Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37916/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra varie sentenze irrevocabili e ha rideterminato le pene. Il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che per il primo gruppo di reati il giudice dell'esecuzione avrebbe fissato l'aumento di pena per i cosiddetti "reati satellite" (sentenze nn.2, 5, 7 e 11) in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione (sostenendo che sarebbe dovuto essere di un mese e che invece è stato fissato in tre mesi per ciascuna sentenza).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia rispettato il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché le pene originarie irrogate nelle sentenze nn.2, 5, 7 e 11 erano in realtà superiori a tre mesi (n.2 = 8 mesi + multa; n.5 = 7 mesi + multa; n.7 = 8 mesi + multa; n.11 = 6 mesi + multa). Pertanto l'aumento di tre mesi per ciascuna di quelle sentenze non eccede la misura prevista nelle pronunce di cognizione. Inoltre la Corte ha precisato che l'aumento di un mese previsto nella sentenza n.10 riguarda solo quel reato satellite e non può essere esteso agli altri. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, invocata nella istanza del condannato

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: il giudice che ridetermina la pena non può aumentare gli effetti della sentenza irrevocabile in misura superiore a quanto già stato disposto dal giudice della cognizione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Censura utilizzata dal ricorrente: inosservanza della legge penale nel fissare gli aumenti per i reati satellite

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali disposta dalla Corte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite del motivo di ricorso per cassazione conforme a quanto previsto dalle disposizioni transitorie e di attuazione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018)

    Principio consolidato che il giudice della cognizione è vincolato dal divieto di aumentare la pena dei reati irreversibilmente giudicati; conferma del principio di non eccedere la determinazione originaria

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione e rideterminare le pene, ma è vincolato dal divieto di reformatio in peius: non può fissare aumenti per reati già sanzionati in misura superiore a quella già inflitta dal giudice della cognizione.
  • Nel valutare se l'aumento sia illegittimo occorre confrontare l'aumento disposto in sede esecutiva con la singola statuizione sanzionatoria contenuta in ciascuna sentenza irrevocabile; non conta un confronto generale o fra mezzi termini procedurali.
  • Un aumento previsto nella sentenza che individua il reato piu' grave (es. aumento "interno" di un mese) si applica al relativo reato/satellite cui la sentenza si riferisce e non si estende automaticamente ad altri reati satellite giudicati con pronunce diverse.
  • Chi impugna in cassazione deve indicare in modo specifico e dimostrabile in cosa consista l'inosservanza della legge penale: è necessario provare che l'incremento netto eccede la misura già disposta dal giudice di cognizione per ciascun reato irreversibilmente giudicato.
  • È prudente, in situazioni analoghe, verificare singolarmente le pene indicate in ciascuna sentenza del casellario giudiziale prima di dedurre la violazione del divieto di peggioramento; eventuali errori materiali nel computo delle pene possono essere tempestivamente contestati con documentazione probante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.