L.R. Liguria 13/2003
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il 2003 il quadro finanziario regionale, il patto di stabilità infraregionale, alcuni interventi su investimenti, personale, entrate e incentivi. Contiene anche misure una tantum per crediti di modesto importo, trasferte, consultazioni elettorali e termini specifici per vari fondi e procedimenti, per lo più limitati all’esercizio 2003 o a scadenze già concluse.
Legge finanziaria 2003 della Regione Liguria
Legge finanziaria 2003 della Regione Liguria
Il provvedimento detta disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria per il 2003, intervenendo su indebitamento, entrate, spesa, personale, investimenti e norme finali. Gran parte delle misure è legata all’esercizio 2003 o a termini puntuali ormai conclusi.
Disposizioni finanziarie generali
La legge fissa per il 2003 il livello massimo di indebitamento autorizzabile con legge di bilancio in 300 milioni di euro, in attuazione della disciplina contabile regionale.
Entrate e tributi
Viene sospesa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. La facoltà di applicare il tributo è attribuita ai Comuni dell’intorno aeroportuale, nei limiti della normativa statale richiamata, previa adozione di un apposito regolamento comunale che disciplini anche riscossione, accertamento, recupero e rimborso.
Patto di stabilità infraregionale e coordinamento della finanza regionale
Gli enti e soggetti finanziati dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2003-2005. Per tali enti sono confermate le regole del patto di stabilità infraregionale già previste dalla finanziaria 2002; per il 2005 opera un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
Ai fini del monitoraggio:
- gli enti trasmettono trimestralmente alla Regione informazioni sulla gestione di competenza e di cassa;
- il prospetto e le modalità di trasmissione sono definiti dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I soggetti interessati devono inoltre promuovere azioni di contenimento della spesa e miglioramento dell’efficienza; delle economie ottenute si tiene conto nella definizione dei trasferimenti destinati al finanziamento degli investimenti.
Incentivi alle forme associative tra enti locali
La Regione deve svolgere una ricognizione dei contributi e trasferimenti agli enti locali, distinguendone le funzioni di destinazione e gli ambiti ottimali già esistenti. Sulla base di tale analisi individua i criteri per finanziare progetti comunali di integrazione di funzioni e servizi, attribuendo priorità a:
- progetti che integrano funzioni e servizi propri;
- progetti che integrano più funzioni diverse.
Per i progetti che uniscono più funzioni diverse, l’approvazione può prevedere, in via sperimentale e sentito il parere degli organi degli ambiti, deroghe alle discipline vigenti sugli ambiti ottimali. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Personale regionale
Le disposizioni del capo sul personale si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di personale coerente con il nuovo assetto istituzionale.
In materia concorsuale, viene precisato che, con effetto anche sulle procedure non ancora concluse, si considerano abrogate alcune disposizioni della legge regionale sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in conseguenza del contratto collettivo nazionale del 31 marzo 1999.
Per il reclutamento del personale della Regione Liguria, l’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 si applica solo se i bandi non prevedono requisiti ulteriori rispetto al titolo di studio ed eventuale abilitazione professionale.
Il trattamento di trasferta è disciplinato con limiti economici specifici:
- per trasferte superiori a 12 ore, rimborso del pernottamento in albergo a quattro stelle e dei pasti fino a 61,10 euro al giorno;
- per trasferte di almeno 8 ore, solo il rimborso del primo pasto fino a 30,55 euro oppure, in alternativa, il buono pasto;
- per trasferte superiori a 24 ore non opera il vincolo giornaliero, fermo il criterio di rimborso commisurato alla durata della trasferta.
Interventi in materia di investimenti regionali
Il Fondo Investimenti Regionali è determinato per il 2003 in 40 milioni di euro ed è destinato al finanziamento di programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali, nonché delle politiche per infrastrutture e sviluppo economico e sociale della Regione. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta propone al Consiglio la ripartizione del fondo per aree omogenee di intervento.
Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è fissato per il 2003 in 3 milioni di euro. Le domande di finanziamento degli enti locali devono essere presentate tramite le Province alla Regione entro il 30 giugno 2003. La ripartizione tiene conto di criteri premianti per incentivare l’aggregazione tra enti locali per interventi sovracomunali. Entro 20 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta delibera l’avvio dell’istruttoria con indirizzi attuativi secondo criteri perequativi.
Il Presidente della Giunta è autorizzato a sottoscrivere azioni della società consortile per azioni Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria S.c.p.A., in occasione dell’aumento di capitale, fino a 100.000 euro.
Per gli interventi infrastrutturali finanziati con fondi senza vincolo di destinazione dal 2003, è prevista la decadenza dal contributo se entro 18 mesi dal provvedimento di impegno di spesa non sia stata effettuata la consegna dei lavori, con definanziamento automatico. Il termine può essere prorogato dalla Giunta per non più di ulteriori 18 mesi; in tal caso, fino alla consegna dei lavori, non sono richiedibili ulteriori finanziamenti. Il termine è sospeso per il periodo necessario alle procedure espropriative.
Disposizioni su crediti, recuperi e incentivi alle imprese
I tributi regionali di importo non superiore a 10,33 euro in essere al 31 dicembre 2002 sono estinti: non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione, né di interessi, sanzioni e spese collegate. Analogamente è estinto il credito, sempre al 31 dicembre 2002, di importo non superiore a 10,33 euro costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi.
Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per il 2000 è rinviato, unitamente al recupero previsto per il 2001, entro il 31 dicembre 2004.
Gli incentivi e le somme destinate alle imprese per il 2003 sono erogabili solo se l’impresa rispetta i contratti collettivi applicabili, gli eventuali integrativi e la normativa sulla sicurezza del lavoro. La Regione, con gli organi di controllo competenti, verifica l’effettivo rispetto di tali obblighi; in caso di inadempienza, è prevista la sospensione dei contributi, il recupero di quanto già erogato nel corso del 2003 e la sospensione di qualsiasi altro contributo regionale per i tre anni successivi.
Fondi speciali e copertura finanziaria
Gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura degli oneri di futuri provvedimenti legislativi per il 2003 restano quelli indicati nelle tabelle allegate per le spese correnti e in conto capitale.
La copertura delle spese previste dalla legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2003.
Disposizioni finali, modifiche e consultazioni elettorali
La legge interviene anche su precedenti norme di programmazione regionale e su disposizioni della legge regionale 6/2002, oltre a sopprimere talune previsioni della legge regionale 18/1994. Una specifica disposizione in materia di centralizzazione degli acquisti e stazione unica appaltante risulta successivamente abrogata dalla legge regionale 41/2014; un’altra norma su bonifica è stata abrogata dalla legge regionale 2/2006.
Per le consultazioni elettorali o referendarie gestite direttamente dalla Regione, dal 1° gennaio 2003 ai dipendenti regionali appositamente incaricati spetta, oltre alla retribuzione ordinaria, un’indennità elettorale e il compenso per lavoro straordinario; è ammesso anche l’affidamento di compiti di supporto a personale autonomo. Gli oneri gravano sugli stanziamenti specifici per la consultazione.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
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