DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2017, n. 134
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (31/07/2017) che modifica il DPR 15/03/2010, n.88 introducendo criteri per la definizione dell'orario annuale complessivo degli istituti tecnici: stabilizzazione dei quadri orari, prevalenza delle ore di laboratorio nel secondo biennio e nell'ultimo anno, monte-orario basato su unità da 60 minuti, sostenibilità del carico orario per gli studenti, bilanciamento tra area generale e area d'indirizzo e tutela della continuità didattica e della titolarità dei docenti. Entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U.
Criteri per l'orario annuale degli istituti tecnici
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