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Legge

L.R. Toscana 2/2000

Interventi per i popoli rom e sinti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 2/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Toscana, misure per la salvaguardia culturale e l’integrazione sociale dei rom e dei sinti, con interventi su residenzialità, sosta breve, recupero abitativo, sanità, scuola, formazione e lavoro. Prevede programmazione regionale e comunale, contributi per aree attrezzate e alloggi, e abroga la legge regionale 73/1995. Restano rilevanti gli effetti sulle procedure e sui programmi ancora vigenti.

Interventi per la tutela, l’integrazione e l’insediamento di rom e sinti

Interventi per i popoli rom e sinti

La legge regionale toscana definisce un quadro di tutela, integrazione e organizzazione degli insediamenti dei rom e dei sinti nel territorio regionale. L’obiettivo è salvaguardarne l’identità culturale e favorire la fruizione dei servizi essenziali, nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi interessati.

Finalità e soggetti destinatari

La disciplina mira a promuovere:

  • il diritto al nomadismo, alla sosta e alla stanzialità;
  • l’accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi;
  • iniziative di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo;
  • interventi scolastici per mantenere lingua e tradizioni.

Ai fini della legge, per rom e sinti si intendono tutti i gruppi comunemente denominati “zingari”.

Soluzioni abitative e residenzialità

La legge individua diverse soluzioni per la residenza e l’inserimento abitativo:

  • aree attrezzate per la residenza;
  • recupero abitativo di edifici pubblici e privati;
  • utilizzo di alloggi sociali;
  • sostegno per messa a norma e manutenzione straordinaria di strutture reperite o realizzate autonomamente;
  • realizzazione di spazi di servizio per attività lavorative artigianali.

Gli interventi devono essere predisposti con coinvolgimento delle famiglie interessate e nel rispetto delle loro caratteristiche sociali e culturali.

Aree attrezzate per la residenza

Le aree attrezzate sono destinate a famiglie rom e sinti già residenti o intenzionate a stabilirsi nel Comune. Devono preferibilmente accogliere famiglie allargate o nuclei legati da parentela, affinità o mutualità.

I criteri principali sono:

  • capacità ricettiva preferibilmente non superiore a 60 persone;
  • preferenza per terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici;
  • localizzazione in contesti dotati di servizi essenziali, collegati al tessuto abitativo, ai servizi socio-sanitari e alle scuole.

Le aree possono essere costituite da strutture abitative integrate in uno spazio comune oppure da attrezzature fisse a servizio di roulotte, case mobili o prefabbricati. La disciplina delle aree è definita dal regolamento urbanistico e, se incluse nei piani di edilizia economica popolare, i relativi finanziamenti possono confluire nel piano finanziario del programma PEEP, fermo restando il vincolo di destinazione.

Requisiti tecnici delle aree residenziali

Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi sono stabilite dal Comune e recepite nel progetto, sulla base di un’analisi socio-abitativa e con partecipazione attiva del gruppo destinatario.

L’area può consistere in:

  • un nucleo minimo di servizi per ciascuna famiglia, con cucina-soggiorno, servizi igienici, parcheggio e pertinenza, a supporto di abitazioni mobili;
  • una unità abitativa minima con camera, cucina-soggiorno, servizi igienici e pertinenza, integrata in uno spazio comune o autonoma.

Il progetto deve prevedere la possibilità di ampliamento o sviluppo successivo, anche tramite risorse proprie dei gruppi familiari, autocostruzione o costruzione facilitata. È inoltre promossa la partecipazione dei destinatari e del volontariato. Per tali interventi possono applicarsi i criteri dell’art. 40 del d.lgs. 286/1998 in materia di alloggio sociale.

Recupero abitativo di edifici pubblici e privati

Il recupero abitativo riguarda patrimonio edilizio pubblico o privato e si basa su:

  • forme di recupero leggero con costi proporzionati ai benefici;
  • vincolo di utilizzo sociale dell’immobile per un tempo adeguato all’investimento.

Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate seguono i criteri previsti per le aree attrezzate.

Aree attrezzate per la sosta breve

Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea, individuati dagli atti di programmazione regionale, devono essere predisposte aree attrezzate per la sosta breve. Possono essere utilizzate aree multifunzionali di interesse generale individuate con deliberazione della Giunta regionale.

Le aree devono essere dotate di:

  • energia elettrica;
  • acqua;
  • servizi igienici;
  • lavatoi e vasche;
  • smaltimento rifiuti;
  • possibilmente ombreggiatura.

Il Comune disciplina modalità e tempi della sosta e provvede a funzionamento e manutenzione.

Organizzazione e gestione delle aree

Il Comune disciplina con regolamento:

  • condizioni di ammissione e permanenza;
  • modalità d’uso dell’area;
  • modalità d’uso dei servizi.

Il regolamento deve inoltre definire:

  • le attività lavorative consentite e la relativa autorizzazione;
  • ogni altro aspetto della convivenza;
  • la costituzione di un comitato di gestione con rappresentanti dei rom e sinti presenti o delle loro associazioni.

Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario, acquisisce le informazioni necessarie per gli adempimenti igienico-sanitari, promuove le prestazioni sanitarie ove occorra e favorisce l’inserimento scolastico dei minori.

Integrazione sociale: lavoro, sanità, scuola e cultura

La legge prevede interventi per l’integrazione sociale attraverso più canali.

Formazione e lavoro. Comuni e Comunità montane, in attuazione della programmazione regionale, promuovono iniziative di orientamento, formazione professionale e aiuto all’occupazione. Gli inserimenti lavorativi avvengono nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, con richiamo alle discipline regionali sugli aiuti all’occupazione e ai meccanismi previsti dalla legge regionale sui servizi socio-assistenziali.

Assistenza sanitaria. Le prestazioni sanitarie sono fornite dall’Azienda USL territorialmente competente, mentre quelle assistenziali spettano al Comune di abituale dimora. Per i non iscritti al SSN si applicano, ove pertinenti, le disposizioni del DPR 394/1999. In caso di indigenza, i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale per prestazioni sanitarie anche tramite associazioni di volontariato.

Scolarizzazione e diritto allo studio. I servizi sociali verificano l’assolvimento dell’obbligo scolastico e collaborano alla rimozione degli ostacoli alla frequenza. I Comuni accertano l’effettivo inserimento scolastico dei minori, in collaborazione con le autorità scolastiche e con il supporto di operatori e volontari, e possono attivare progetti integrati di sostegno, anche per l’ambientamento, la socializzazione e la promozione linguistica. Restano fermi gli interventi ordinari di diritto allo studio.

Educazione permanente e interscambio culturale. Possono essere attivati progetti per conservare lingua, storia e costumi, anche tramite corsi in lingua romanè, per salvaguardare le manifestazioni tradizionali e valorizzare l’artigianato.

Programmazione regionale e comunale

Gli atti di programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, i Comuni sedi di accoglienza e definiscono iniziative, modalità, misure di sostegno, procedure di attuazione e verifica.

Per gli interventi relativi ad aree attrezzate e soluzioni abitative, l’individuazione dei Comuni sedi di accoglienza integra il piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo la normativa sulla programmazione regionale e sul governo del territorio.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti:

  • dal fondo istituito dalla normativa regionale sui servizi socio-assistenziali;
  • dagli altri stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

Il programma finanziario regionale determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni per progetti di abitazione e di allestimento di aree attrezzate per residenza e sosta.

Disposizioni finali

La legge abroga la precedente legge regionale 18 aprile 1995, n. 73, sugli interventi per i popoli rom e sinti. L’articolo sugli indirizzi della programmazione risulta abrogato. La disciplina resta quindi incentrata sugli interventi programmati e attuati nell’ambito regionale toscano.

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