L.R. Campania 26/2021
Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De. Co.) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina campana del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.C.O., chiarendone il rispetto della tutela UE delle indicazioni geografiche, il carattere locale e non restrittivo per la libera circolazione delle merci, e l’apertura del regolamento ai produttori degli Stati membri UE. Nessun nuovo onere finanziario; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.C.O. in Campania
Modifiche alla disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.C.O.
La legge regionale della Campania interviene sulla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7, che istituisce e disciplina il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.C.O. Le modifiche hanno בעיקרamente una funzione di coordinamento con il diritto dell’Unione europea e chiariscono la portata locale del Registro e del relativo regolamento.
Tutela delle indicazioni geografiche e rapporto con i regimi UE di qualità
La disciplina regionale viene espressamente ricondotta al rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche prevista dalla normativa europea sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e sull’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il Registro regionale è presentato come strumento di promozione della conoscenza dei Comuni con prodotti De.C.O., senza interferire negativamente con gli obiettivi e l’ambito di applicazione della tutela comunitaria DOP, IGP e STG.
Ambito del Registro e libera circolazione delle merci
Viene precisato che il Registro regionale De.C.O. ha un ambito di operatività strettamente locale. Per tale ragione non costituisce, di regola, una restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune ai sensi dell’articolo 28 TFUE, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 30 TFUE. La norma serve quindi a delimitare il significato giuridico del Registro, escludendo effetti incompatibili con il mercato interno.
Regolamento attuativo e soggetti ammessi
Il regolamento attuativo viene chiarito come aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea e fondato sulla qualità obiettiva dei prodotti. Inoltre, la disciplina è espressamente ricondotta al rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, con particolare riferimento alla corretta applicazione degli articoli 34, 35 e 36 TFUE. La disposizione rafforza il carattere non discriminatorio e coerente con il diritto europeo del sistema De.C.O.
Aspetti finanziari
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La modifica ha quindi natura ordinamentale e non comporta spese aggiuntive.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non contiene regimi transitori o limiti temporali ulteriori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 17/2021
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 18/2021
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 19/2021
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 20/2021
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 21/2021
- Legge · 26 ott 2021L.R. Campania 22/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →