L.R. Campania 27/2020
Misure di semplificazione in materia di spettacolo. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Campania n. 6/2007 per aggiornare definizioni, settori di intervento, criteri di sostegno e riparto delle risorse nello spettacolo dal vivo. Ridisegna anche il programma regionale e alcuni contributi ai teatri stabili e ai soggetti dello spettacolo. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nel BURC del 15 luglio 2020.
Semplificazione e aggiornamento della disciplina regionale campana sullo spettacolo
Semplificazione e aggiornamento della disciplina regionale sullo spettacolo in Campania
La legge interviene sulla legge regionale Campania 15 giugno 2007, n. 6, rimodulando definizioni, tipologie di attività finanziabili, criteri di programmazione e riparto delle risorse. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Campania e si applica dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale del 15 luglio 2020.
Ambito e definizioni aggiornate
Il provvedimento sostituisce integralmente la definizione di “spettacolo” e amplia il quadro dei soggetti e delle strutture rilevanti ai fini del sostegno regionale. Rientrano nello spettacolo le attività di produzione, distribuzione e promozione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, nonché l’esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo e le attività di spettacolo viaggiante.
Vengono inoltre tipizzati numerosi operatori del settore, tra cui:
- teatri nazionali, TRIC e centri di produzione teatrale, individuati tramite i criteri del FUS e del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- centri di produzione di interesse regionale, con requisiti di innovazione, stabilità organizzativa, disponibilità di sale teatrali e volumi minimi di attività;
- istituzioni concertistiche orchestrali e soggetti stabili concertistici;
- teatri di tradizione e teatri della tradizione popolare partenopea;
- associazioni musicali, di danza e culturali senza scopo di lucro;
- soggetti stabili di danza, imprese e organismi di produzione, soggetti di distribuzione/promozione/formazione del pubblico, circuiti regionali multidisciplinari;
- esercizi teatrali privati, grandi esercizi teatrali privati, teatri municipali multidisciplinari, teatri del patrimonio regionale e residenze multidisciplinari;
- operatori dello spettacolo viaggiante.
Sono anche precisate le nozioni di giornata recitativa e, per l’ospitalità, il criterio per considerare tali le giornate in cui l’organizzatore coincide con il gestore della sala teatrale.
Programmazione regionale degli interventi
Il programma regionale viene ridisegnato come strumento centrale di indirizzo degli interventi. Esso deve prevedere misure di sostegno per attività con caratteristiche diverse rispetto a quelle che accedono al sostegno di stabilità, destinando a tali realtà il 50% delle risorse assegnate a ciascun settore. Include inoltre misure per le residenze multidisciplinari, i progetti speciali, gli interventi su sedi e attrezzature, lo spettacolo viaggiante, la valorizzazione della musica, l’alto perfezionamento professionale e le attività amatoriali.
Il programma deve anche contenere:
- la rendicontazione dei risultati del precedente programma rispetto a obiettivi e fondi impiegati;
- i criteri generali di valutazione delle proposte;
- sistemi di monitoraggio e controllo sull’attuazione e sull’uso delle risorse.
Criteri di intervento e settori finanziabili
Le tipologie di attività sono ricondotte a quattro settori di intervento: teatrale, musicale, danza e spettacolo viaggiante. Per ciascun settore la legge fissa soglie minime di attività e requisiti specifici, ad esempio giornate recitative, concerti, recite, rappresentazioni, presenza di direzione artistica qualificata e, per alcuni soggetti, una quota minima di ospitalità o di attività riservata a compagnie con sede in Campania.
Nel settore teatrale, ad esempio, si distinguono imprese di produzione, attività di distribuzione/promozione/formazione del pubblico e esercizi teatrali privati. Nel settore musicale sono contemplate l’attività concertistica e corale e la produzione musicale. Nel settore danza sono previste produzione, distribuzione, promozione e documentazione. Per lo spettacolo viaggiante sono inclusi anche interventi promozionali, assistenziali ed educativi.
Sostegno ai teatri nazionali e agli altri soggetti stabili
La Regione conferma un sostegno annuale ai teatri nazionali riconosciuti ai sensi della disciplina ministeriale, sotto forma di contributo non cumulabile con altri interventi, pari al 12,50% delle risorse disponibili per l’associazione Teatro Stabile della città di Napoli.
Il piano finanziario è poi articolato in quote percentuali predeterminate per il fondo ordinario, i programmi triennali di investimento e promozione e il sostegno annuale ai soggetti stabili dello spettacolo dal vivo. Le percentuali sono stabilite per ciascuna categoria di soggetti e, in alcuni casi, con specifica ripartizione interna tra musica e danza o in proporzione ai posti disponibili.
Regole di cumulabilità e limiti alle domande
Per i contributi a valere su alcune linee di finanziamento, i soggetti possono presentare al massimo due istanze per attività differenti. I contributi della linea destinata ai soggetti stabili non sono cumulabili tra loro né con quelli del fondo ordinario e dei programmi triennali. Resta invece consentito il cumulo con i contributi previsti per specifiche misure del programma regionale relative ad attività diverse.
Modifiche puntuali alla disciplina previgente
La legge sopprime talune disposizioni della legge regionale n. 6/2007, abroga l’articolo 11 e aggiorna riferimenti interni, semplificando il procedimento e riallineando la disciplina regionale alla nuova articolazione dei settori e dei soggetti beneficiari.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del 15 luglio 2020.
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