Accordo 13208 del 29/04/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Serie 02 di emendamenti al Regolamento 73 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di: I. veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. dispositivi di protezione laterale (DPL) III. veicoli per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di protezione laterale (LPD) di tipo approvato, conformemente alla parte II del presente regolamento”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa dell’imminente entrata in vigore, dal 4 giugno 2026, della serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 73. L’atto riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli e dei dispositivi di protezione laterale, nonché per l’installazione di dispositivi approvati sui veicoli, con conseguente aggiornamento della serie di emendamenti da indicare nel numero di omologazione. Il documento richiama anche il testo dell’emendamento, alcune modifiche puntuali ai paragrafi del regolamento e l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti al Regolamento n. 73.
Entrata in vigore della serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 73 sui dispositivi di protezione laterale dei veicoli
Accordo internazionale relativo al Regolamento UNECE n. 73 e serie 02 di emendamenti
La comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione, informa dell’entrata in vigore, dal 4 giugno 2026, della serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 73 dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento riguarda le condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore, con specifico riferimento ai dispositivi di protezione laterale.
Parti e destinatari della comunicazione
La nota è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, alle strutture periferiche della motorizzazione e alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia di motorizzazione civile, nonché all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Sono inoltre informati, per conoscenza, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e varie associazioni di categoria dell’automotive e dei combustibili per autotrazione.
Oggetto e ambito tecnico-normativo
L’oggetto è la serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 73, intitolato "Disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I. veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. dispositivi di protezione laterale (DPL) III. veicoli per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di protezione laterale (LPD) di tipo approvato, conformemente alla parte II del presente regolamento".
Entrata in vigore e aggiornamento delle omologazioni
Il MIT comunica che la serie 02 entrerà in vigore il 4 giugno 2026. Essendo un emendamento alla versione originaria del regolamento, l’atto precisa che l’indicazione della serie di emendamenti dovrà essere aggiornata nel numero di omologazione. Si tratta di un passaggio rilevante per gli uffici che gestiscono pratiche di omologazione e per gli operatori che immettono sul mercato veicoli o componenti soggetti a tale disciplina.
Modifiche richiamate nel verbale WP.29
Il documento richiama il testo dell’emendamento ECE/TRANS/WP29/2025/104 e riporta il paragrafo 70 del documento ECE/TRANS/WP.29/1188, relativo alla 197ª sessione del WP.29. In tale sede sono stati esaminati i draft amendment e raccomandata la loro trasmissione ad AC.1 per il voto, con specifiche correzioni ai seguenti paragrafi:
- paragrafo 11.11, relativo alle esenzioni fino al 1° settembre 2044 e alla loro applicabilità anche in caso di estensioni di omologazioni inizialmente concesse prima di tale data;
- paragrafo 11.12, relativo alla facoltà degli Stati contraenti di non accettare omologazioni rilasciate ai sensi del paragrafo 11.11, previa notifica al Segretariato;
- paragrafo 13.3 e paragrafo 16.2, relativi ai veicoli di categoria N2G, N3G e alle rispettive carrozzerie, quando il dispositivo di protezione laterale sia incompatibile con l’uso fuoristrada.
Deroga tecnica per veicoli off-road
Per i veicoli di categoria N2G e N3G e per le loro carrozzerie, quando il dispositivo di protezione laterale risulti incompatibile con l’uso fuoristrada, l’autorità di omologazione può stabilire che il bordo inferiore del LPD non sia in alcun punto superiore a 550 mm dal suolo. Il documento riporta anche una nota definitoria sulle carrozzerie, sul telaio o su altri componenti che, per forma e caratteristiche, possono essere considerati totalmente o parzialmente idonei a svolgere la funzione del LPD.
Paesi adottanti il Regolamento n. 73
A titolo di aggiornamento, la comunicazione elenca i Paesi e le organizzazioni che adottano attualmente il Regolamento n. 73. Tra questi figurano, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Unione europea, Giappone, Australia, San Marino e altri Stati indicati nominativamente nel testo. L’elenco è rilevante per la circolazione internazionale delle omologazioni e per l’allineamento delle prassi amministrative tra le Parti contraenti.
Punti principali
Oggetto e finalità della comunicazione
Il MIT, Direzione generale per la motorizzazione, comunica alle amministrazioni e agli operatori interessati che la serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 73 entrerà in vigore il 4 giugno 2026. Il regolamento disciplina l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i dispositivi di protezione laterale, l’omologazione dei dispositivi stessi e l’installazione di tali dispositivi sui veicoli.
Effetti sull’omologazione
Poiché si tratta di un emendamento alla versione originaria del regolamento, il documento precisa che deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un adempimento tecnico-amministrativo rilevante per le procedure di omologazione e per la corretta certificazione dei veicoli interessati.
Contenuto tecnico dell’emendamento
La nota richiama il documento ECE/TRANS/WP.29/2025/104 e riporta le modifiche discusse nel verbale della 197ª sessione del WP.29. In particolare, sono menzionati gli aggiornamenti ai paragrafi 11.11, 11.12, 13.3 e 16.2, con riferimento anche alla deroga per i veicoli di categoria N2G e N3G e per le relative carrozzerie quando il dispositivo di protezione laterale sia incompatibile con l’uso fuoristrada, consentendo che il bordo inferiore del LPD non sia in alcun punto a più di 550 mm dal suolo.
Paesi adottanti il Regolamento n. 73
Il documento aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 73, includendo numerosi Stati e organizzazioni, tra cui Italia, Unione europea, San Marino e altri Paesi elencati nella comunicazione. L’elenco è utile per identificare l’ambito internazionale di applicazione e riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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