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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 758 del 23/09/2026

Provvedimento del 23 settembre 2026

Garante Privacy758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito del reclamo dei genitori della vittima e di un precedente intervento urgente, il Garante ha accertato che l’esposizione di immagini autoptiche in lezioni online, anche se presentate dal titolare come attività didattica e svolte in un contesto circoscritto, non era proporzionata rispetto alle finalità dichiarate e pregiudicava la dignità e la memoria della persona deceduta. Il trattamento ha violato i principi di liceità, correttezza e minimizzazione, nonché le norme sulla protezione dei dati nell’esercizio della libertà di espressione. Il Garante ha preso atto che la visione era stata interrotta il 14 luglio 2025 e ha confermato il divieto di ulteriore diffusione, consentendo la mera conservazione per un eventuale uso giudiziario. Nel testo non è indicata una sanzione pecuniaria.

Il Garante dichiara illecito l’uso di immagini autoptiche di Chiara Poggi in lezioni diffuse tramite un canale YouTube e conferma il divieto di ulteriore diffusione.

Immagini autoptiche della vittima in lezioni online

Il provvedimento n. 758 del 23 settembre 2026 riguarda l’esposizione, tramite un canale YouTube e nell’ambito di lezioni presentate come didattiche, di immagini tratte dall’autopsia di una persona deceduta. Il Garante, dopo il reclamo dei genitori e l’istruttoria avviata a seguito di un proprio intervento urgente, ha dichiarato illecito il trattamento e confermato il divieto di ulteriore diffusione.

Fatto e procedimento

Con il provvedimento d’urgenza n. 411 dell’11 luglio 2025 il Garante aveva vietato il trattamento delle immagini rese disponibili agli iscritti al canale. Il titolare comunicò il 14 luglio 2025 la sospensione dell’utilizzo del materiale. Nella stessa data i genitori della vittima presentarono reclamo, sostenendo che le immagini del corpo della figlia non fossero utili a comprendere il contenuto del servizio e fossero state mostrate con finalità sensazionalistica, in violazione della dignità della vittima e del principio di essenzialità dell’informazione.

Con nota dell’8 agosto 2025 l’Autorità chiese al titolare osservazioni. Il riscontro fu trasmesso il 9 settembre 2025. In data 6 marzo 2026 venne notificato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione dell’art. 5, par. 1, e dell’art. 85 GDPR, degli artt. 136 e seguenti e, in particolare, dell’art. 137 del Codice, nonché degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche e, conseguentemente, dell’art. 2-quater del Codice. Il titolare presentò scritti difensivi il 28 aprile 2026.

Difese del titolare e profili procedurali

Il titolare ha contestato la regolarità e i tempi della notifica del provvedimento d’urgenza, rilevando che la ricezione sarebbe avvenuta il 23 luglio 2025. Ha sostenuto che le immagini non fossero state rese disponibili agli iscritti al canale come contenuti autonomi, ma utilizzate incidentalmente in un numero limitato di lezioni a pagamento, preesistenti e dedicate a un più ampio esame del materiale probatorio. Secondo la sua ricostruzione, le fotografie sarebbero state visibili solo durante lezioni dal vivo in ambiente riservato; il video successivamente inviato ai corsisti le avrebbe rese non utilizzabili.

Il titolare ha inoltre invocato finalità didattiche e di analisi delle evidenze investigative, sostenendo che l’esame fosse utile per valutare la compatibilità tra l’accertamento giudiziario e le lesioni della vittima. Ha richiamato la necessità e la proporzionalità del trattamento e ha negato finalità sensazionalistiche o una diffusione commerciale delle immagini.

Il Garante ha respinto le obiezioni procedurali. Ha rilevato che l’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR consente un intervento d’urgenza con effetto immediato quando la natura dei dati e i possibili effetti pregiudizievoli non consentono la previa notifica del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. La particolare intensità visiva ed emotiva delle immagini e la possibilità che fossero acquisite attraverso l’iscrizione alla lezione e il pagamento del relativo costo giustificavano la tempestività dell’intervento e l’immediata conoscibilità del divieto. L’invio anche per raccomandata all’indirizzo risultante dall’AIRE, in assenza di un recapito certo e tempestivo, poteva comportare tempi di consegna più lunghi.

