali non idonei alla vita libera possono essere affidati definitivamente a soggetti in grado di garantirne il mantenimento nel rispetto delle esigenze biologiche.
La Regione può ricorrere, tramite convenzione, a soggetti autorizzati da altre Regioni e può concedere contributi, prioritariamente per le specie particolarmente protette. Il contributo richiede un piano delle attività e la rendicontazione degli interventi e delle risorse utilizzate.
Divieti principali
Sono vietati l’uccellagione, la cattura di uccelli e mammiferi selvatici e il prelievo di uova, nidi e piccoli. Ulteriori divieti riguardano:
- la caccia entro 1.000 metri dai valichi montani individuati lungo le rotte migratorie, con la disciplina specifica prevista per i CA;
- la caccia in ATC o CA diverso da quello assegnato;
- l’esercizio senza annotazioni sul tesserino;
- l’addestramento dei cani in fondi chiusi, terreni in coltivazione o fuori dai periodi consentiti;
- l’immissione di cinghiali per ripopolamento o altro fine;
- la caccia su terreni coperti in tutto o in prevalenza da neve, salvo le eccezioni per zona delle Alpi, selezione e completamento dei piani degli ungulati;
- la caccia alla beccaccia e al beccaccino da appostamento;
- il trasporto di armi da caccia cariche o non custodite nelle aree indicate dalla legge;
- il commercio di fauna selvatica morta, salvo le eccezioni previste per fauna proveniente da allevamenti e manifestazioni gastronomiche nei limiti della normativa vigente.
Durante la caccia sono ammessi soltanto apparati di radiocomunicazione di debole potenza, quali CB, PMR o similari, e telefoni cellulari.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza è esercitata dalla Regione tramite gli organi previsti dalla normativa statale e regionale. Le guardie venatorie volontarie devono frequentare corsi regionali e superare un esame, salvo chi possedeva già la qualifica all’entrata in vigore della legge. Operano come agenti di polizia amministrativa, disarmate e nell’ambito territoriale di competenza.
La Regione coordina le attività di vigilanza, stabilendo parametri, priorità e modalità operative omogenee, e trasmette entro maggio di ogni anno al Ministero competente un rapporto sugli accertamenti e sulle sanzioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato dalla legge statale, le violazioni della legge regionale, dei regolamenti e del calendario venatorio comportano sanzioni amministrative. Sono previste, tra l’altro:
- da 100.000 a 600.000 lire per le violazioni generali, importi originariamente espressi in lire nel testo normativo;
- da 300.000 a 1.200.000 lire per capo per l’immissione abusiva di cinghiali;
- da 20.000 a 120.000 lire per la ritardata riconsegna del tesserino;
- da 2.000 a 12.000 euro e sospensione del tesserino per almeno 90 giorni per ferimento o abbattimento non autorizzato di camoscio, capriolo o daino;
- da 100 a 400 euro per l’interruzione o il disturbo intenzionale dell’attività venatoria;
- da 10 a 60 euro per la violazione dell’orario entro trenta minuti;
- da 500 a 2.000 euro per il foraggiamento urbano vietato delle specie pericolose.
Per violazioni regionali relative all’abbattimento della fauna è prevista la sospensione del rilascio del tesserino per tre mesi, elevabile a un anno in caso di recidiva. Per le violazioni sulla caccia agli ungulati la sospensione è di almeno 90 giorni; in caso di recidiva può arrivare a due anni per l’abbattimento non autorizzato di camoscio, capriolo o daino.
Commissione regionale e abrogazioni
La Commissione faunistico-venatoria regionale fornisce consulenza tecnico-scientifica alla Regione, dura in carica cinque anni e opera a titolo gratuito. È composta da rappresentanti istituzionali, organizzazioni agricole, associazioni venatorie e ambientaliste, esperti universitari, rappresentanti dell’ENCI e del Corpo forestale, secondo la composizione prevista dalla legge.
La legge ha abrogato la precedente disciplina regionale in materia, incluse le leggi regionali 24 giugno 1976, n. 21, 1° giugno 1979, n. 19, 31 dicembre 1984, n. 55 e 25 agosto 1989, n. 38, oltre alle ulteriori disposizioni indicate nel testo. Il testo consolidato deve essere applicato tenendo conto delle abrogazioni espresse e delle declaratorie di illegittimità costituzionale richiamate, nonché delle disposizioni transitorie collegate alle modifiche della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.
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