Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 10/2018

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15 (Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina del Molise sulla violenza di genere, recependo la Convenzione di Istanbul, ridefinendo centri antiviolenza e case rifugio, rafforzando coordinamento, monitoraggio, gratuità degli interventi e piano triennale regionale. Abroga l’allegato sul Codice Rosa e sostituisce il riferimento con le linee guida nazionali 2017.

Modifiche alla disciplina molisana su prevenzione e contrasto della violenza di genere

Modifiche alla disciplina molisana sulla violenza di genere

La legge regionale del Molise n. 10 del 2018 interviene sulla legge regionale n. 15 del 2013, aggiornandone definizioni, soggetti attuatori, strumenti di coordinamento e programmazione. La disciplina resta circoscritta al territorio della Regione Molise e mira a rafforzare prevenzione, protezione, assistenza e reinserimento delle donne vittime di violenza.

Quadro di riferimento e finalità

Il provvedimento amplia il richiamo ai principi internazionali e sovranazionali, includendo espressamente la Convenzione di Istanbul tra i riferimenti della legge regionale. Viene inoltre precisato che la violenza di genere comprende ogni altra forma e grado di violenza fisica e psicologica, compresi stalking, atti lesivi con danni permanenti al volto della vittima e ricatti a sfondo sessuale.

Monitoraggio, osservatorio e rete dei servizi

La Regione orienta la propria azione verso:

  • la creazione di un osservatorio regionale per il monitoraggio, lo studio del fenomeno, l’analisi dei dati e la pubblicazione dei risultati;
  • l’adozione di un modello che semplifichi l’accesso delle utenti e garantisca una gestione uniforme degli interventi su tutto il territorio regionale;
  • il collegamento dei servizi attivi con il numero di pubblica utilità 1522, tramite indicazione al Dipartimento per le Pari Opportunità.

Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza sono qualificati come strutture pubbliche o private senza fini di lucro, disciplinate da un regolamento interno e destinate all’accoglienza di donne e, se presenti, dei loro figli minori. La gestione è affidata a soggetti esperti in possesso dei requisiti previsti dall’intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014.

Possono promuoverli, secondo la disciplina richiamata dal decreto-legge n. 93 del 2013:

  • gli enti locali;
  • le associazioni e organizzazioni coerenti con i principi della legge, con finalità statutarie esclusive o prioritarie di contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle vittime e dei loro figli;
  • soggetti in grado di dimostrare esperienza almeno quinquennale nel contrasto alla violenza contro le donne;
  • soggetti iscritti al RUNTS o, nelle more, ai registri previsti dalla normativa di settore.

I Centri devono utilizzare esclusivamente personale femminile adeguatamente formato, con figure professionali specifiche, tra cui assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate con formazione specifica e iscritte all’albo del gratuito patrocinio. È vietato ricorrere alla mediazione familiare.

Case rifugio e case rifugio di secondo livello

Le “Dimore dei Diritti” sono sostituite dalle “Case Rifugio” e dalle “Case Rifugio di secondo livello”. Le Case Rifugio sono strutture a indirizzo segreto che offrono alloggio sicuro alle donne vittime di violenza, anche stalking, e ai loro bambini, indipendentemente dalla residenza, per proteggere la loro incolumità fisica e psichica.

L’attivazione e la gestione sono affidate ai soggetti legittimati per i Centri antiviolenza. Le strutture devono garantire personale esclusivamente femminile, qualificato, stabile e specializzato sul tema della violenza di genere, ed è vietata la mediazione familiare.

Le previsioni sulle Case Rifugio si estendono anche alle strutture di secondo livello, con il medesimo impianto di sostegno e protezione.

Gratuità degli interventi e durata del soggiorno

Le donne vittime di violenza e i loro figli minori residenti in Molise accedono gratuitamente a tutti gli interventi, servizi e prestazioni erogati dai Centri e dalle strutture previste dalla legge.

Per le Case Rifugio e le Case Rifugio di secondo livello:

  • il soggiorno per donne e figli minori residenti in Molise è consentito fino a 180 giorni;
  • il termine può essere superato solo in casi motivati dai responsabili delle strutture;
  • per le residenti in Molise il servizio è gratuito;
  • per le donne residenti in altre regioni il costo è posto a carico del Comune di residenza, secondo il Piano sociale regionale.

Inserimento lavorativo e sostegno alla genitorialità

La Regione promuove misure efficaci per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, anche tramite percorsi formativi. Sul versante genitoriale sostiene l’accoglienza e la presa in carico dei figli minori con interventi di tipo educativo, ludico e ricreativo.

Coordinamento istituzionale e tavolo regionale

È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne. Vi partecipano soggetti istituzionali, enti, organismi con competenze pertinenti, il Garante regionale dei diritti della persona, la Consigliera regionale di Parità e la rete regionale antiviolenza. La partecipazione è gratuita.

Il Tavolo:

  • esamina i dati e le risultanze del monitoraggio;
  • formula proposte alla Giunta regionale;
  • sostiene le attività dei servizi territoriali;
  • collabora alle attività di sensibilizzazione in ambito scolastico, universitario ed educativo-culturale;
  • esprime parere non vincolante sulla programmazione regionale.

Piano regionale triennale e copertura dei costi

La Regione adotta un piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, volto a garantire efficacia, omogeneità territoriale e attuazione integrata degli interventi. Il piano definisce linee programmatiche, obiettivi specifici, priorità e criteri di realizzazione nelle aree di sensibilizzazione, prevenzione, protezione, sostegno, reinserimento, formazione e monitoraggio, in coordinamento con il piano sociale.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Tavolo. Con cadenza annuale, la Giunta adotta il provvedimento relativo ai costi degli interventi e dei servizi previsti dal piano triennale.

Abrogazione del Codice Rosa e aggiornamenti tecnici

È soppresso l’Allegato A dedicato all’“Attivazione Codice Rosa”. La disciplina regionale non rinvia più a tale allegato, ma alle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al D.P.C.M. 24 novembre 2017.

Obsoleto o non deprecato

La legge non appare obsoleta: contiene una disciplina organizzativa e finanziaria ancora funzionale sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nella Regione Molise, senza limiti temporali di efficacia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.