Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 494 del 21/10/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Comune ritiene che i contributi, per la loro natura solidaristica e per analogia con il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto 'Rilancio' (esente da tassazione), non dovrebbero essere soggetti alla ritenuta del 4%

Trattamento fiscale dei contributi economici una tantum erogati dal Comune a imprese chiuse per COVID-19

Il quesito

Se sia corretto applicare la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 600/1973 sui contributi comunali una tantum erogati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia precisa che l'esenzione prevista per il contributo a fondo perduto del decreto 'Rilancio' è norma speciale e non si estende ad altri contributi. In assenza di una specifica esenzione normativa, si applicano le regole ordinarie: i contributi a imprese sono in linea di principio imponibili (art.85 e 88 TUIR) e, se non destinati all'acquisto di beni strumentali, sono assoggettati alla ritenuta del 4% prevista dall'art.28 del d.P.R. n.600/1973

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.