Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 8/2003

Sistema statistico regionale SI.STA.R. Molise

Normativa regionaleL.R. Molise 8/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il sistema statistico regionale del Molise, coordinato dal Servizio statistico regionale e integrato nel SISTAN. Regola programma statistico regionale, compiti della Regione e del comitato tecnico-scientifico, obbligo di fornire dati, segreto e accesso statistico, organizzazione interna e copertura finanziaria. Non contiene un termine finale di efficacia.

Sistema statistico regionale del Molise (SI.STA.R.)

Sistema statistico regionale del Molise (SI.STA.R.)

La legge disciplina, per la Regione Molise, l’organizzazione, il coordinamento e l’utilizzo delle attività statistiche di interesse regionale. Il sistema è concepito come parte del Sistema statistico nazionale e come punto di riferimento unico nei rapporti con l’ISTAT per il territorio regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina riguarda le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale. Il provvedimento si colloca nel quadro della normativa statale in materia statistica, di organizzazione amministrativa e di funzioni conferite alle Regioni.

Struttura del sistema statistico regionale

Il SI.STA.R. Molise è composto da:

  • Servizio statistico regionale, con funzioni tecnico-scientifiche di raccolta, elaborazione, diffusione e coordinamento delle attività statistiche settoriali;
  • uffici di statistica di province, comuni, comunità montane, camere di commercio, enti dipendenti e aziende regionali, comprese le ASL;
  • ulteriori uffici o unità organizzative presenti sul territorio regionale e facenti parte del SISTAN, ammessi con specifico atto della Giunta regionale su richiesta.

Il sistema costituisce parte integrante del Sistema statistico nazionale e opera come referente unico dell’ISTAT per la Regione. La Regione promuove intese tra i soggetti del SI.STA.R. e del SISTAN per coordinare meglio le rilevazioni di interesse regionale.

Programma statistico regionale

La Regione definisce un programma statistico regionale triennale, aggiornato annualmente, sulla base degli obiettivi dei soggetti del SI.STA.R. e tenendo conto del programma statistico nazionale. Il programma individua priorità di rilevazione, elaborazione e analisi, nonché le risorse finanziarie da destinare.

L’approvazione avviene con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previo parere del Comitato tecnico-scientifico. Il programma e gli aggiornamenti sono trasmessi all’ISTAT per la valutazione ai fini dell’eventuale inserimento nel programma statistico nazionale. Per la predisposizione del programma la Regione consulta gli enti del sistema e acquisisce le loro proposte.

Compiti della Regione e del Servizio statistico regionale

Attraverso il Servizio statistico regionale, la Regione:

  • promuove lo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  • predispone il programma statistico regionale e gli aggiornamenti annuali;
  • fornisce all’ISTAT i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi al Molise;
  • realizza rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche autonome a supporto dell’azione di governo;
  • valuta le informazioni statistiche prodotte;
  • coordina le attività statistiche degli enti e uffici del SI.STA.R., fissando criteri organizzativi e modalità di interscambio dei dati, previo parere del Comitato e nel rispetto delle direttive del Comstat;
  • predispone nomenclature e metodologie di base, d’intesa con ISTAT ed EUROSTAT;
  • collabora alla costruzione di indicatori di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa regionale o delegata;
  • cura la pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici e ottici;
  • organizza formazione e aggiornamento, d’intesa con ISTAT, per gli addetti e gli operatori del sistema;
  • redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SI.STA.R. da inviare a Giunta, Consiglio e ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno;
  • promuove intese per l’interscambio delle informazioni statistiche tra enti locali, enti pubblici, soggetti privati e Regione, nonché per l’integrazione dei sistemi informativi settoriali.

Comitato tecnico-scientifico

È istituito un Comitato tecnico-scientifico per il SI.STA.R., composto dal dirigente del Servizio statistica che lo presiede, da dirigenti regionali competenti, da un rappresentante ISTAT, da un rappresentante delle autonomie locali designato congiuntamente da ANCI, UPI e UNCEM, da un docente universitario esperto in statistica nominato dalla Giunta e da un rappresentante del soggetto individuato dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3.

