Circolare Inail n. 6 dell'11 febbraio 2021
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le istruzioni e le novità normative relative all'assicurazione INAIL per gli infortuni domestici: quadro normativo e decreti di riferimento; soggetti obbligati e esclusi; ambito ed attività tutelate; soglia di indennizzabilità e prestazioni (one‑time, rendite, assegno per assistenza, indennità per morte); modalità di iscrizione e pagamento telematico; procedure medico‑legali, istruttoria, termini decisionali e ricorsi; regole contabili e campagne di prevenzione.
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - attuazione decreto 13 novembre 2019 (art.1, comma 534 legge 30/12/2018, n.145)
Punti principali
Quadro normativo
Elenco delle leggi, decreti e circolari di riferimento, con specifico richiamo al decreto del 13 novembre 2019 che attua le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (art.1, commi 534-535) e alle determinazioni e circolari INAIL correlate.
Soggetti assicurati
Obbligatoria l'iscrizione dal 1/1/2019 per chi ha età 18-67 anni e svolge in via esclusiva lavoro domestico gratuito per il proprio nucleo familiare; inclusi studenti, pensionati, soggetti in mobilità, beneficiari di alcuni ammortizzatori; esclusi minori, over 67, religiosi, lavoratori LSU, tirocini e part‑time.
Definizione di ambito domestico e attività tutelate
Ambito: immobile di civile abitazione, pertinenze e parti comuni condominiali, anche alloggi di vacanza o alloggi provvisori; attività tutelate: cura delle persone del nucleo e cura dell'ambiente domestico, compreso il bricolage di piccola manutenzione; esclusa in generale la cura personale non connessa all'attività lavorativa, salvo connessioni funzionali.
Esclusioni dall'assicurazione
Infortuni fuori dal territorio nazionale, eventi dovuti a rischio estraneo al lavoro domestico, calamità naturali, crolli strutturali, guerra, tumulti popolari e infortuni in itinere o al di fuori dell'ambito domestico.
Soglia di indennizzabilità
Per infortuni dal 1/1/2019 il diritto alle prestazioni richiede un'inabilità permanente non inferiore al 6% (per la prestazione una tantum) e al 16% per la rendita; per eventi 2007-2018 la soglia per rendita era 27%.
Prestazioni principali
Prestazione una tantum di 300 euro per inabilità 6-15% (dal 2019); rendita diretta per inabilità >=16% (dal 2019) o >=27% per 2007-2018; assegno per assistenza personale continuativa per casi di invalidità assoluta 100%; rendita e assegno una tantum per infortunio mortale (assegno mortuario pari a 10.000 euro dal 1/1/2019); benefici dal Fondo vittime gravi infortuni.
Valutazione dei postumi e unificazione
Accertamento medico-legale secondo art.78 DPR 1124/1965; regole di unificazione dei postumi tra precedenti e nuovi infortuni specificate (quando unificare e quando no), con distinzione tra prestazione una tantum e rendita.
Modalità di presentazione delle domande
Domanda per prestazioni va presentata entro 90 giorni dalla stabilizzazione dei postumi, utilizzando la modulistica allegata, con autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000; la sede verifica regolarità assicurativa e predispone accertamento medico-legale.
Termini decisionali e ricorsi
La Sede deve decidere entro 120 giorni dalla domanda (termine sospendibile per integrazioni). Ricorso al Comitato amministratore entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; poi possibile ricorso giurisdizionale; azione giudiziaria prescrive in 3 anni.
Obblighi di iscrizione e pagamenti telematici
Richiamate le modalità già indicate nella circolare 30/12/2019: iscrizione obbligatoria con modalità esclusivamente telematiche dal 1/1/2020 e pagamento tramite pagoPA; diritto alle prestazioni decorre dal giorno successivo alla regolarizzazione del pagamento.
Ripetizione di indebito e rivalsa
INAIL non esercita rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti del nucleo familiare; resta la surroga verso terzi responsabili; possibile ripetizione di somme indebitamente corrisposte per omissioni o false dichiarazioni.
Istruzioni contabili e prevenzione
Indicazione delle voci contabili per incassi premi e spese (gestione contabile 980) e disciplina delle risorse destinate a campagne informative di prevenzione proposte annualmente dal Comitato amministratore.
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