Sentenza n. 407/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia dell'Amministrazione resistente in relazione all'istanza presentata dal Comune di Campomarino in data 19/05/2025 relativa all'intervento finanziato ai sensi del DM 3 maggio 2024 n. 173 con allegata scheda degli interventi, nell'ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”; per l'accertamento dell'obbligo di concludere la procedura mediante un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese dell'Amministrazione in caso di sua perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto che, dopo gli incontri tra le parti e la trasmissione dei documenti richiesti, il Ministero aveva comunicato che nulla ostava alla concessione del finanziamento e che il Comune non aveva più interesse alla definizione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione dell’esito della vicenda e della richiesta del ricorrente.
Atto impugnato: inerzia del Ministero della Cultura sulla domanda del Comune del 19 maggio 2025 relativa all’intervento di realizzazione del Museo Archeologico di Campomarino, finanziato nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il Comune di Campomarino ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’inerzia del Ministero della Cultura in relazione all’istanza del 19 maggio 2025, concernente l’intervento di realizzazione del Museo Archeologico di Campomarino, finanziato con decreto ministeriale 3 maggio 2024, n. 173 per € 1.778.000 nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che, ricevuti i documenti richiesti al Comune, nulla ostava alla concessione del finanziamento; il Comune ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto d’interesse.
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, conseguente agli sviluppi amministrativi intervenuti durante il giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’esito della vicenda oggetto di giudizio ed in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla parte ricorrente.
La disposizione consente la compensazione delle spese in considerazione dell’esito della vicenda e della richiesta del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze che fanno venir meno l’interesse concreto del ricorrente alla decisione.
Come è indicizzato
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