Il Comitato dura in carica per l’intera legislatura regionale e comunque fino alla costituzione del nuovo organo. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta. La segreteria è assicurata dal personale del Servizio statistico regionale. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza, oltre all’eventuale rimborso spese e al trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Funzioni del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato svolge funzioni di supporto metodologico e di indirizzo tecnico, in particolare:

  • propone criteri metodologici per rilevazioni, acquisizione dei dati, studi e analisi, per armonizzare l’attività del SI.STA.R. con quella del SISTAN;
  • fornisce assistenza tecnica alle strutture statistiche e agli enti del sistema;
  • esprime il parere sul programma statistico regionale e sui relativi aggiornamenti;
  • formula indicazioni e valutazioni al Consiglio e alla Giunta sulla verifica dei risultati dell’attività del Servizio statistico regionale e degli enti del sistema;
  • esprime pareri sui criteri organizzativi e sulle modalità operative di interscambio dei dati.

Prodotti statistici, validazione e utilizzo di dati provvisori

I prodotti statistici ufficiali del SI.STA.R. costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione. I dati, sia di fonte amministrativa sia derivanti da indagini regionali, possono essere diffusi all’esterno solo in forma aggregata e dopo la necessaria validazione da parte del Servizio statistico regionale.

In casi eccezionali, e solo nell’ambito degli enti e organismi del SI.STA.R., il Presidente della Giunta può autorizzare l’utilizzazione di dati statistici provvisori. Tali dati non hanno ufficialità statistica e non possono essere diffusi all’esterno.

Obbligo di fornire i dati e sanzioni

Tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati sono tenuti a fornire al Servizio statistico regionale i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, salvo quanto previsto dalla normativa statale richiamata.

La mancata fornitura, l’errata trasmissione deliberata o l’incompletezza delle informazioni comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 322/1989. Le violazioni sono accertate dal Servizio statistico regionale e dagli enti del SI.STA.R.; se l’ufficio rilevatore non coincide con la struttura statistica regionale, viene redatto verbale di constatazione da trasmettere alla struttura competente per l’accertamento, la notifica e la successiva trasmissione al servizio del contenzioso regionale.

Segreto statistico e tutela dei dati

I dati raccolti nell’ambito delle rilevazioni statistiche sono soggetti al segreto statistico secondo la disciplina del decreto legislativo n. 322/1989. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, la normativa sulla protezione dei dati personali richiamata dalla legge n. 675/1996 e il codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti a fini statistici.

Al personale addetto alla materia statistica si applicano anche le disposizioni sul segreto d’ufficio previste dall’art. 28 della legge n. 241/1990.

Accesso ai dati statistici

I dati elaborati nell’ambito dei programmi statistici regionali e nazionali costituiscono patrimonio della collettività. L’accesso è disciplinato dalla normativa statale richiamata e il Servizio statistico regionale deve organizzare la propria attività per garantire l’accesso dell’utenza alle informazioni raccolte, salvo i limiti connessi alle violazioni sanzionate.

Possono chiedere l’accesso:

  • enti e organismi pubblici;
  • soggetti giuridici;
  • società;
  • associazioni;
  • cittadini privati.

È inoltre garantito ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Servizio statistico regionale.

Organizzazione interna e strumenti operativi

Il Servizio statistico regionale svolge le proprie funzioni anche avvalendosi del soggetto previsto dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 3, in sinergia con le altre strutture regionali.

La Giunta individua presso i servizi regionali le articolazioni organizzative che fungono da riferimenti statistici per il coordinamento esercitato dal Servizio statistico regionale. A quest’ultimo devono essere assegnate risorse umane adeguate e strumenti tecnici informatici e telematici idonei per produzione, elaborazione, gestione dei dati e accesso alle banche dati ISTAT e di altri enti, anche ai fini della circolazione interna dell’informazione.

Adesione al CISIS e misure attuative

La Regione Molise aderisce al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori tramite il dirigente responsabile del Servizio statistico regionale o un suo delegato.

La Giunta adotta le misure organizzative necessarie all’attuazione della legge secondo la normativa regionale richiamata.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con le risorse stanziate nel bilancio regionale destinate alle spese di funzionamento delle strutture organizzative dell’amministrazione regionale e dei comitati e delle commissioni di interesse regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.