L.R. Basilicata 3/2025
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 37
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 3 del 2025 sostituisce il comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 37/2017, precisando che i risparmi derivanti da specifiche riduzioni dei trattamenti e le eventuali rinunce volontarie dei consiglieri confluiscono in un fondo destinato secondo deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della disciplina del fondo alimentato dai risparmi dei consiglieri regionali lucani
Modifica della disciplina del fondo alimentato dai risparmi dei consiglieri regionali
La legge regionale Basilicata 2 gennaio 2025, n. 3 interviene sulla L.R. 21 dicembre 2017, n. 37, modificando la disciplina del fondo alimentato dai risparmi derivanti da specifiche riduzioni dei trattamenti dei consiglieri regionali. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale lucano e incide sul meccanismo di destinazione delle somme confluite nel fondo.
Contenuto della modifica
La nuova formulazione dell’art. 4, comma 1, stabilisce che nel fondo confluiscono:
- le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1-bis dell’art. 2 e del comma 1-bis dell’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38;
- le eventuali rinunce volontarie effettuate dai consiglieri, comunicate al competente ufficio, che trattiene i relativi importi.
Destinazione e criteri di utilizzo del fondo
L’utilizzo del fondo non è automatico ma viene definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante propria deliberazione. La deliberazione deve essere adottata:
- su proposta del Presidente del Consiglio regionale o di un suo componente;
- previo parere della Prima Commissione consiliare permanente.
Nel determinare l’impiego delle risorse, l’Ufficio di Presidenza tiene conto delle indicazioni o richieste eventualmente formulate da cittadini lucani o da associazioni operanti sul territorio regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Non contiene disposizioni transitorie ulteriori né limiti temporali di applicazione specifici oltre alla sua immediata efficacia.
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