Sentenza n. 6801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00079/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 79/2023, relativa a censure sulla legittimità di un vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Basilicata. Nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione. Dagli atti emerge inoltre che era stata disposta una verificazione e che questa aveva evidenziato l'infondatezza delle censure relative alla legittimità del vincolo paesaggistico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la perdita di interesse era stata esplicitamente manifestata dall'appellante. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio d'appello in ragione della peculiarità della vicenda. Ha liquidato in favore del verificatore la somma complessiva di 8.182,00 euro, oltre accessori di legge, ponendola a carico dell'impresa privata appellante. L'importo deriva dalla ripartizione, tra undici cause considerate ai fini della liquidazione, di una notula complessiva di 90.000,00 euro relativa al lavoro svolto cumulativamente in dodici ricorsi, con la riunione dei due giudizi indicati in epigrafe ai fini del calcolo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 2 D.M. 30 maggio 2022
Utilizzato quale criterio per valutare la congruità della liquidazione delle spese di verificazione.
Massime di principio
- La dichiarazione esplicita dell'appellante di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di regolare le spese processuali e di liquidare gli oneri relativi agli incombenti istruttori già eseguiti.
- Quando una verificazione è svolta cumulativamente per più ricorsi, le spese possono essere ripartite tra le cause considerate ai fini della liquidazione, tenendo conto delle eventuali riunioni e della corrispondenza tra attività effettivamente svolta e cause interessate.
- Le spese di verificazione possono essere poste a carico della parte privata quando l'attività istruttoria abbia evidenziato l'infondatezza delle censure da essa dedotte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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