L.R. Liguria 2/2000
Disciplina dell'inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la formazione della pianta organica provvisoria di Agenzia Liguria Lavoro e l’inquadramento, tramite concorsi riservati, del personale già in servizio al 30 giugno 1999 ai sensi della L.R. 27/1998. L’efficacia dell’inquadramento non può precedere il trasferimento del personale previsto dal D.Lgs. 469/1997. Prevista anche la copertura entro le risorse trasferite e l’abrogazione di una disposizione della L.R. 27/1998.
Inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria di Agenzia Liguria Lavoro
Inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria di Agenzia Liguria Lavoro
La legge disciplina, per la Regione Liguria, la costituzione della pianta organica provvisoria dell’Agenzia Liguria Lavoro e le modalità di inquadramento del personale già interessato dal riordino dei servizi per l’impiego. Si tratta di una disciplina strettamente collegata alla L.R. 27/1998 e al trasferimento di funzioni previsto dal D.Lgs. 469/1997.
Pianta organica provvisoria
La pianta organica provvisoria dell’Agenzia Liguria Lavoro è costituita con provvedimento della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La dotazione organica definitiva dovrà invece essere definita secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 1, della L.R. 27/1998.
Inquadramento del personale
L’inquadramento nella pianta organica provvisoria avviene mediante concorsi per esami riservati al personale indicato dall’articolo 20, comma 6, della L.R. 27/1998, purché in servizio alla data del 30 giugno 1999. Nel procedimento concorsuale deve essere considerata l’equiparazione prevista dalla tabella A e si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di assunzioni agli impieghi regionali.
L’inquadramento è disposto dal Direttore Generale dell’Agenzia Liguria Lavoro e non può avere efficacia prima della data di trasferimento del personale prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 469/1997.
Per il personale di cui all’articolo 20, comma 6, della L.R. 27/1998 che non venga inquadrato nel ruolo organico provvisorio, continuano ad applicarsi le specifiche norme della stessa legge regionale, restando comunque ferma l’equiparazione della tabella A ai fini del successivo inquadramento in ruolo.
Copertura finanziaria
La definizione della pianta organica deve avvenire entro i limiti delle risorse finanziarie trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 469/1997, nonché entro eventuali ulteriori risorse individuate dalla Regione in relazione ai compiti trasferiti all’Agenzia Liguria Lavoro secondo la L.R. 27/1998.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga il comma 4 dell’articolo 14 della L.R. 27/1998. Le ulteriori disposizioni indicate nel testo risultano omissis e non sono valutabili ai fini del presente riassunto.
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