Deliberazione n. 383 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite Instagram e Telegram. Il Garante conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie e con misure idonee a non rendere identificabili gli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram
Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Contesto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato al Garante di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento dell’Autorità sulle piattaforme indicate. La norma citata attribuisce al Garante il potere di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 262 e 263 del 6 giugno 2024. Le misure disposte sono state le seguenti:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 20 giugno 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati, confermandone l’efficacia nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Il provvedimento è essenzialmente di conferma dell’intervento urgente e non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori statuizioni sostanziali oltre alle misure finalizzate a impedire la diffusione del contenuto segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla segnalazione nei casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 262 e 263 del 6 giugno 2024. Tali determinazioni disponevano: l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 20 giugno 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 262/2024 e 263/2024, adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il testo non riporta ulteriori valutazioni di merito, sanzioni o prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già impartite in via urgente.
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