Circolare Inail n.16 del 4 marzo 2014
Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime assicurativo Inail dei tirocinanti alla luce delle Linee guida Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e della sopravvenuta disciplina regionale, precisando che per i tirocini extracurriculari e, per analogia, per quelli curriculari si applica la classificazione tariffaria propria dei corsi di istruzione e formazione professionale, con retribuzione imponibile convenzionale. Vengono inoltre distinti i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni, per i quali in generale non sussiste obbligo assicurativo, salvo che il praticante svolga lavorazioni rischiose in un rapporto di lavoro vero e proprio o partecipi a corsi di formazione professionale che espongano a rischio specifico. Le sedi devono acquisire denunce di aggiornamento e procedere alla riclassificazione secondo le regole di rettifica d’ufficio.
Obbligo assicurativo dei tirocinanti e determinazione del premio
Obbligo assicurativo dei tirocinanti e determinazione del premio
La circolare interviene per uniformare le indicazioni operative in materia di assicurazione Inail dei tirocinanti, alla luce dell’evoluzione normativa successiva alle Linee guida Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e alle pronunce che hanno inciso sulla disciplina transitoria dei tirocini. Il documento chiarisce, in particolare, quale regime tariffario e quale base imponibile applicare ai tirocinanti e ai soggetti impegnati in pratica professionale.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama un ampio insieme di fonti: il DPR 1124/1965, il DM 26 ottobre 1970 sulla retribuzione convenzionale giornaliera, la legge 196/1997, il DM 142/1998, il d.lgs. 38/2000, il DM 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi, il d.l. 138/2011, il d.l. 1/2012 convertito in legge 27/2012, la legge 92/2012, il DPR 137/2012, la sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012, il d.l. 76/2013, le Linee guida del 24 gennaio 2013 e alcune precedenti circolari Inail e ministeriali.
Evoluzione della disciplina dei tirocini
La circolare ricostruisce che la sentenza n. 287/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 138/2011, poiché invasivo della competenza regionale in materia di tirocini. Tale decisione ha fatto venir meno la norma transitoria che consentiva di continuare ad applicare l’art. 18 della legge 196/1997 e il DM 142/1998 in assenza di regolamentazioni regionali.
Successivamente, il d.l. 76/2013 aveva reintrodotto in via temporanea la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento fino al 31 dicembre 2015, applicando la normativa statale; tuttavia, tale previsione è stata soppressa in sede di conversione. Nel frattempo, quasi tutte le Regioni hanno adeguato la propria disciplina alle Linee guida del 24 gennaio 2013.
Tirocini compresi nelle Linee guida
Le Linee guida disciplinano i tirocini extracurriculari e, in particolare:
- i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro, con durata massima di 6 mesi e destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;
- i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a inoccupati, disoccupati, soggetti in mobilità e beneficiari di ammortizzatori sociali, con durata massima di 12 mesi;
- i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale, con durata massima di 12 mesi per le persone svantaggiate e fino a 24 mesi per i disabili.
Tirocini esclusi dall’accordo
Restano fuori dall’ambito di applicazione delle Linee guida:
- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, cioè le esperienze non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego perché inserite in un percorso formale di istruzione o formazione;
- i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali, ad esempio quelli svolti nell’ambito di programmi comunitari;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- i tirocini estivi.
Regime assicurativo dei tirocinanti
In materia di copertura assicurativa, la circolare afferma che la disciplina regionale, coerente con le Linee guida, prevede che:
- il soggetto promotore garantisca, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura Inail dei tirocinanti per tutte le attività comprese nel progetto formativo;
- le Regioni e le Province autonome possano assumere a proprio carico gli oneri della copertura assicurativa;
- nelle convenzioni possa essere previsto che il soggetto ospitante sostenga la copertura, se il soggetto promotore è una pubblica amministrazione.
