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Legge

L.R. Basilicata 43/2024

DISPOSIZIONI IN VARI SETTORI DI INTERVENTO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 43/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 43/2024 modifica numerose leggi regionali, intervenendo su agrivoltaico, recupero sottotetti, concessioni demaniali marittime, ampliamenti in aree agricole, reddito di libertà, protezione civile, riuso di immobili a servizi pubblici, consorzi industriali e una proroga al 31 dicembre 2025 di un termine della finanziaria 2004. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Disposizioni varie in materia urbanistica, demanio, reddito di libertà, protezione civile, consorzi industriali e proroga di termini regionali

Disposizioni varie in settori diversi

La legge regionale Basilicata 30 dicembre 2024, n. 43 interviene in modo eterogeneo su più leggi regionali vigenti, con modifiche prevalentemente in materia urbanistica, demanio, politiche sociali, protezione civile, consorzi industriali e termini finanziari. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.

Agrivoltaico avanzato e recupero volumetrico

Viene precisata la nozione di impianti agrivoltaici avanzati, intesi come quelli realizzati nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436.

In materia di recupero di sottotetti e locali seminterrati o interrati, il recupero volumetrico può essere consentito solo su edifici esistenti al 31 dicembre 2019, purché:

  • legittimamente autorizzati; oppure
  • oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Concessioni demaniali marittime e urbanistica

Per il rilascio di concessioni demaniali marittime la legge richiede espressamente il previo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica. Inoltre, il richiamo al rispetto della normativa vigente viene integrato con il riferimento specifico alla normativa urbanistica.

Interventi in aree agricole e funzioni turistico-ricettive

Nelle aree di tipo “E” del D.M. 1444/1968, o comunque in ambito agricolo, sono consentiti ampliamenti su unità immobiliari esistenti autorizzate, anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità, destinate a:

  • attività turistico-ricettive;
  • attività agrituristiche;
  • attività funzionali all’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Gli ampliamenti devono rispettare gli articoli 4 e 7 del D.M. 1444/1968 e inserirsi nella definizione o revisione degli strumenti urbanistici.

Recepimento di modifiche su enti e terzo settore

Viene soppresso, in una disposizione del collegato alla legge di stabilità regionale 2024, il riferimento alle attività “civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, con effetto sul testo regionale vigente secondo la nuova formulazione risultante.

Reddito di libertà per donne vittime di violenza

La disciplina regionale sul reddito di libertà viene aggiornata rafforzando il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, con specifico richiamo:

  • al rispetto dell’autonomia scolastica;
  • all’intesa con il competente Ufficio scolastico regionale;
  • al rispetto delle linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione per i programmi didattici interessati.

È inoltre abrogato l’articolo 9 della legge regionale n. 16/2024. Per una fattispecie agevolativa prevista dall’articolo 10, la legge rinvia a una successiva legge regionale per la disciplina sostanziale e demanda alla Giunta regionale, con propria deliberazione, la definizione degli aspetti applicativi.

Protezione civile

Nella disciplina regionale sulla protezione civile, l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni viene qualificato come operabile a livello regionale e sub-regionale.

Uso di immobili destinati a servizi pubblici

Per gli immobili privati destinati a funzioni classificate come servizi pubblici, la Regione promuove, in deroga agli strumenti urbanistici e in caso di dismissione della funzione, il cambio di destinazione d’uso senza aumento della superficie utile lorda esistente.

Consorzi per lo sviluppo industriale

Nella normativa sui consorzi industriali è esteso alle società partecipate dai consorzi il riferimento contenuto nella disciplina regionale, con rilevanza organizzativa e gestionale.

Proroga di termine nella legge finanziaria 2004

È prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine previsto da una disposizione della legge regionale n. 1/2004.

Aspetti finanziari, adeguamento e entrata in vigore

La legge non comporta nuovi oneri, essendo attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente. È inoltre prevista una clausola di adeguamento automatico al diritto eurounitario, agli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, alla normativa statale.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

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