Quadro normativo e valutazione del trattamento

Il Garante ha ricordato che il bilanciamento tra protezione dei dati personali e libertà di espressione e informazione è disciplinato dagli artt. 1, par. 2, e 85 GDPR e dagli artt. 1 e 136-139 del Codice. Le esenzioni e deroghe previste per tali attività non sottraggono chi tratta i dati al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. L’art. 137, comma 3, del Codice richiede l’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico; tale principio costituisce una specificazione della minimizzazione prevista dall’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Le garanzie si applicano a qualunque trattamento finalizzato alla pubblicazione, anche occasionale, di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, comprese quelle accademiche, artistiche e letterarie, secondo l’art. 136 del Codice. Le Regole deontologiche, in particolare gli artt. 6 e 8, impongono il rispetto dei limiti alla diffusione di dettagli di violenza e di immagini che possano ledere la dignità della persona; la loro osservanza è condizione essenziale di liceità e correttezza ai sensi dell’art. 2-quater del Codice.

Il Garante ha precisato che la tutela della dignità e della memoria non viene meno con il decesso e può essere fatta valere dai familiari, anche ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice. Ha riconosciuto il contesto di attenzione e dibattito sulle indagini, ma ha ritenuto che la finalità dichiarata dal titolare non giustificasse l’esposizione a un pubblico, seppur selezionato tramite iscrizione alla lezione, di immagini che mostravano con crudezza la violenza subita dalla vittima. Nel bilanciamento con la libertà di informazione, la scelta è stata giudicata non proporzionata rispetto agli effetti pregiudizievoli per la dignità e la memoria della persona deceduta, interessi che anche i genitori hanno titolo a tutelare.

Violazioni accertate

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità e correttezza e di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, come declinati, per i trattamenti nell’esercizio della libertà di espressione, dall’art. 137, comma 3, del Codice e dagli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche. La violazione delle Regole comporta il venir meno della condizione essenziale di liceità e correttezza prevista dall’art. 2-quater del Codice.

Misure adottate e decisione finale

Il Garante ha preso atto delle misure comunicate dal titolare il 14 luglio 2025, con cui era stata impedita l’ulteriore visione delle immagini, e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, ha confermato il divieto disposto in via d’urgenza l’11 luglio 2025. È fatta salva la mera conservazione delle immagini ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito dell’Autorità e l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Nel testo non è indicato l’importo di una sanzione pecuniaria. Avverso il provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, oppure entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine dal provvedimento d’urgenza n. 411 dell’11 luglio 2025, adottato per vietare il trattamento delle immagini autoptiche rese disponibili tramite un canale online, e dal reclamo presentato il 14 luglio 2025 dai genitori della vittima.

Difese del titolare

Il titolare ha sostenuto che le immagini fossero state mostrate solo incidentalmente in lezioni a pagamento, in ambiente riservato e per finalità didattiche e investigative, senza diffusione o vendita delle fotografie. Ha inoltre contestato la regolarità e i tempi della notifica del provvedimento urgente e l’asserita inutilità delle immagini.

Valutazione sulla libertà di espressione

Le deroghe previste per i trattamenti a finalità informativa o espressiva non eliminano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati. Il principio di essenzialità dell’informazione si applica anche a trattamenti diretti alla pubblicazione occasionale o ad altre manifestazioni del pensiero, comprese quelle accademiche.

Violazioni accertate

L’esposizione delle immagini, che mostravano con crudezza le violenze subite dalla vittima, è stata ritenuta non proporzionata rispetto alla finalità dichiarata e lesiva della dignità e della memoria della persona deceduta. Il Garante ha accertato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche, la cui osservanza è condizione essenziale ai sensi dell’art. 2-quater del Codice.

Misure e conseguenze

Il Garante ha preso atto dell’interruzione della visione delle immagini comunicata il 14 luglio 2025 e ha confermato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore diffusione. Resta consentita la mera conservazione delle immagini per un eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È disposta la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità.

Opposizione giudiziale

È possibile proporre opposizione davanti al tribunale ordinario competente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, termine elevato a sessanta giorni per chi risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materielibertà di espressione e informazionedati personali di persone decedutedignità della personaminimizzazione dei datiprovvedimenti correttivi

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