Di conseguenza, le Regioni che hanno legiferato e anche quelle che non hanno ancora provveduto devono assicurare i tirocinanti secondo la forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
Classificazione tariffaria e retribuzione imponibile
La circolare afferma che, venuta meno l’applicabilità dell’art. 18 della legge 196/1997 e dell’art. 3 del DM 142/1998, i tirocini extracurriculari devono essere ricondotti, ai fini assicurativi, alla categoria degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.
Per tali fattispecie:
- si applica il tasso di tariffa della voce 0611 delle varie gestioni tariffarie;
- resta esclusa l’ipotesi in cui il corso comporti partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, nel qual caso si applicano le voci corrispondenti alle lavorazioni stesse;
- la retribuzione imponibile resta quella convenzionale annua pari al minimale di rendita, rapportata alle giornate di presenza, secondo quanto previsto dal DM 26 ottobre 1970 e richiamato dalle circolari Inail 14/2013 e 41/2013.
Applicazione anche ai tirocini curriculari
Lo stesso regime di classificazione tariffaria e di determinazione della retribuzione imponibile si applica anche ai tirocini curriculari, pur non rientranti nelle Linee guida, purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi degli artt. 1, n. 28, e 4, n. 5, del DPR 1124/1965. La circolare li ricondice anch’essi alle esperienze assimilabili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.
Pratica professionale e accesso alle professioni
Per i periodi di pratica professionale e per i tirocini necessari all’accesso alle professioni ordinistiche, la circolare ribadisce che il praticantato è, in linea generale, gratuito e non costituisce rapporto di lavoro strutturato, anche se può essere previsto un rimborso spese forfettario. In tale ipotesi, manca normalmente il requisito soggettivo per l’assicurazione Inail ai sensi dell’art. 4, n. 1, del DPR 1124/1965.
Ipotesi in cui l’obbligo assicurativo permane
L’obbligo assicurativo Inail permane, tuttavia, se il praticante:
- svolge lavorazioni rischiose nell’ambito di un vero rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il professionista;
- partecipa alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti o altri soggetti, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o addestramento professionale, ed è esposto a un rischio specifico connesso a esercitazioni pratiche o lavorazioni.
In quest’ultimo caso, la copertura delle lavorazioni svolte nell’ambito della formazione è posta a carico dei soggetti che curano i corsi.
Indicazioni operative per le strutture Inail
Dal momento di ricezione della circolare, le strutture territoriali e centrali devono acquisire dai clienti interessati le denunce di aggiornamento per verificare la corretta voce di tariffa applicabile. La riclassificazione va trattata secondo le regole di rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni e decorre dal primo giorno del mese successivo al provvedimento adottato.
La circolare si riserva infine di fornire istruzioni specifiche per i tirocini transnazionali, per quelli rivolti a soggetti extracomunitari e per i tirocini estivi.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nel quadro del DPR 1124/1965, della legge 196/1997, del DM 142/1998, del d.lgs. 38/2000 e della successiva evoluzione normativa sui tirocini. L’obiettivo è fornire indirizzi uniformi alle sedi Inail sulla vigenza delle regole di classificazione tariffaria e di retribuzione imponibile applicabili ai tirocinanti, dopo l’approvazione delle Linee guida del 24 gennaio 2013 e l’adozione di discipline regionali.
Effetti della sentenza della Corte costituzionale e superamento della disciplina transitoria
La sentenza n. 287/2012 ha dichiarato illegittimo l’art. 11 del d.l. 138/2011, eliminando la norma transitoria che consentiva, in mancanza di regolamentazioni regionali, di continuare ad applicare l’art. 18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione. Il d.l. 76/2013 aveva reintrodotto temporaneamente tale possibilità fino al 31 dicembre 2015, ma la previsione è stata soppressa in conversione. Nel frattempo, quasi tutte le Regioni hanno adeguato la propria disciplina alle Linee guida.
Tirocini compresi nelle Linee guida
Rientrano nelle Linee guida i tirocini extracurriculari, distinti in: tirocini formativi e di orientamento, con durata massima di 6 mesi e destinati a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi; tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, con durata massima di 12 mesi e rivolti a inoccupati, disoccupati, soggetti in mobilità e beneficiari di ammortizzatori sociali; tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, con limiti di durata pari a 12 mesi per le persone svantaggiate e fino a 24 mesi per i disabili.
