Risposta n. 494 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Comune ritiene che i contributi, per la loro natura solidaristica e per analogia con il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto 'Rilancio' (esente da tassazione), non dovrebbero essere soggetti alla ritenuta del 4%
Trattamento fiscale dei contributi economici una tantum erogati dal Comune a imprese chiuse per COVID-19
Il quesito
Se sia corretto applicare la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 600/1973 sui contributi comunali una tantum erogati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che l'esenzione prevista per il contributo a fondo perduto del decreto 'Rilancio' è norma speciale e non si estende ad altri contributi. In assenza di una specifica esenzione normativa, si applicano le regole ordinarie: i contributi a imprese sono in linea di principio imponibili (art.85 e 88 TUIR) e, se non destinati all'acquisto di beni strumentali, sono assoggettati alla ritenuta del 4% prevista dall'art.28 del d.P.R. n.600/1973
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