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Circolare

Circolare Inail n. 6 dell'11 febbraio 2021

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le istruzioni e le novità normative relative all'assicurazione INAIL per gli infortuni domestici: quadro normativo e decreti di riferimento; soggetti obbligati e esclusi; ambito ed attività tutelate; soglia di indennizzabilità e prestazioni (one‑time, rendite, assegno per assistenza, indennità per morte); modalità di iscrizione e pagamento telematico; procedure medico‑legali, istruttoria, termini decisionali e ricorsi; regole contabili e campagne di prevenzione.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - attuazione decreto 13 novembre 2019 (art.1, comma 534 legge 30/12/2018, n.145)

Punti principali

Quadro normativo

Elenco delle leggi, decreti e circolari di riferimento, con specifico richiamo al decreto del 13 novembre 2019 che attua le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (art.1, commi 534-535) e alle determinazioni e circolari INAIL correlate.

Soggetti assicurati

Obbligatoria l'iscrizione dal 1/1/2019 per chi ha età 18-67 anni e svolge in via esclusiva lavoro domestico gratuito per il proprio nucleo familiare; inclusi studenti, pensionati, soggetti in mobilità, beneficiari di alcuni ammortizzatori; esclusi minori, over 67, religiosi, lavoratori LSU, tirocini e part‑time.

Definizione di ambito domestico e attività tutelate

Ambito: immobile di civile abitazione, pertinenze e parti comuni condominiali, anche alloggi di vacanza o alloggi provvisori; attività tutelate: cura delle persone del nucleo e cura dell'ambiente domestico, compreso il bricolage di piccola manutenzione; esclusa in generale la cura personale non connessa all'attività lavorativa, salvo connessioni funzionali.

Esclusioni dall'assicurazione

Infortuni fuori dal territorio nazionale, eventi dovuti a rischio estraneo al lavoro domestico, calamità naturali, crolli strutturali, guerra, tumulti popolari e infortuni in itinere o al di fuori dell'ambito domestico.

Soglia di indennizzabilità

Per infortuni dal 1/1/2019 il diritto alle prestazioni richiede un'inabilità permanente non inferiore al 6% (per la prestazione una tantum) e al 16% per la rendita; per eventi 2007-2018 la soglia per rendita era 27%.

Prestazioni principali

Prestazione una tantum di 300 euro per inabilità 6-15% (dal 2019); rendita diretta per inabilità >=16% (dal 2019) o >=27% per 2007-2018; assegno per assistenza personale continuativa per casi di invalidità assoluta 100%; rendita e assegno una tantum per infortunio mortale (assegno mortuario pari a 10.000 euro dal 1/1/2019); benefici dal Fondo vittime gravi infortuni.

Valutazione dei postumi e unificazione

Accertamento medico-legale secondo art.78 DPR 1124/1965; regole di unificazione dei postumi tra precedenti e nuovi infortuni specificate (quando unificare e quando no), con distinzione tra prestazione una tantum e rendita.

Modalità di presentazione delle domande

Domanda per prestazioni va presentata entro 90 giorni dalla stabilizzazione dei postumi, utilizzando la modulistica allegata, con autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000; la sede verifica regolarità assicurativa e predispone accertamento medico-legale.

Termini decisionali e ricorsi

La Sede deve decidere entro 120 giorni dalla domanda (termine sospendibile per integrazioni). Ricorso al Comitato amministratore entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; poi possibile ricorso giurisdizionale; azione giudiziaria prescrive in 3 anni.

Obblighi di iscrizione e pagamenti telematici

Richiamate le modalità già indicate nella circolare 30/12/2019: iscrizione obbligatoria con modalità esclusivamente telematiche dal 1/1/2020 e pagamento tramite pagoPA; diritto alle prestazioni decorre dal giorno successivo alla regolarizzazione del pagamento.

Ripetizione di indebito e rivalsa

INAIL non esercita rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti del nucleo familiare; resta la surroga verso terzi responsabili; possibile ripetizione di somme indebitamente corrisposte per omissioni o false dichiarazioni.

Istruzioni contabili e prevenzione

Indicazione delle voci contabili per incassi premi e spese (gestione contabile 980) e disciplina delle risorse destinate a campagne informative di prevenzione proposte annualmente dal Comitato amministratore.

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