Sentenza del 23/05/2022 n. 4829 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA, sanzioni e interessi per il periodo d'imposta 2007 (importo complessivo contestato €90.755, notificato il 27/12/2013). Il ricorrente deduceva: nullità per decadenza del potere di accertamento; illegittimità per emissione dell'avviso prima del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura; illegittimità delle sanzioni per mancata considerazione dell'elemento soggettivo e della buona fede (cessazione attività e dismissione beni strumentali senza intento evasivo). L'Amministrazione resisteva richiedendo la conferma dell'atto.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello, ma la Commissione d'appello ha rigettato l'appello (decisione del 2/5/2022), confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento perché emanato in violazione dell'art.12, comma 7 (termine dilatorio di 60 giorni): il processo verbale era del 8/11/2013 e l'avviso è stato notificato il 27/12/2013 (49 giorni dopo). L'Amministrazione non ha provato l'esistenza di esigenze di urgenza giustificative; l'eccezione di decadenza dell'ufficio è stata comunque esaminata (termine prorogato al 31/12/2013 per mancata presentazione della dichiarazione IVA), ma prevalente è stata la nullità per inosservanza del termine dilatorio. Spese compensate.
Norme richiamate
articolo 57 del d.p.r. 633/1972
art. 57 d.P.R. n.633/1972
La mancata presentazione della dichiarazione IVA proroga il termine di decadenza del potere di accertamento: il termine quadriennale si estende al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
articolo 12, comma 7, legge 212/2002
art. 12, comma 7, legge 212/2002
Imposizione di un termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emanazione dell'avviso di accertamento; l'inosservanza determina l'illegittimità dell'atto salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza che giustifichino l'emissione anticipata.
Massime di principio
- Se il verificatore rilascia copia del processo verbale di chiusura, l'amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima di notificare un avviso di accertamento; l'emissione anticipata è illegittima a meno che l'ufficio non provi motivi di urgenza concreti e specifici.
- La mancata presentazione della dichiarazione IVA estende il termine di decadenza dell'accertamento al 31/12 del quinto anno successivo a quello della dichiarazione omessa; però tale estensione non autorizza automaticamente l'ufficio a sopprimere il termine dilatorio dei 60 giorni.
- L'onere di provare l'esistenza di urgenti e specifiche ragioni che giustifichino l'anticipata notifica spetta all'Amministrazione; l'argomento generico del 'prossimo termine di decadenza' non è sufficiente.
- In caso di contestazione delle sanzioni, va comunque valutata la posizione soggettiva del contribuente (buona fede, intento evasivo): la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo può costituire profilo di illegittimità o attenuazione, ma spesso è accademico se l'atto principale viene annullato per vizi procedimentali.
- Per difendersi in situazioni analoghe: (a) verificare le date di rilascio del processo verbale e della notifica; (b) eccepire sempre la violazione del termine dilatorio dei 60 giorni se l'avviso è antecedente; (c) contestare la prova dell'urgenza prodotta dall'ufficio; (d) controllare se la dichiarazione IVA è stata effettivamente presentata perché l'omissione incide sui termini di decadenza.
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