Tirocini esclusi dalle Linee guida
Sono esclusi dall’accordo del 24 gennaio 2013 i tirocini curriculari promossi da università, scuole e centri di formazione professionale, i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, quelli per soggetti extracomunitari promossi nell’ambito delle quote di ingresso e i tirocini estivi.
Regime assicurativo dei tirocini
Per i tirocini coperti dalle Linee guida, il soggetto promotore deve garantire la copertura Inail per tutte le attività previste dal progetto formativo, salvo diversa previsione della convenzione; le Regioni e Province autonome possono assumere gli oneri assicurativi e, nelle convenzioni, può essere stabilito che il soggetto ospitante sostenga la copertura quando il promotore è una pubblica amministrazione. Le Regioni che hanno legiferato e quelle che non hanno ancora provveduto devono assicurare i tirocinanti nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.
Classificazione tariffaria e base imponibile per i tirocini
I tirocini extracurriculari, venuta meno l’applicabilità dell’art. 18 della legge 196/1997 e dell’art. 3 del DM 142/1998, sono ricondotti alla fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale. Di conseguenza si applica il tasso di tariffa della voce 0611 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali valgono le voci di tariffa delle lavorazioni stesse. La retribuzione imponibile resta quella convenzionale annua pari al minimale di rendita, rapportata alle giornate di presenza, secondo il DM 26 ottobre 1970 e i richiami alle circolari Inail 14/2013 e 41/2013.
Applicazione anche ai tirocini curriculari
Lo stesso criterio di classificazione tariffaria e di determinazione della retribuzione imponibile vale anche per i tirocini curriculari, pur esclusi dalle Linee guida, purché sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi degli artt. 1, n. 28, e 4, n. 5, del DPR 1124/1965. La ragione è che tali esperienze sono assimilabili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.
Praticantato e accesso alle professioni
Il praticantato è, in linea generale, gratuito e non determina un rapporto di lavoro strutturato, anche se è previsto un rimborso spese forfettario. Per questo, chi svolge il praticantato obbligatorio per l’accesso all’esame di Stato non è normalmente soggetto all’obbligo assicurativo Inail, mancando il requisito soggettivo ex art. 4, n. 1, del DPR 1124/1965 e non potendo essere considerato neppure alunno ai sensi dell’art. 4, n. 5, nello specifico contesto dello studio professionale.
Casi in cui l’obbligo Inail permane per i praticanti
L’obbligo assicurativo sussiste se il praticante, oltre alla pratica, svolge lavorazioni rischiose in un vero rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il professionista, ovvero partecipa a formazione professionale organizzata da ordini, collegi o altri soggetti e sia esposto, come allievo di un corso di qualificazione o addestramento professionale, a un rischio specifico connesso a esperienze o esercitazioni pratiche. In questa seconda ipotesi la copertura delle lavorazioni svolte nell’ambito della formazione è a carico dei soggetti che curano i corsi.
Istruzioni operative per le sedi
Dalla data di ricezione della circolare, le strutture Inail devono acquisire dai clienti interessati le denunce di aggiornamento per verificare la corretta voce tariffaria applicabile. La riclassificazione segue le modalità previste per la rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni e decorre dal primo giorno del mese successivo al provvedimento adottato. Per i casi relativi ai tirocini transnazionali, per soggetti extracomunitari e ai tirocini estivi è espressamente rinviata a successive istruzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 7 mar 2014Circolare Inail n.17 del 7 marzo 2014
- Circolare · 11 mar 2014Circolare Inail n.18 del 11 marzo 2014
- Circolare · 17 mar 2014Circolare n. 19 del 17 marzo 2014
- Circolare · 21 mar 2014Circolare Inail n. 20 del 21 marzo 2014
- Circolare · 14 feb 2014Circolare Inail n. 12 del 14 febbraio 2014
- Circolare · 14 feb 2014Circolare Inail n. 13 del 14 febbraio 2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →