LEGGE 8 giugno 1966, n. 424
Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAbroga le disposizioni che comportavano, a seguito di condanna penale o provvedimento disciplinare, la perdita, riduzione o sospensione della pensione e di altri assegni a carico dello Stato o di enti pubblici; ripristina integralmente le pensioni perdute dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore e si applica anche ad altri titolari di trattamenti. L'art. 4, che ammetteva la sequestrabilità/pignorabilità, è stato in parte dichiarato incostituzionale (Corte Cost. 1997 e 2005) nella parte in cui non rispettava i limiti dell'art. 545 c.p.c.
Abrogazione della perdita/riduzione/sospensione delle pensioni per dipendenti pubblici dopo condanna o provvedimento disciplinare
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