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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34514/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., sostenendo la violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.: il patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.) aveva portato all'applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni e, secondo la parte, ciò impedisce l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie; inoltre il negozio processuale tra imputato e P.M. aveva previsto una durata delle sanzioni accessorie pari a quella della pena principale, non la maggiore durata (dieci anni) invece applicata dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle pene accessorie. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, eliminando tali pene. La decisione si è fondata sul principio consolidato secondo cui il patteggiamento di una pena detentiva non superiore a due anni esclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie previste dalla legge fallimentare, non essendo il relativo reato inserito tra le eccezioni dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; qui rilevante perché la pena concordata non supera i due anni e quindi attiva le limitazioni previste dall'art. 445 c.p.p.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze del patteggiamento; interpretato dalla Corte nella prospettiva che il patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie, salvo le eccezioni espressamente previste dal comma 1-ter (che non includono l'art. 216 legge fallimentare).

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Prevede pene accessorie fallimentari obbligatorie; la Corte ha ritenuto che tali pene non possano essere applicate quando il reato è stato patteggiato con pena della durata non superiore a due anni, perché l'art. 216 non figura tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, c.p.p.

  • artt. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Norma sostanziale richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria attribuita all'imputato; è il titolo di reato per il quale si era proceduto al patteggiamento.

Massime di principio

  • Se il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. porta a una pena detentiva non superiore a due anni, in linea generale le pene accessorie obbligatorie previste da altre norme non possono essere applicate, salvo che la norma che prevede le pene accessorie sia espressamente indicata tra le eccezioni dell'art. 445, comma 1-ter, c.p.p.
  • L'art. 445 c.p.p. e la giurisprudenza collegata proteggono l'effetto attenuativo del patteggiamento: il giudice non può aggirare tale limite imponendo pene accessorie obbligatorie non compatibili con la soglia dei due anni.
  • Quando la parte concorda nel negozio processuale una durata delle sanzioni accessorie pari alla pena principale, il giudice non può poi applicare una durata maggiore in contrasto con il negozio e con i limiti posti dall'art. 445 c.p.p.; tale violazione è rimediabile in Cassazione con annullamento senza rinvio della parte affetta da illegittimità.
  • Prima di accettare o proporre un patteggiamento in reati fallimentari, verificare se la specifica pena accessoria prevista dalla norma sostanziale figura tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, c.p.p.; se non figura, l'applicazione di pene accessorie può essere impugnata e annullata.
  • In caso di applicazione illegittima di pene accessorie a seguito di patteggiamento, la Corte di cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e l'eliminazione delle pene accessorie.

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