Cassazione Penale, Sentenza n. 28492/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 24/01/2023, sostenendo che l'atto di appello - nella prima pagina - richiamava e confermava la nomina fiduciaria del difensore con la relativa dichiarazione di domicilio dell'imputato presso la propria residenza, e che tale richiamo dovesse valere come deposito della dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; deduceva quindi violazione dell'art. 581 comma 1-ter e vizio motivazionale, prospettando anche una lesione del diritto di difesa e della ragionevolezza del procedimento qualora si richiedesse un nuovo deposito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) richieda il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità, e che la mera menzione nell'atto di appello redatto dal difensore non possa sostituire la dichiarazione personale dell'imputato. Ha inoltre osservato che la norma si coordina con le modifiche agli artt. 157-ter e 164 cod. proc. pen. e persegue il legittimo scopo di agevolare le notificazioni; pertanto non è illogica né violativa del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La disposizione impone, a pena di inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio; il deposito costituisce requisito formale dell'impugnazione e non può essere supplito da precedenti dichiarazioni rese in altro momento del processo o dalla mera menzione effettuata dal difensore nell'atto
d.lgs. n.150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d)
Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; conferisce contesto normativo alla modifica che rende obbligatorio il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater; utilizzata per mostrare la coerenza normativa
La nuova formulazione regola la durata del domicilio dichiarato o eletto e, alla luce della riforma, sottolinea che la dichiarazione precedente non esonera dal deposito di una nuova dichiarazione con l'impugnazione
art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come presidio di coordinamento con le disposizioni sulle notificazioni e sulla durata del domicilio; non modifica l'obbligo di deposito con l'atto di impugnazione
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente sostiene le spese e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte, non ravvisando colpa grave esente, equitativamente ha fissato la somma in € 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per la comminazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: la Corte ha verificato l'assenza di elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'elezione o la dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione: il mancato deposito rende l'appello inammissibile.
- Una precedente dichiarazione di domicilio resa in momenti antecedenti del procedimento non esonera dall'obbligo di depositare una nuova dichiarazione con il nuovo atto di impugnazione.
- La mera menzione nell'atto di appello redatto dal difensore (o una conferma della nomina fiduciaria con riferimento a una dichiarazione precedente) non vale come elezione/deposizione di domicilio effettuata dall'imputato; l'elezione è atto personale e a forma vincolata.
- La norma è interpretata in senso sostanzialmente formale: il rispetto della forma (deposito con l'atto) è requisito di ammissibilità volto a garantire corrette notificazioni e la regolare instaurazione del contraddittorio, non una restrizione illegittima del diritto di difesa.
- In casi simili, per evitare inammissibilità, il difensore deve sempre allegare e depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato; in assenza di tale documento è prevedibile il rigetto per inammissibilità e l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
- Se vi fossero impedimenti oggettivi a un nuovo deposito (es. impossibilità di contatto dell'imputato), occorre valutarne tempestivamente la documentazione e, se possibile, prospettare giustificazioni processuali specifiche in sede di impugnazione per tentare di evitare l'inammissibilità.
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