L.R. Molise 9/2018
Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise una commissione consiliare speciale temporanea per studiare il fenomeno della criminalità organizzata, promuovere la legalità e formulare proposte. Ha durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e opera senza nuovi oneri per la finanza pubblica. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione di una commissione consiliare speciale sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise
Commissione consiliare speciale sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise
La legge regionale del Molise istituisce una commissione consiliare speciale a carattere temporaneo, finalizzata a studiare il fenomeno della criminalità organizzata nel territorio regionale e a promuovere la cultura della legalità. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Molise e definisce composizione, poteri, durata e modalità di lavoro della Commissione.
Istituzione, natura e finalità
La Commissione è istituita ai sensi dello Statuto regionale come organo speciale temporaneo con compiti di studio e di promozione della legalità. Le sue finalità riguardano l’approfondimento della conoscenza dei fenomeni mafiosi, corruttivi e criminali e la promozione di iniziative volte a stimolare la riprovazione sociale delle condotte mafiose e il rifiuto di ogni attività malavitosa.
Ambito di osservazione e compiti di studio
La Commissione svolge funzioni conoscitive e di monitoraggio sul fenomeno criminale in ambito regionale, con particolare attenzione a:
- profili ambientali;
- possibili infiltrazioni negli enti locali;
- appalti pubblici e privati;
- gestione dei rifiuti;
- ecomafie e agromafie;
- usura, riciclaggio e corruzione;
- voto di scambio.
La Commissione può inoltre avviare collaborazioni con la Commissione parlamentare antimafia, con le pubbliche amministrazioni e con i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Composizione e funzionamento
La Commissione è composta da cinque consiglieri regionali: tre indicati dai gruppi di maggioranza e due dai gruppi di minoranza. Per la sua costituzione e per il suo funzionamento si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.
L’Ufficio di presidenza può disporre la non pubblicità delle sedute e la segretazione del verbale. Il Presidente della Commissione non ha diritto al supporto della segreteria particolare.
Durata, proroga e supporti tecnici
La Commissione dura un anno ed è prorogabile al massimo per un ulteriore anno. Può avvalersi di esperti, organismi scientifici e agenzie, nonché consultare enti, organizzazioni e associazioni, utilizzando gli ordinari stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale.
Può anche nominare consulenti, a titolo gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di competenza.
Attività di verifica e proposte
Nelle materie di competenza la Commissione verifica la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e reprimere comportamenti illeciti, formulando proposte legislative e amministrative. Le proposte sono finalizzate anche al coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali.
La Commissione riferisce al Consiglio regionale con relazione annuale e ogni volta che lo ritenga necessario. Al termine del mandato predispone un rapporto conclusivo con raccomandazioni, suggerimenti e proposte da trasmettere al Consiglio e alla Giunta regionali.
Audizioni, documenti e segnalazioni
Per l’espletamento dei compiti la Commissione può:
- richiedere, previa intesa, l’audizione di amministratori pubblici, rappresentanti degli enti locali, di enti o aziende a partecipazione regionale, di organizzazioni imprenditoriali e di associazioni;
- sollecitare interventi degli organi competenti per accertare specifiche irregolarità nell’amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti o aziende a partecipazione o controllo regionale, negli enti pubblici economici territoriali e negli enti vigilati dalla Regione.
Le segnalazioni sono indirizzate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con indicazione dei motivi dell’intervento richiesto.
Per i documenti e le informazioni inerenti alla giurisdizione penale, la Commissione deve rivolgersi direttamente e motivatamente all’autorità giudiziaria, che li fornisce solo se non ostano il segreto investigativo o altre esigenze di segretezza.
Collaborazioni con scuole e università
Le iniziative per la valorizzazione della cultura dell’etica e della legalità possono essere adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le università presenti sul territorio regionale.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività della Commissione devono quindi svolgersi nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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