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Legge

L.R. Sardegna 13/2014

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

Normativa regionaleL.R. Sardegna 13/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna 20 giugno 2014, n. 13 destina prioritariamente fino a tre quarti delle risorse del fondo competitività e sviluppo a interventi urgenti di edilizia scolastica, con possibilità di usare fino al 10% per la progettazione. Introduce inoltre la possibilità di individuare un unico centro di responsabilità amministrativa per programmi finanziati da più fonti. È entrata in vigore il 26 giugno 2014 e riguarda interventi e programmi di spesa di quel contesto.

Edilizia scolastica urgente e semplificazione amministrativa

Edilizia scolastica urgente e semplificazione amministrativa

La legge regionale della Sardegna disciplina un impiego prioritario di risorse regionali per interventi urgenti di edilizia scolastica e introduce una misura organizzativa per velocizzare la gestione di programmi di spesa finanziati da più fonti. Il provvedimento opera nel solo ambito territoriale della Regione autonoma della Sardegna.

Interventi urgenti di edilizia scolastica

La legge dispone che l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria regionale 2014, a valere sul fondo competitività e sviluppo, sia destinata con priorità agli interventi urgenti di edilizia scolastica.

In particolare:

  • fino a tre quarti dell’intera dotazione possono essere riservati a tali interventi;
  • il programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione;
  • il procedimento prevede il parere delle Commissioni consiliari competenti, da rendere entro sette giorni; decorso tale termine il parere non è più necessario;
  • il programma deve garantire una ripartizione territoriale delle risorse;
  • devono essere individuati criteri di priorità per interventi di completamento e per quelli immediatamente cantierabili.

Spese di progettazione

Per accelerare la messa a terra dei lavori, una quota fino al 10 per cento delle risorse inserite nel programma può essere destinata alla copertura degli oneri di progettazione.

La norma precisa che tale finanziamento può riguardare anche nuovi interventi, i quali saranno poi finanziati in successivi programmi.

Unico centro di responsabilità amministrativa

La legge introduce una misura di semplificazione amministrativa per i programmi di spesa che utilizzano risorse provenienti da più fonti e da diversi assessorati.

In tali casi:

  • con deliberazione della Giunta regionale è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa;
  • la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Regione, d’intesa con l’Assessore competente in materia di bilancio e programmazione;
  • l’Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 26 giugno 2014.

La disciplina ha quindi rilievo operativo per gli interventi e i programmi di spesa attivati in attuazione di questa legge, ma non contiene un orizzonte temporale espresso diverso dalla sua immediata efficacia.

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