L.R. Valle d'Aosta 17/2013
Disposizioni in materia di contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 54, e 28 dicembre 1983, n. 89.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Valle d'Aosta, i contributi alle cooperative che occupano persone con disabilità, fissando rimborsi fino all’80% dei costi salariali e di affiancamento, anche per attività non economiche o meramente locali. Prevede criteri attuativi della Giunta, abroga una previgente disposizione e rende applicabile la nuova disciplina alle domande dal 1° gennaio 2013, con integrazione delle istanze già presentate.
Contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
La legge regionale interviene in Valle d'Aosta sulla disciplina dei contributi a favore delle cooperative che inseriscono al lavoro persone con disabilità, aggiornando la normativa previgente e sostituendo espressioni non più attuali nel testo delle leggi regionali richiamate.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
I contributi sono rivolti alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilità, individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54. La disciplina riguarda il sostegno al costo del lavoro e all'affiancamento di personale di supporto, con riferimento all'occupazione di persone con disabilità nelle attività della cooperativa.
Misura dei contributi e costi finanziabili
Il contributo per il costo della persona occupata può essere concesso in regime de minimis, secondo la normativa europea vigente, per l'intero periodo di occupazione del lavoratore, fino all'80 per cento dei costi salariali.
Può inoltre essere riconosciuto, sempre in regime de minimis e fino all'80 per cento, il rimborso dei costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilità.
Cooperative senza rilevanza economica o con attività meramente locale
La legge prevede una disciplina specifica per le cooperative che non svolgono attività economica sul mercato oppure svolgono attività meramente locali, ipotesi che non integrano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In questi casi i contributi possono coprire gli stessi costi previsti per le cooperative ordinarie, con le medesime intensità.
Se la cooperativa svolge anche attività economica o attività non meramente locale, il contributo è limitato ai costi riferiti alle sole attività prive di rilevanza economica o meramente locali, a condizione che il socio o lavoratore con disabilità sia impiegato in tali attività. In tali casi il beneficio deve essere tenuto in contabilità separata rispetto all'attività economica o non meramente locale eventualmente svolta.
Criteri attuativi e procedura
La Giunta regionale è chiamata a stabilire, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi.
Regime transitorio e decorrenza
La deliberazione attuativa della Giunta deve essere adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le cooperative che abbiano già presentato domanda devono integrarla entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione attuativa, secondo quanto ivi stabilito.
Abrogazioni e aggiornamento terminologico
È abrogata la previgente disciplina dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89.
Inoltre, in tutte le occorrenze delle leggi regionali n. 54/1981 e n. 89/1983, le espressioni riferite a "handicap" sono sostituite con "persone con disabilità" o "persona con disabilità", secondo il contesto; analogamente, nell'articolo 4, comma primo, della l.r. 54/1981, l'espressione "non portatore di handicap" è sostituita da "non disabile".
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